Ecobonus e agevolazioni edilizie per la riqualificazione energetica degli edifici, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al mantenimento dei diritti agli incentivi fiscali, anche quando il contribuente non abbia inviato o lo abbia fatto oltre i termini previsti di 90 giorni, la comunicazione all’Enea dopo la fine dei lavori. Per la prima volta quindi, viene chiarito che, si può mantenere la detrazione prevista, al 50 o 60% sugli interventi, rigettando di fatto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, che aveva contestato ad un soggetto, in sede di controllo della dichiarazione dei redditi, il fatto che tale comunicazione non fosse stata appunto trasmessa entro i successivi 90 giorni dal termine dell’intervento di ristrutturazione per la quale la contribuente chiedeva la differenza di imposta.
Chiedendo così l’iscrizione a ruolo della somma dichiarata. Come riporta il Sole 24 Ore, anche se dagli atti non emerge se questo ritardo negli adempimenti fosse stato sanato o meno, la Cassazione ha comunque annullato la cartella con la motivazione che: “La tardività non è tra le norme causa di decadenza dal diritto alla detrazione”.
Ecobonus, Cassazione: “Omessa o tardiva comunicazione Enea non fa perdere diritto a detrazione”
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Agenzia Entrate che intendeva annullare il diritto alla detrazione per interventi effettuati grazie all’Ecobonus, di una contribuente perchè non era stata inviata la comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla data di fine lavori. Come è stato specificato nella sentenza, non solo la Corte ha stabilito che il diritto all’agevolazione non si perde anche se l’invio è omesso, ma che questo documento è utile soltanto ai fini statistici.
Cioè per monitorare l’andamento delle riqualificazioni energetiche degli edifici e non come prova e certificazione delle spese effettivamente sostenute che possono poi essere portate in detrazione con la dichiarazione dei redditi grazie ai benefici fiscali previsti dal governo. Anche in passato questo adempimento, in occasione di altre sentenze che avevano dato ragione ai contribuenti, era stato definito un atto di natura formale, contrariamente a quanto contestato dall’ente fiscale.