Domenica 4 settembre la Commissione Bilancio del Senato ha licenziato la manovra di Ferragosto, che è stata ulteriormente sottoposta ad un “maxiemendamento” del Governo martedì ed è stata finalmente approvata dal Senato ieri sera in via definitiva, facendo ricorso al voto di fiducia. Già da oggi il nuovo testo legislativo passerà alla Camera per una rapida approvazione. Tra le ultime modifiche apportate al testo originario del decreto-legge dal Governo vi è quella relativa all’art. 8 (“sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità”) che ha innescato numerose polemiche e ha costituito uno dei motivi principali che hanno ispirato lo sciopero generale proclamato dalla CGIL lo scorso lunedì.
La norma riformulata, che se sarà approvata anche dalla Camera entrerà in vigore nei prossimi giorni, consente alle “associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale” o alle “rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti”, di siglare accordi con le aziende riguardanti, tra le altre materie, gli effetti e le conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, “fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio” e per altre ipotesi assimilate (maternità, matrimonio ecc.). Tali intese, nel “rispetto della Costituzione” e della normativa comunitaria e internazionale, potranno essere stipulate in deroga alla disciplina di legge e a quella contenuta nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Gli accordi produrranno i propri effetti nei confronti di tutti i lavoratori a condizione che siano sottoscritti “sulla base di un criterio maggioritario relativo alle rappresentanze sindacali”.
Le nuove disposizioni suggeriscono alcune considerazioni sia sul piano del percorso parlamentare e della tecnica legislativa prescelti, sia sul piano della sostanza. Sul piano formale, appare evidente che un intervento legislativo di questa portata avrebbe meritato un maggiore approfondimento e un adeguato coinvolgimento delle parti sociali; e anche sul piano della tecnica legislativa intervenire con un decreto legge nel mezzo di agosto e apportare continue modifiche al testo (fino a quelle apportate in Aula ieri sera) ha dato un’immagine negativa del nostro Paese sia alle parti sociali che agli interlocutori internazionali.
Non si tratta soltanto di una questione “di stile”: l’iter piuttosto rocambolesco con il quale è stata approvata in Senato la legge di conversione si è riflesso anche sul testo dell’art. 8 che, così come è formulato, darà certamente adito ad un ampio contenzioso a riguardo delle materie “derogabili” dalla contrattazione sindacale decentrata, dei limiti in cui sarà consentita la deroga sindacale, e dello stesso perimetro del “criterio maggioritario” in base al quale un accordo decentrato sarà obbligatorio per tutti i lavoratori (lo scenario più verosimile vedrà infatti numerosi accordi siglati dalla CISL e dalla UIL e non invece dalla CGIL, che normalmente è il sindacato di maggioranza relativa). Al riguardo è ben vero che il crollo dei mercati esploso questa estate ha imposto interventi drastici e urgenti e che, come ha ricordato Pietro Ichino in un’intervista rilasciata pochi giorni fa, sia la Banca d’Italia, sia la Banca Centrale Europea con la lettera di Trichet e di Draghi inviata i primi giorni di agosto hanno chiesto una maggiore flessibilità dei rapporti di lavoro stabili.
Ma vi era la possibilità di affrontare la materia in modo meno improvvisato ed emergenziale, consultando le parti sociali o almeno le parti più responsabili con un percorso legislativo accelerato che avrebbe potuto essere verosimilmente concluso in tempi brevi e con una maggior ponderazione delle norme da introdurre.
Sul piano sostanziale, al di là delle critiche spesso strumentali e delle distorsioni sul reale contenuto del testo di legge (ben evidenziate dall’On.le Giuliano Cazzola in un articolo comparso ieri l’altro su questa testata), la direzione in cui si muove l’art. 8 appare comunque sostanzialmente condivisibile. Anzitutto il legislatore ha delegato alla “contrattazione decentrata” numerose materie di carattere giuslavoristico, nel rispetto dei principi costituzionali e dei trattati europei. Tale scelta si muove nella linea del decentramento e valorizza la capacità dei sindacati “comparativamente più rappresentativi” di intervenire a livello locale o aziendale per regolare le materie del lavoro tenendo conto delle singole realtà locali, mutevoli e diversificate da comparto a comparto, da azienda ad azienda e da regione a regione.
Non si tratta peraltro di una scelta legislativa nuova, se si considera che negli ultimi decenni numerosi aspetti del rapporto di lavoro sono stati rimessi alla contrattazione sindacale, anche a livello aziendale: si pensi alla possibilità di individuare i “criteri di scelta” dei lavoratori da licenziare nell’ambito di licenziamenti collettivi in deroga ai criteri di legge (art. 5 L. 223/91) rimessa ai sindacati aziendali, ai criteri di rotazione per i lavoratori posti in cassa integrazione, alla disciplina in materia di orario di lavoro, di preavviso, di licenziamento per superamento comporto, di apprendistato, di contratti di solidarietà, di controllo a distanza dei lavoratori (art. 4 L. 300/70, cd. “Statuto dei Lavoratori”). Si tratta di deleghe ai sindacati “locali” che in questi anni sono state ben esercitate grazie alla responsabilità di tutte le parti coinvolte.
