La possibilità di prevedere e istituire apposite coperture long term care (Ltc) si colloca in un contesto normativo, all’interno del quale numerose risultano le disposizioni riguardanti gli anziani, siano esse relative a prestazioni/servizi ovvero a sostegni ed emolumenti economici a loro favore (tra gli altri, riforma della sanità, riforma dell’assistenza e, da ultimo, il Libro Verde sul futuro del modello sociale: “La vita buona nella società attiva”, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, documento per la consultazione pubblica – 25 luglio 2008).
La Giunta provinciale di Bolzano, con la l.p. 12 ottobre 2007, n. 10 recante “Interventi per l’assistenza alle persone non autosufficienti”, pubblicata sul B.U. n. 43/I-II del 23.10.2007, pp. 54-70 (il primo disegno di legge provinciale recante “Copertura assicurativa dei rischi di non-autosufficienza in provincia di Bolzano”, fu approvato dalla Giunta provinciale in data 24 febbraio 2003), nel rispetto delle competenze dei comuni in materia di assistenza alle persone non autosufficienti, intende assicurare specifiche prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali a favore delle persone in stato di non autosufficienza, al fine di consentire alle stesse la conduzione di una vita dignitosa. Le nuove previsioni non esonerano i familiari né gli altri soggetti dai doveri di solidarietà nei confronti dell’assistito. Sono altresì fatti salvi i livelli essenziali delle prestazioni (LIVEAS) di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.
Coerentemente a quanto delineato in altri provvedimenti sia provinciali sia nazionali, la legge in argomento esprime un chiaro sostegno a favore della permanenza della persona assistita nell’ambito famigliare o comunque nel suo abituale ambiente di vita. Ai fini della legge si deve intendere una persona non autosufficiente quella persona incapace in misura rilevante e permanente, a causa di patologie o disabilità fisiche, psichiche o mentali, di svolgere le attività della vita quotidiana negli ambiti costituiti da alimentazione, igiene personale, funzioni esecretorie, mobilità, vita psico-sociale e conduzione dell’economia domestica. La copertura prevista dal fondo é vincolata alla condizione che lo svolgimento degli atti della vita quotidiana richieda la presenza regolare di una seconda persona, mediamente per più di due ore al giorno. Da segnalare che la legge stabilisce che, ai fini dell’erogazione delle prestazioni a carico del fondo, deve essere presa in considerazione la possibilità che la condizione di non autosufficienza del soggetto potenziale beneficiario degli interventi possa migliorare mediante l’utilizzo di ausili tecnici.
Allo scopo di garantire le prestazioni sopra richiamate, è istituito un apposito fondo per l’assistenza ai non autosufficienti, alimentato da trasferimenti pubblici e da altre somme liberamente assegnate.
Le prestazioni del fondo sono erogate all’interessato beneficiario delle prestazioni ovvero al suo legale rappresentante sotto forma di assegno di cura mensile. La prestazione, su richiesta, potrà essere altresì erogata alle persone che prestano l’assistenza. Si aggiunga che, in base al livello di non autosufficienza, l’ammontare dell’assegno di cura mensile è differenziato nei seguenti quattro livelli:
A) 1° livello: € 510;
B) 2° livello: € 900;
C) 3° livello: € 1.350;
D) 4° livello: € 1.800.
Una specifica previsione è dedicata all’assistenza prestata nelle case di riposo e nei centri di degenza: in questi casi, l’assegno mensile è integrato con un ulteriore importo fissato dalla Giunta provinciale in base all’entità e alla qualità dei servizi di assistenza e di cura offerti. A seguito di richiesta del beneficiario ovvero del famigliare, o ancora nel caso in cui l’unità di valutazione riscontrasse che non è garantita un’adeguata assistenza, parte dell’assegno di cura è erogato sotto forma di buoni-servizio.
Per quanto attiene alla gestione dei servizi, la legge prevede che i servizi di assistenza domiciliare, di assistenza semiresidenziale e i servizi residenziali siano gestiti ed erogati dagli enti gestori dei servizi sociali, dalle aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché dagli enti privati non profit.
Il tema dei servizi alla popolazione anziana implica come è noto diverse opzioni gestionali ed organizzative, siano esse affidate direttamente all’ente pubblico (cfr. l’esempio sopra citato della Provincia Autonoma di Bolzano) ovvero attribuite a soggetti non profit, a società di mutuo soccorso oppure a soluzioni miste pubblico-private. Da ciò discende che in futuro, anche in virtù della recente apertura governativa a favore di fondi sanitari integrativi delle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, le Regioni potrebbero attivare, di concerto con gli enti locali e le organizzazioni di terzo settore, interessanti “sperimentazioni gestionali” volte a realizzare efficaci ed efficienti politiche di integrazione socio-sanitarie, “tarate” sui fabbisogni e le caratteristiche del territorio oggetto degli interventi.