Sono giorni importanti per il pagamento dell’Imu, la cui prima rata va versata entro il 18 giugno. Un ruolo importante lo avrà il modello F24 semplificato. Ma vediamo di chiarire quali sono le modalità di calcolo e versamento, le aliquote, i codici tributo e i dati da inserire per compilare il modello F24.
L’art.13 del D.L. n.201/11 ha anticipato al 2012 l’entrata in vigore dell’Imu. Si tratta di un’imposta analoga nel funzionamento all’Ici in vigore sino al 2011, ma che comunque presenta alcune importanti peculiarità. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto tale possesso: a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.
Soggetti passivi Imu – Sono tutte le persone, fisiche o giuridiche, che siano possessori di uno o più immobili in forza di un diritto di: proprietà; usufrutto; uso; abitazione; superficie; enfiteusi. Al contrario, non sono tenuti ad effettuare alcun versamento: il nudo proprietario (ossia quando sull’immobile è presente un usufrutto); l’inquilino dell’immobile (l’imposta viene versata dal titolare dell’appartamento); la società di leasing concedente (paga l’utilizzatore); il comodatario (paga il comodante in quanto titolare dell’immobile); l’affittuario dell’azienda se l’azienda comprende un immobile (il versamento compete al proprietario dell’azienda che l’ha concessa in affitto).
Gli immobili interessati – fabbricati; terreni agricoli; aree edificabili.
Aliquote Le aliquote Imu sono mediamente più elevate rispetto alle aliquote previste fino al 2011 ai fini Ici: l’aliquota di base dell’imposta è infatti pari allo 0,76%. I Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi il range dell’aliquota ordinaria sarà compreso tra 0,46 e 1,06%); per l’abitazione principale e le relative pertinenze l’aliquota è fissata a un livello inferiore ed è pari allo 0,4%. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. Peraltro per l’abitazione principale è prevista anche l’applicazione di detrazioni; l’aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali a uso strumentale e i Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1%, con un esonero per i comuni qualificati montani secondo l’elenco stilato dall’Istat, con specifiche deroghe per le provincie di Trento e Bolzano; infine, i Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 Tuir, ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti Ires, ovvero nel caso di immobili locati. Il D.L. n.1/12 ha inoltre stabilito che i Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a 3 anni dall’ultimazione dei lavori.
Agevolazioni per l’abitazione principale e relativa pertinenza – Per l’abitazione adibita a propria abitazione principale (sede della dimora abituale e residenza anagrafica del soggetto) il contribuente ha diritto all’applicazione: dell’aliquota per abitazione principale, che è stabilita dal Comune in misura compresa fra 0,2% e 0,6 %; della detrazione di legge (pari a 200 euro); della detrazione di 50 euro per ogni figlio convivente di età fino a 26 anni, con un massimo di 400 euro, fino a concorrenza dell’imposta da pagare.
Moltiplicatori Imu – Sono riassunti nella tabella sottostante
Base imponibile – Per effettuare il calcolo dell’imposta, occorre prima di tutto calcolare la base imponibile. Questa si ottiene con le seguenti operazioni: Fabbricati rendita catastale aumentata del 5% per nuovo moltiplicatore Imu; Terreni agricoli Reddito dominicale aumentato del 25% per nuovo moltiplicatore Imu; Aree edificabili La base imponibile è pari al prezzo di mercato delle aree stesse. Esempio di calcolo: Il signor Bianchi è proprietario di un immobile, sua abitazione principale, rendita 2.200 euro e di un box di pertinenza di 300 euro di rendita. Il calcolo deve essere effettuato considerando l’aliquota standard dello 0,4% e la detrazione di 200 euro . 2.500 euro * 1,05 * 160 (moltiplicatore Imu) * 0,4% = 1.680 euro – 200 euro =1.480 euro.
Versamenti – Le regole di base per il versamento dell’Imu sono le stesse da tempo conosciute per l’Ici, ossia: un acconto da versare entro il 16 giugno; un versamento a saldo entro il 16 dicembre. Con la conversione del D.L. n.16/12 si è pero intervenuti per introdurre delle regole specifiche applicabili al solo periodo d’imposta 2012. Vi sono ben 4 regole transitorie introdotte per il periodo d’imposta 2012: una previsione generale, una per l’abitazione principale e le relative pertinenze, due per i fabbricati rurali.
