Il decreto-legge 1° luglio 2009 No. 78, recante provvedimenti anti-crisi nonché proroga di termini e della partecipazioni italiana a missioni internazionali, è stato convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009 No. 102, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale No. 179 del 4 agosto 2009.
Il comma 3-ter dell’Articolo 5 del decreto-legge 79/2009, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, stabilisce che “per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2343 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrate in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo d’imposta in corso alla data di perfezionamento dell’aumento di capitale e per i quattro periodi d’imposta successivi”.
La norma in commento introduce quindi un regime fiscale agevolato diretto a favorire la capitalizzazione delle società di piccole e medie dimensioni. Vengono infatti premiate con uno “sconto fiscale” le società di capitale e le società di persone che, nel periodo compreso fra il 5 agosto 2009 e il 5 febbraio 2010, aumentino il proprio capitale sociale (per finanziare, ad esempio, nuovi investimenti oppure per ridurre il proprio indebitamento bancario) tramite conferimenti da parte dei soci persone fisiche. La circostanza che nella compagine sociale siano presenti anche soci diversi dalle persone fisiche non pregiudica il diritto all’agevolazione. Tuttavia, lo sconto fiscale verrà calcolato considerando esclusivamente la quota parte di aumento di capitale sottoscritta dalle persone fisiche, restando invece irrilevante la quota sottoscritta dagli altri soci.
L’agevolazione si applica non solo nel periodo d’imposta in cui viene effettuato l’aumento di capitale (2009 oppure 2010) ma anche nei quattro successivi. In ciascuno di questi cinque periodi d’imposta (2009-2013 oppure 2010-2014, a seconda di quando sia effettuato l’aumento) sarà possibile escludere da imposizione (cioè, detassare) un importo pari al 3% dell’aumento stesso (con un limite massimo annuo di 15.000 euro, pari al 3% di 500.000 euro).
La disposizione appare di interesse per le piccole e medie società che possono rafforzare la propria struttura patrimoniale (aumentando il capitale sociale con apporto quindi di nuove risorse da parte dei soci) e ridurre, seppur in misura limitata, il proprio carico fiscale.
L’agevolazione disciplinata dal comma 3-ter in esame spetta indipendentemente dalla destinazione delle risorse reperite dalle società con l’aumento di capitale (ferma restando, comunque, la possibilità per l’amministrazione finanziaria di sanzionare eventuali comportamenti elusivi) e si può cumulare con altri benefici fiscali che la normativa concede ai contribuenti. Ad esempio, l’aumento di capitale potrebbe essere utilizzato per finanziare, in tutto od in parte, l’acquisto di nuovi beni strumentali. In tale ipotesi, allo sconto fiscale previsto dalla norma in esame potrebbe aggiungersi quello, ben più consistente, previsto dalla cosiddetta agevolazione Tremonti-ter. Quest’ultima agevolazione, disciplinata anch’essa dall’articolo 5 del DL 78/09, consente di detassare il 50 per cento degli investimenti in macchinari nuovi che rispettino certi requisiti e siano effettuati tra il 1° luglio 2009 ed il 30 giugno 2010.