Quanto poi alla specifica possibilità di delegare alla “contrattazione decentrata” anche la materia concernente “le conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio” e per altre cause assimilate, essa non pare in contrasto con alcuna norma costituzionale. Il regime della reintegrazione ex art. 18 Stat. Lav. costituisce infatti un unicum al mondo, ed è stato introdotto per le imprese con più di 15 dipendenti soltanto nel 1970 dallo Statuto dei Lavoratori: oltre vent’anni dopo l’entrata in vigore della nostra Costituzione e in un contesto di espansione economica completamente diverso dall’attuale, in cui la crisi internazionale e le esigenze di competitività impongono una maggiore flessibilità in uscita anche per consentire migliori opportunità per i giovani e per chi si affaccia al mercato del lavoro. Del resto non solo la Banca Centrale Europea, ma molti osservatori anche dell’area riformista riconoscono che la tutela reintegratoria costituisce una delle maggiori cause del nanismo di molte imprese italiane e la ragione principale per la quale sono proliferate negli ultimi decenni le collaborazioni atipiche e le più disparate forme di lavoro precario; e riconoscono altresì che occorre ridisegnare il perimetro delle tutele dei lavoratori in caso di licenziamento.
Ben vengano quindi adeguate forme di tutela soltanto economica in caso di licenziamenti, come avviene da sempre per le imprese con meno di 16 dipendenti che occupano quasi la metà dei lavoratori dipendenti del nostro Paese. E nessuno scandalo che tali tutele non vengano imposte dirigisticamente dallo Stato centrale ma siano rimesse “alle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative”, anche a livello territoriale o aziendale, che meglio di chiunque altro conoscono e possono apprezzare la particolarità di ciascun settore e realtà aziendale. Farà certamente discutere, ma appare comunque condivisibile, anche la (innovativa) scelta legislativa di rimettere le possibili deroghe ad accordi “su basi maggioritarie”: come il recente “caso Fiat” ha dimostrato (registrando numerose sentenze giudiziali contrastanti), e come hanno dovuto implicitamente ammettere anche le organizzazioni sindacali (CGIL compresa) firmando l’accordo interconfederale dello scorso 28 giugno in materia di rappresentanza sindacale, non è sostenibile che le aziende possano rimanere in balia di contrasti endosindacali e debbano subire il veto di una minoranza di lavoratori nell’applicare erga omnes accordi voluti dalla maggioranza.
C’è tuttavia da auspicare che le “politiche di sviluppo” richieste all’Italia dai più autorevoli organismi internazionali e prima ancora imposte da una situazione di debito pubblico e di privilegi ormai insostenibili non riguardino solo la disciplina dei licenziamenti ma si focalizzino sulla produttività, sul sostegno dell’occupazione, sul buon funzionamento dell’apprendistato e di una proficua alternanza scuola lavoro (in questo senso è certamente apprezzabile la nuova normativa sull’apprendistato approvata lo scorso 28 luglio), sul sostegno alla scuola, all’istruzione e alla formazione professionale (valorizzando anche i soggetti privati in una logica di sussidiarietà), sui percorsi di ricollocazione e di outplacement.
In questo appare quanto mai pertinente l’autorevole richiamo lanciato di recente dal Presidente Napolitano al Meeting di Rimini a tutte le “grandi riserve di risorse umane e morali, di intelligenza e di lavoro di cui disponiamo” per costruire il bene comune, anche partendo “dal basso”. Come è stato ricordato dal Capo dello Stato, “anche nell’importante esperienza recente delle parti sociali, giunte ad esprimere una voce comune su temi scottanti, ci sono limiti da superare nel senso di proiettarsi pienamente oltre approcci legati a pur legittimi interessi settoriali”, operando “scelte non di breve termine e corto respiro, ma di medio e lungo periodo”. Ognuno è chiamato a fare la sua parte per ritrovare quello “spirito di operosa sussidiarietà” che ha mosso, senza enfasi e con alti e bassi, la storia dei 150 anni del nostro Stato, con l”impegno civile e della solidarietà, dell’associazionismo laico e cattolico, di molteplici forme di cooperazione disinteressata e generosa”.
Si tratta dello stesso impeto che, a ben vedere, ha fondato anche la Comunità Europea ricostruendo dalle macerie e dai debiti del dopoguerra. Non a caso ieri la Commissione Europea ha auspicato “una rapida adozione del pacchetto di misure di aggiustamento in uno spirito di coesione nazionale e di solidarietà”. Da questo punto di vista lo sciopero generale di lunedì, proclamato dalla CGIL e sostenuto dalle parti più radicali dell’opposizione, non è stata certo la risposta più adeguata.