L’emendamento sullo scudo fiscale non modifica il fatto che la sanatoria è inibita a chi ha procedimenti fiscali aperti prima del 15/9. Lo precisa l’Agenzia delle Entrate sottolineando che «fa fede la data d’invio della dichiarazione riservata per la possibilità o meno di beneficiare degli effetti dello scudo fiscale».
«Il rimpatrio e la regolarizzazione non producono gli effetti dello scudo qualora sia stata già avviata apposita attività di controllo». Secondo alcune interpretazioni circolate in questi giorni, infatti, per effetto dell’emendamento approvato in sede parlamentare non potrebbero avvalersi dello scudo fiscale i contribuenti nei cui confronti sono stati avviati procedimenti tributari fino al 5 agosto 2009, mentre potrebbero ricorrere al rimpatrio o alla regolarizzazione i soggetti per i quali le attività ispettive sono iniziate successivamente alla suddetta data.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che questa informazione sia «del tutto destituita di fondamento». «Si precisa che la dichiarazione riservata non poteva essere presentata prima del 15 settembre 2009 e, dunque, è questa – sottolinea l’Agenzia -, e non quella del 5 agosto 2009» la prima data utile ai fini della valutazione della possibilità di beneficiare degli effetti dello scudo.