Previsione generale È stata introdotta una previsione generale applicabile a tutte le fattispecie: in deroga all’ordinario meccanismo di acconto/saldo, per il solo periodo d’imposta 2012, il pagamento della prima rata dell’Imposta municipale è effettuato, senza rischiare l’applicazione di sanzioni e interessi, in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione ordinaria: quindi per la scadenza di giugno si tratterà di utilizzare le aliquote standard (0,4% per abitazioni principali, 0,76% per gli altri immobili) e le detrazioni relative all’abitazione principale (sia quella standard che la maggiorazione prevista per i figli conviventi al ricorrere delle condizioni richieste dalla norma). La verifica delle aliquote e delle detrazioni effettivamente applicabili sarà quindi rinviata a dicembre: la seconda rata sarà versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata (quindi scomputando quanto già versato in precedenza). Si deve notare come, in base al tenore letterale del provvedimento, il meccanismo descritto risulta essere obbligatorio e non una mera facoltà: ciò sta a significare che, nel caso in cui il Comune avesse deliberato aliquote inferiori a quelle standard, il contribuente sarà chiamato al versamento in acconto in ragione delle aliquote di base, rinviando ogni eventuale riduzione approvata dal Comune alla scadenza di dicembre.
Abitazione principale e pertinenze Per il versamento dell’imposta relativa all’abitazione principale e alle pertinenze, per il 2012, è prevista la facoltà di ripartire il pagamento in tre rate anziché in due rate: la prima rata, pari a un terzo dell’imposta calcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni standard, deve essere versata corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno (18 giugno quest’anno perché il 16 cade di sabato); la seconda rata, pari anche questa a un terzo dell’imposta calcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni standard, va versata entro il 16 settembre (17 settembre perché il 16 è domenica); entro il 16 dicembre (in realtà si tratta del 17 dicembre perché il 16 è domenica), dovrà invece essere determinata l’imposta effettivamente dovuta a saldo scomputando quanto già versato attraverso le prime due rate.
Fabbricati ruraliSono infine stabilite due specifiche deroghe relative alle modalità di pagamento dell’imposta dovuta per i fabbricati rurali: 1) Per i fabbricati rurali già iscritti al catasto dei fabbricati con attribuzione di rendita, la prima rata è versata nella misura del 30% dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di base, mentre la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. 2) Con riferimento ai fabbricati rurali iscritti al catasto terreni e che si devono iscrivere al catasto dei fabbricati entro il prossimo 30 novembre, il versamento 2012 va effettuato in un’unica soluzione entro il 18 dicembre. È inoltre previsto che, con apposito DPCM, da emanarsi entro il 10 dicembre 2012, sulla base dell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta sui fabbricati rurali, l’aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni possa essere modificata.
Le modalità di versamento e i nuovi codici tributo – Il D.L. n.201/11 ha introdotto l’obbligo di utilizzo del modello F24; per i titolari di partita Iva la presentazione del modello di versamento dovrà avvenire in forma telematica. La R.M. n.35/E del 12 aprile 2012 ha istituito i nuovi codici tributo utilizzati nel modello F24, dove per ciascuna tipologia di immobile viene distinto il versamento a favore del Comune da quello spettante all’Erario. Tale distinzione non interessa l’abitazione principale e i fabbricati rurali, dal momento che per tali immobili il versamento è interamente a favore del Comune. La Relazione prevede che la quota destinata all’Erario sia pari al 50% dell’imposta calcolata sulla base delle aliquote standard.
Nel modello F24 vanno indicati i seguenti dati:
1 – nello spazio “codice ente”, inserire il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili;
2 – nello spazio “ravv.” barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
3 – nello spazio “immobili variati” barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione;
4 – nello spazio “acc”. barrare se il pagamento si riferisce all’acconto (chi paga in unico acconto, deve indicare il 50% dell’imposta dovuta al netto delle detrazioni);
5 – nello spazio “saldo” barrare se il pagamento si riferisce al saldo (vanno barrate entrambe le caselle nel caso di versamento in unica soluzione);
6 – nello spazio “numero immobili” indicare il numero degli immobili;
7 – nello spazio “anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “ravv.”, specificare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata;
8 – nello spazio “importo a debito versato” (chi paga l’acconto in due rate deve indicare un terzo dell’imposta dovuta) indicare l’importo a debito dovuto. Se il contribuente ha diritto alla detrazione (riportata nella colonna detrazione) deve indicare l’imposta al netto della stessa. Anche le detrazioni vanno parametrate in base all’acconto (in caso di pagamento in unico acconto va indicato il 50%, in caso di pagamento in due acconti va indicato un terzo delle detrazioni, senza virgole);
9 – nello spazio “rateazione “, chi paga a giugno e dicembre deve scrivere “0101”, mentre chi paga in due acconti deve scrivere “0102”.
Il versamento può essere effettuato anche tramite compensazione con crediti tributari o contributivi vantati dal contribuente (tali crediti, evidentemente, vanno indicati nelle rispettive sezioni). I crediti possono derivare anche dal modello 730 (in questo caso occorre compilare il quadro I di tale modello dichiarativo.
I versamenti (ciascun codice tributo) vanno arrotondati all’unità di euro.
Codici tributo Imu – Sono indicati nella tabella sottostante
(articolo realizzato in collaborazione con Giorgio Amorello)