Dopo il caos nato intorno al blocco del superbonus e degli altri bonus edilizi ad esso connessi, resta la possibilità di usufruire ancora dell’ecobonus. Il Governo Meloni ha infatti confermato la possibilità di poter portare in detrazione fiscale il bonus in questione fino al 31 dicembre 2024.

Stiamo parlando di tutti quegli interventi edilizi, compreso il bonus casa, volti ad incentivare il livello energetico dell’immobile.



Per poter ricevere però, in sede di 730, la detrazione occorre rispettare precise tempistiche.

Il 1° febbraio 2023 è stato infatti aperto il portale ENEA, su cui gli interessati potranno inviare la comunicazione di chiusura dei lavori di efficientamento energetico rientranti nell’Ecobonus. La comunicazione va inviata entro 90 giorni dal termine dei lavori. Il termine indicato per la trasmissione dei dati all’Enea va calcolato comunque a partire dalla data di apertura del portale “Ecobonus/Bonus casa”.



L’invio della comunicazione può essere effettuata in via autonoma telematicamente accedendo al portale usando le credenziali SPID o CIE .

Ecobonus, chiarimenti su mancato invio comunicazione e termine lavori

Occorre fare alcune precisazioni, soprattutto in merito alla mancata comunicazione o al tardivo invio della stessa. Con riguardo infatti al bonus casa non si rischia la perdita della possibilità di godere della relativa detrazione. E questo lo possiamo dedurre a seguito della risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019.

Quanto invece all’ecobonus, considerando anche la recente circolare 2/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate, la comunicazione costituisce ‘condicio sine qua non’ per poter beneficiare dell’agevolazione.



Un altro chiarimento va fatto in merito alla data di fine dei lavori. Quest’ultima infatti deve fare riferimento al giorno del “collaudo“, e non di effettuazione dei pagamenti, o dell’attestazione della funzionalità dell’impianto. Sarà quindi a partire da quel giorno che decorre il conteggio dei 90 giorni. In assenza di collaudo per gli specifici interventi messi in atto, il proprietario dell’immobile dovrà comunque presentare altra documentazione comprovante la fine dei lavori eseguiti dell’impresa o dal tecnico.