La manovra d’estate – approvata dal Governo con decreto legge 1 luglio 2009 No. 78 – è ora all’esame del Parlamento, per la necessaria conversione in legge.

I relatori del provvedimento alla Camera dei Deputati (Chiara Moroni del PDL e Maurizio Fugatti della Lega) hanno presentato in Commissione Bilancio e Finanze un emendamento al decreto che introduce disposizioni per favorire l’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero in violazione delle norme fiscali e valutarie (cosiddetto “scudo fiscale”).



Le nuove disposizioni in materia di scudo fiscale (che ripropongono, sia pure in versione riveduta e corretta, analoghi provvedimenti del 2001 e del 2003) prevedono l’istituzione di un’imposta straordinaria sulle attività detenute illegalmente all’estero almeno al 31 dicembre 2008. L’imposta si applica nella misura del 50 per cento (comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti) su un reddito lordo presunto delle attività estere pari al 2% per ciascuno dei cinque anni precedenti l’emersione. In sostanza, quindi, l’imposta del 50% si applica su un reddito lordo presunto complessivo del 10% (ed equivale quindi ad un’imposta del 5% sulle attività estere).



I contribuenti che intendono aderire allo scudo fiscale devono presentare, presso gli intermediari finanziari, una dichiarazione riservata (con garanzia, quindi, di anonimato) per dichiarare le attività estere che intendono far emergere e, ovviamente, corrispondere (tramite gli stessi intermediari) l’imposta straordinaria del 5% sull’importo delle attività indicate nella dichiarazione riservata. Inoltre, le attività detenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea devono essere obbligatoriamente rimpatriate (trasferite, cioè, in Italia). Le attività detenute all’interno dell’Unione Europee possono invece anche essere mantenute all’estero, senza procedere quindi ad alcun rimpatrio (cosiddetta regolarizzazione). Resta ferma comunque la possibilità di rimpatriare anche le attività detenute in Paesi dell’Unione Europea.



L’emersione delle attività estere (sotto forma di rimpatrio o di regolarizzazione) si perfeziona con il pagamento dell’imposta e non può in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.

L’adesione allo scudo fiscale elimina le violazioni di natura tributaria e previdenziale relativamente agli importi dichiarati, con riferimento ai periodi d’imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento, e rende non punibili i reati di omessa o infedele dichiarazione. Con riferimento ai medesimi periodi d’imposta, è preclusa ogni attività di accertamento relativamente agli imponibili rappresentati dagli importi dichiarati.

Lo scudo fiscale-ter sembra destinato a riscuotere un notevole successo, in considerazione della struttura del provvedimento e dello scenario economico in cui ci troviamo. La misura contenuta dell’imposta straordinaria e la garanzia dell’anonimato (presente anche nelle versioni precedenti dello scudo) sono indubbiamente due elementi che possono indurre i contribuenti a valutare con favore una loro adesione allo scudo. Inoltre, il contesto internazionale (in particolare, la lotta contro i paradisi fiscali e la crisi economica, con la necessità per molti contribuenti di avere a disposizione le attività detenute illegalmente all’estero) può rappresentare una spinta aggiuntiva al successo della sanatoria.