I bonus per l’autoaggiornamento dei docenti, ma anche le novità per gli scontrini dei farmaci da scontare dall’Irpef. E poi: gli sconti per gli affitti degli studenti universitari e le modalità per le detrazioni dei figli degli stranieri residenti in Italia. Arrivano dall’Agenzia delle Entrate gli ultimi chiarimenti per l’ “Operazione 730 2009” che tradizionalmente viene elaborata per rispondere ai dubbi sollevati dai Caf, i centri di assistenza fiscale.
Ecco alcuni dei chiarimenti.
Farmaci – Escono completamente di scena gli scontrini relativi all’acquisto di farmaci non pienamente “parlanti”. Viene esclusa la possibilità di utilizzare l’autocertificazione per quelli privi di codice fiscale. Gli scontrini emessi a partire dal 1 gennaio 2008, dunque, sono considerati validi ai fini della detrazione solo se completi di tutte le caratteristiche richieste (natura, qualità, quantità dei medicinali e codice fiscale).
Familiari all’estero – L’autocertificazione va invece bene per le richieste di detrazione per altri familiari a carico residenti all’estero: il contribuente che invia con periodicità somme, come ad esempio gli assegni familiari, non legate a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria deve autocertificare questa circostanza, salvo provare, in caso di richiesta da parte degli uffici dell’Agenzia, che gli assegni siano stati effettivamente trasferiti (ad esempio attraverso i documenti bancari).
Affitto universitari – Per usufruire dello sconto l’alloggio deve essere in Italia. Lo sconto – pari al 19% su un importo massimo di 2.633 euro – riconosciuto agli universitari iscritti presso un ateneo situato in un Comune distante almeno 100 chilometri da quello di residenza, e comunque in una provincia diversa – si applica infatti a patto che l’alloggio si trovi in Italia. Nessuno sconto per gli studenti che fanno esperienze all’estero.
Università private – Le spese per la frequenza di istituti o università private danno diritto alla detrazione entro i limiti stabiliti per le tasse e i contributi versati a istituti statali. Il tetto entro cui calcolare lo sconto è dunque costituito dalla misura massima delle tasse fissata dall’università pubblica di riferimento in relazione al corso frequentato.
Previdenza complementare – In presenza di contributi e premi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari il contribuente che vuole dedurre lo stesso tipo di onere escluso dal sostituto dal sostituto d’imposta e risultante dal Cud deve indicare e sottoscrivere sul documento di spesa la circostanza che l’importo non è stato escluso dal reddito di lavoro dipendente. Sarà cura del Caf informare correttamente il contribuente riguardo ai presupposti che legittimano la deduzione.
Bonus docenti – Gli insegnanti che intendono beneficiare della detrazione, pari al 19% con tetto di spesa a 500 euro, riconosciuta per l’autoaggiornamento e la formazione devono dichiarare, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, sia lo status di docente (di ruolo o con incarico annuale) sia la circostanza che i beni e i servizi acquistati (ad esempio: libri, software didattici, seminari) sono relativi alla professione svolta. Il Caf, infatti, non può sapere se una determinata spesa è effettivamente finalizzata a migliorare la professionalità del docente.