Sul prestito ponte concesso ad Alitalia pende minaccioso il giudizio della Commissione Europea, come mai?
 

Il problema del prestito ponte che il Governo italiano ha deciso di erogare ad Alitalia è che può essere lesivo nei confronti della normativa dell’Unione europea contro gli aiuti di stato; in particolare l’articolo 87 del Trattato di Roma dichiara incompatibile con il mercato comune europeo un aiuto di Stato. Ovvero una situazione in cui uno stato membro dell’Unione con un intervento favorisca una singola impresa e quindi crei pregiudizio alla libera concorrenza sul mercato. C’è la possibilità che il prestito ponte violi questo principio e quindi che il Governo italiano (Stato membro) venga meno ad un obbligo già assunto nei confronti dell’Unione europea. Per questa ragione l’operazione dovrà essere notificata alla Commissione per essere esaminata e per verificare se il prestito è un aiuto di Stato illegale oppure se può rientrare in una delle possibili esenzioni, previste dallo stesso articolo 87.
 



Quali sono queste esenzioni?
 

Sono molteplici. Per esempio aiuti di Stato finalizzati allo sviluppo di regioni sottosviluppate, oppure finalizzate al salvataggio di imprese in crisi o al rilancio di industrie, o aiuti a imprese colpite da catastrofi naturali. La stessa Commissione, ai sensi dell’art. 87, può accordare specifiche esenzioni in materia di aiuti di Stato.
 



Ci sono le possibilità che il giudizio di Bruxelles sia positivo?
 

Questa possibilità esiste, ma la condizione essenziale è che l’operazione venga ben giustificata dal Governo italiano. Sarebbe stato meglio che il prestito venisse offerto da una banca commerciale, che per sua stessa missione eroga credito, non direttamente dallo Stato italiano.
Questo è già accaduto nel 2004, quando la compagnia di bandiera ha ricevuto un prestito ponte di 400 milioni di euro da una banca commerciale su cui lo Stato ha offerto una garanzia a sostegno del finanziamento per evitare che l’istituto bancario in questione si assumesse un rischio troppo elevato. Questa operazione è stata approvata dall’Unione europea, pur essendo stata riconosciuta come aiuto di Stato, in quanto rientrava nell’esenzione degli aiuti volti a evitare il fallimento di una impresa in crisi, con rilevanza sociale. La Commissione allora aveva posto tuttavia condizioni stringenti: il prestito doveva essere rimborsato entro un anno, si doveva pagare un interesse di mercato, la stessa garanzia concessa dallo Stato era a titolo oneroso, e alla fine del periodo del finanziamento fu necessario approntare un piano aziendale che dovette essere approvato da Bruxelles.
La differenza sostanziale tra i due prestiti-ponte sta quindi nel fatto che nel 2004 non è stato il Governo a concederlo, bensì una banca commerciale; si trattava di un’operazione di mercato per cui Alitalia pagava un interesse e lo Stato offriva una garanzia a titolo oneroso. Così come l’operazione è stata configurata, rende dunque più difficile l’approvazione da parte della Commissione Europea.
 



Nel caso l’Italia venga sanzionata riceverebbe una multa, oppure sarebbe obbligata ad annullare il prestito, condannando quindi Alitalia al fallimento?
 

Purtroppo per Alitalia si verificherebbe la seconda alternativa. Il prestito di Stato concesso illegalmente deve essere annullato e quindi chi ne è beneficiario deve restituire quanto ricevuto.
 

In quanto tempo la Commissione europea esprimerà il proprio giudizio?
 

Basteranno alcune settimane. Non credo che il Governo italiano decida di non notificare l’operazione a Bruxelles; si esporrebbe al pubblico ludibrio. Qualsiasi compagnia aerea (Air France, British Airways, Ryanair, ecc.) potrebbe impugnare la decisione del Governo italiano, e quindi chiedere l’immediata restituzione del denaro erogato illegalmente ad Alitalia. Sono sicuro che il governo italiano sta già preparando i documenti per notificare l’operazione alla Commissione in tempi brevissimi con una sostenibile linea di difesa.

(Foto: Imagoeconomica)