Per 14 voti, è passata la questione di fiducia sulla manovra finanziaria, con 316 sì e 302 no. Tra le norme più controverse, l’aumento dell’Iva di un punto, con il passaggio dal 20 al 21%. Che, oltre alla classica stangata, quantificabile nell’ordine di qualche centinaio di euro annuali per una famiglia media, produrrà anche altri effetti non troppo gradevoli: «per i professionisti, abituati ad emettere parcelle, non sarà per nulla scontato comprendere il momento in cui dovrà essere applicata l’aliquota del 21%», dice, raggiunto da ilSussidiario.net il commercialista Paolo Costanzo. Resta da vedere, inoltre, chi sarà colpito dall’incremento. Per qualcuno, infatti, sarà effettivamente avvertito e potrebbe pesare, per altri no. «Per le imprese – spiega Costanzo -, ad esempio, non cambia nulla. Incasseranno l’un per cento in più per i prodotti venduti, ma verseranno anche l’un per cento in più all’erario. Per cui, il bilancio finale sarà pari a zero». Cambia il regime per i venditori, «che dovranno aumentare le aliquote dei prodotti acquistati e rivenduti, ma, chi ne risentirà realmente saranno i consumatori finali». Come prima, non sarà prevista un’unica aliquota: «Ce ne sono altre due, al 4 e al 10% che rimangono invariate. Queste vengono applicate sulla maggior parte dei prodotti alimentari». Legato all’aumento dell’imposta, c’è un nodo da dirimere. Un professionista o un’impresa, in che momento dovranno applicare l’aliquota aumentata? La legge, infatti, entra in vigore nel momento in cui viene pubblicata in Gazzetta ufficiale. E se la fattura è stata emessa in precedenza all’entrata in vigore? «Anzitutto, spiega Costanzo, è necessario capire con che velocità sarà applicata la norma. In genere, occorrono 15 giorni di tempo».  A questo punto, le cose si fanno complicate. «Si creerà, in particolare, per i professionisti e per le imprese, una situazione difficile. Secondo il Dpr 633/72 (la legge sull’Iva), per la prestazione dei servizi, infatti, il momento impositivo – il momento, cioè, in cui l’Iva deve essere applicata – è rappresentato alternativamente o dalla fatturazione o dal pagamento; risulta difficile, laddove si è abituati a emettere gli avvisi di notula, o le parcelle – cosa naturale per i professionisti – comprendere il da farsi».



Mettiamo il caso che l’avviso di notula sia stato emesso con un Iva del 20 per cento, ma il pagamento venga effettuato dopo l’entrata in vigore della misura: «gli incassi che dovessero arrivare successivamente alla pubblicazione in Gazzetta sarebbero scontati dell’1 per cento di aliquota e sarebbe necessario, quindi, prevedere un’ulteriore richiesta per il cliente». Per farsi comprendere ancora meglio, Costanzo fa un esempio: «Supponiamo che la prestazione sia stata effettuata il 10 settembre, (quando la maggiorazione non è ancora entrata in vigore) ma il cliente paghi effettivamente il 30 settembre (quando la legge è entrata in vigore); ebbene: il 30 settembre rappresenta il momento impositivo. Se, antecedentemente all’entrata in vigore della norma il professionista aveva emesso una notula di pagamento con l’Iva al 20 per cento, il cliente dovrà pagare la prestazione erogata con l’Iva al 21. Salvo che il professionista non abbia emesso prima una fattura effettiva». In ogni caso, rassicura Costanzo, «le imprese e i professionisti, per sapere come comportarsi potranno sempre rivolgersi ai propri consulenti». 

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