“È difficile passare dal medioevo alla cyber age con poche righe, peraltro scritte male”. Così un noto avvocato di un grande studio legale internazionale si è riferito alle novità di questi ultime settimane in tema di società tra professionisti. È difficile non dargli ragione. Quella che è probabilmente la più rilevante trasformazione del modo di esercitare una libera professione passa per poche righe aggiunte all’art. 10 della legge di stabilità (legge 183/2011) varata in tre giorni dal Parlamento italiano a novembre, poche ore prima della crisi di Governo, sotto l’assedio dei mercati impazziti. E per altre poche righe inserite nella legge di conversione del decreto legge “Cresci Italia”, il n. 1/2012, il cui articolo 9 ritorna, per l’ennesima volta da agosto a oggi, sulla disciplina delle professioni modificando la normativa base del peculiare processo di delegificazione avviato con il decreto legge 138/2011 (cd. manovra di agosto).
Il coro unanime delle rappresentanze professionali aveva infatti chiesto al Ministro Severino una urgente riflessione sull’insufficienza della disciplina varata con la legge stabilità, con particolare riguardo al problema del socio di capitale e alla preoccupazione di minare la condizione di indipendenza e autonomia nello svolgimento di prestazioni d’opera intellettuali che (ancora) presidia all’esercizio delle (appunto) “libere” professioni. Questo è il vero nodo: se una società di persone limitata ai soci professionisti appare come una naturale evoluzione dei modelli di esercizio in comune delle professioni che anche la nostra tradizione giuridica ha coltivato, una società di capitali con la presenza di soci “di investimento” pone in crisi il dogma della personalità della prestazione professionale e a ben vedere lo stesso canone costituzionale della necessità dell’esame di abilitazione (art. 34 Cost.), come ebbe modo di dire qualche anno fa il Consiglio di Stato.
L’ingresso di soci di capitale – oltretutto senza limiti e in totale assenza di una cornice normativa precisa in ordine a profili essenziali come regime delle responsabilità dei soci e verso i terzi, ragione sociale, bilancio, subentro di nuovi soci, amministrazione, compensi, conflitto di interessi e incompatibilità – è apparso a molti come un’accelerazione dovuta più alla componente ideologica e simbolica che da qualche tempo attraversa il dibattito, più che a una scelta meditata, frutto di un serio approfondimento scientifico.
Queste preoccupazioni debbono avere persuaso il Ministero della giustizia a formulare degli emendamenti che poi ha fatto propri la Commissione industria del Senato. Questa infatti la sede referente dei lavori di conversione del “Cresci-Italia”: un altro grave limite della modalità di legiferare per decreto legge, giacché non solo i lavori parlamentari si comprimono senza una sostanziale vera istruttoria legislativa, ma anche il procedimento si radica presso una sede diversa da quella sua propria (nel caso, la commissione giustizia), “attratto” dalla ratio generale di tipo economico. La correzione punta alla governance della società di capitali per l’esercizio professionale: “il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci”.
Il testo sembra peraltro non escludere che uno statuto societario possa prevedere un socio di capitale all’80%, o per assurdo al 99%, purché i suoi diritti di voto siano sterilizzati in modo da non “pesare” più di un terzo. Non è dato sapere se era proprio questo l’obiettivo di chi ha scritto la norma. Certo è che appare difficile pensare a un professionista libero e indipendente in una struttura del genere. Al di là degli equilibri formali negli organi direttivi, è difficile immaginare un cda (pur con avvocati in maggioranza) che decida di promuovere o rinunciare ad un appello, di intentare o meno una class action, di accettare o meno un cliente senza ascoltare la “voce del padrone” (F. Battiato).
La governance non risolve tutti i problemi, e soprattutto non colma i deficit di una disciplina lacunosa: che nulla dice sulla garanzia che l’incarico professionale sia effettivamente svolto dal socio o dai soci in possesso dei requisiti professionali necessari e delle effettive capacità, sulla possibilità di scelta del professionista da parte del cliente, sulla sorte del socio colpito magari da radiazione, che potrebbe magari ricomparire come socio non professionista, sulla denominazione sociale e sul regime di iscrizione negli albi professionali, sulla responsabilità disciplinare della società stessa, che postulerebbe sanzioni specifiche, magari pecuniarie, per avere un minimo di presa. E soprattutto sul regime fiscale, vero nodo sul quale si sono probabilmente impantanate le Stp del d. lgsl. 96/2001.