Tra tutti gli aspetti potenzialmente rilevanti del “federalismo fiscale” espressi dal ddl di attuazione dell’articolo 119, vale la pena di privilegiare una riflessione imperniata sul confronto, per quanto riguarda il solo livello regionale di governo, tra lo schema di finanziamento previsto nel ddl e quello sottostante l’impostazione del “vecchio” 56/2000. Quest’ultimo, come noto, mirava ad offrire alle Regioni un’adeguata autonomia finanziaria mediante la sostituzione di precedenti trasferimenti statali con quote di compartecipazione a tributi erariali, prevedendo per le Regioni che non avessero sufficiente autonomia fiscale un fondo di solidarietà interregionale alimentato dai “riversamenti” Iva delle Regioni con maggiori gettiti tributari: in totale, nel 2004, 7,24 miliardi, per oltre la metà costituiti dall’apporto della Lombardia.
Altro punto fondamentale del ddl 56 era (è) il passaggio graduale (da attuarsi in 13 anni, aumentati con l’accordo di Santa Trada) dal finanziamento della spesa storica ad un finanziamento basato su parametri obiettivi ( popolazione residente, fabbisogno sanitario, dimensione geografica) e “coperto” da una perequazione della capacità fiscale al 90% della media. Secondo le Regioni (Santa Trada) tale soluzione “si è dimostrata non pienamente rispettosa degli intendimenti della norma e a volte addirittura della lettera del decreto, producendo conseguentemente effetti eccessivi in termini di modifica della distribuzione delle risorse rispetto allo status quo, determinando in tal modo situazioni di insostenibilità finanziaria per alcune Regioni”. D’altra parte la Regione Lombardia ha evidenziato in più sedi che non solo tale soluzione non l’ha beneficiata, ma ha addirittura rovesciato le graduatorie delle capacità fiscali regionali pre- e post-decreto, abbassando la sua posizione da quota 126 a 97 (fatta 100 la media nazionale) e innalzando da quota 64 a 106 la posizione della Calabria. Le due cose sono difficilmente conciliabili, ma questo è quanto è dato constatare…
Come si prospetta la soluzione individuata dal disegno di legge? Essa prevede, all’articolo 8, (almeno) due fondi perequativi: uno a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante, alimentato soprattutto con i proventi della compartecipazione regionale al gettito Iva, e destinato a finanziare le funzioni essenziali ex lettera m (e funzionante in senso “verticale”, ossia è lo Stato a finanziare tutte le Regioni tranne quella più “ricca”); un altro finanziato con il gettito dell’addizionale Irpef standardizzata eccedente – nelle Regioni più dotate – il gettito medio nazionale (e quindi funzionante in senso orizzontale, “fraterno”) e mirato a finanziare tutte le altre funzioni regionali. Rimarrebbe sullo sfondo, un po’ confusa, la soluzione per gli interventi ex comma 5 dell’articolo 119.
Si tratta di una soluzione che appare ancora più generosa di quella prevista dal ddl 56, in quanto amplia la copertura delle prestazioni regionali rientranti sotto l’ombrello del finanziamento “garantito” (la “lettera m” è più vasta della sola sanità) e, all’atto pratico, potrebbe apparire più opaca dal punto di vista della leggibilità dei flussi territoriali delle risorse coinvolte (e questo proprio in un contesto costituzionale che, innovando rispetto a quello in cui venne redatto il ddl 56, prevede la attribuzione territoriale dei tributi nazionali). Approfittando del fatto che il fondo perequativo viene gestito dallo Stato, l’intera operazione perequativa è prevista, evidentemente, essere di tipo verticale, attraverso l’utilizzo di risorse distribuite dal centro in modo da riempire i vari segmenti dei bilanci regionali deficitari, delle quali risorse però (per rispetto della privacy?) non si intende rivelare la provenienza. Si resta comunque perplessi di fronte alla vaghezza della fase transitoria (tre anni? Vent’anni?) per il passaggio alla situazione finale, di cui all’articolo 10. In ogni caso non si vorrebbe assistere a pentimenti tardivi su accordi intervenuti cinque anni prima, dovuti magari alla scoperta di dover fare fronte a hard, e non più soft, budget contraints.



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