«Entro il 17 giugno, quindi entro pochi giorni, si dovrà versare la prima rata dell’Imu per il 2013. A pagare saranno i possessori di immobili per i quali non è stato sospeso il versamento. In effetti, sarebbe più facile elencare le categorie per le quali è stata prevista l’esenzione». Insieme ad Arianna Zeni, commercialista e ricercatrice presso Eutekne Spa, cerchiamo di sciogliere ogni dubbio riguardo il pagamento e le diverse sospensioni della rata stabilita dal governo, in attesa della revisione dell’intera tassazione sugli immobili che dovrà essere completata entro il prossimo 31 agosto. Visto che non sarà più possibile utilizzare il bollettino Ici, non mancano le difficoltà per i calcoli e la compilazione del modello F24, ordinario o semplificato, o del bollettino postale. La prima rata dell’imposta, nonostante le esenzioni, coinvolgerà circa 30 milioni di immobili che garantiranno allo Stato un gettito di quasi 10 miliardi di euro.



Può spiegarci quindi chi non dovrà pagare la prima parte dell’Imu per il 2013?

Sono esentati dal pagamento i possessori di immobili residenziali destinati ad abitazione principale e le relative pertinenze con alcune eccezioni. Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare vivono abitualmente e risiedono anagraficamente. Ancora, l’imposta non dovrà essere versata entro il prossimo 17 giugno per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, e relative pertinenze e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp. Non dovranno inoltre pagare i possessori di terreni agricoli e fabbricati rurali, a prescindere dal soggetto che li possiede e conduce.



Cosa intende esattamente dire?

Che in questo senso non sono state poste limitazioni,quindi la sospensione dal pagamento riguarda tutti i soggetti, compresi i soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap).

Quali sono invece le categorie che devono affrettarsi a pagare la prima rata?

Pagano tutti i possessori di seconde case, gli uffici, i negozi e i capannoni industriali, tutte le categorie per le quali non è prevista alcuna sospensione. Per fare un esempio, dovrà versare la prima rata dell’Imu anche il cittadino che possiede un secondo garage che, quindi, non è considerato pertinenza dell’abitazione principale. E’ poi previsto un caso particolare che è opportuno ricordare.



Quale?

Dovranno versare la prima rata entro il 17 giugno anche tutti i possessori di immobili che, anche se destinati ad abitazione principale, sono iscritti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Parliamo dunque dei cosiddetti immobili di lusso, come ville, castelli, palazzi o case signorili.

 

Sono previste sanzioni per chi non riuscisse a pagare entro il 17 giugno?

Le sanzioni ci sono, ma sono diverse tra loro. Possiamo iniziare col dire che, in caso di tardivo o omesso versamento dell’Imu, è prevista una sanzione del 30% dell’imposta non versata. Tuttavia, i ritardatari hanno la possibilità di avvalersi del cosiddetto ravvedimento operoso.

 

Di che si tratta?

Semplificando, in relazione alla violazione dell’omesso versamento dell’Imu, esistono tre tipi di ravvedimenti, attraverso i quali è possibile ridurre la sanzione del 30%: il primo, il c.d. “ravvedimento breve”, che deve essere eseguito entro 30 giorni dal termine infruttuosamente scaduto che consente di ridurre la sanzione a un decimo (ovvero 1/10 del 30%, che risulta pari al 3,00%), il secondo, c.d. “ravvedimento lungo”, può essere eseguito pagando una sanzione ridotta pari a un ottavo (ovvero 1/8 del 30%, che risulta pari al 3,75%), se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (con riferimento alla prima rata dell’Imu 2013 il termine scadrà il 30/06/2014).

 

E il terzo?

È il c.d. “ravvedimento sprint” che deriva dalla combinazione dell’istituto del ravvedimento operoso e della norma che prevede la riduzione delle sanzioni per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. Di conseguenza, in caso di ravvedimento che interviene entro 14 giorni dalla scadenza del versamento (c.d. “ravvedimento sprint”), la suddetta riduzione a un decimo si applica alla sanzione ridotta a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo.
Quindi, se il contribuente effettua il pagamento dell’imposta entro 14 giorni la sanzione che dovrà essere versata in caso di ravvedimento sarà pari a 1/10 di 1/15 del 30% per ogni giorno di ritardo, pari cioè allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.

 

(Claudio Perlini)