In materia di Iva, nel corso degli anni, si è determinata una modifica della disciplina a suon di sentenze e disposizioni comunitarie. Di seguito, elenchiamo alcune tra le principali.
In precedenza, la normativa italiana prevedeva che il contribuente non avesse diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta pagata conseguentemente ad accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi. Con l’articolo 93 del Dl 1/2012, invece, tale divieto di rivalsa sul cessionario o committente è stato eliminato.
Attualmente, la normativa stabilisce quindi che «il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi».
Nel caso in cui il contribuente sia avvalga del suddetto diritto, «il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione».
Queste modifiche sono state fatte per potere chiudere la procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea contro l’Italia. Bruxelles aveva ritenuto che il divieto di rivalsa post-accertamento fosse incompatibile con la disciplina europea e, in particolare, con il principio di neutralità dell’Iva-.
Novità sul fronte dell’Iva arrivano da parte della Corte di Cassazione, che ha stabilito che chi ha acquisito oro dalle banche e lo ha successivamente rivenduto ottenendone un profitto, sia soggetto all’Iva.