Scade oggi, lunedì 17 giugno 2013, il termine per il pagamento della prima rata dell’Imu per il 2013. Il versamento di questa parte di imposta, nonostante le esenzioni, coinvolgerà circa 30 milioni di immobili che garantiranno allo Stato un gettito di quasi 10 miliardi di euro. Entrando nel dettaglio, a pagare saranno tutti i possessori di seconde case, gli uffici, i negozi e i capannoni industriali, tutte le categorie per le quali non è prevista alcuna sospensione. Come ha recentemente spiegato la commercialista Arianna Zeni su queste colonne, per fare un esempio dovrà versare la prima rata dell’Imu “anche il cittadino che possiede un secondo garage che, quindi, non è considerato pertinenza dell’abitazione principale”. Dovranno inoltre pagare entro il 17 giugno anche tutti i possessori di immobili che, anche se destinati ad abitazione principale, sono iscritti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Si tratta, quindi, dei cosiddetti immobili di lusso, come ville, castelli, palazzi o case signorili. A essere esentati dal pagamento, invece, sono i possessori di immobili residenziali destinati ad abitazione principale e le relative pertinenze con alcune eccezioni. “Per abitazione principale – ci ha spiegato la ricercatrice di Eutekne Spa – si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare vivono abitualmente e risiedono anagraficamente”. Ancora, l’imposta non dovrà essere versata per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, e relative pertinenze e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp. Non dovranno inoltre pagare i possessori di terreni agricoli e fabbricati rurali, a prescindere dal soggetto che li possiede e conduce. Per chi non dovesse riuscire a pagare entro il termine previsto, bisogna dire che esistono delle sanzioni, ma diverse tra loro: in generale, in caso di tardivo od omesso versamento dell’Imu, è prevista una sanzione del 30% dell’imposta non versata, ma i ritardatari hanno la possibilità di avvalersi del cosiddetto ravvedimento operoso. Esistono tre tipi di ravvedimenti, attraverso i quali è possibile ridurre la sanzione del 30%: “Il primo è il ravvedimento breve – ha aggiunto Arianna Zeni – che deve essere eseguito entro 30 giorni dal termine infruttuosamente scaduto che consente di ridurre la sanzione a un decimo (ovvero 1/10 del 30%, che risulta pari al 3,00%)”. Il secondo, il “ravvedimento lungo”, può essere eseguito pagando una sanzione ridotta pari a un ottavo (ovvero 1/8 del 30%, che risulta pari al 3,75%), mentre il terzo è il “ravvedimento sprint” che deriva dalla combinazione dell’istituto del ravvedimento operoso e della norma che prevede la riduzione delle sanzioni per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. “Quindi, se il contribuente effettua il pagamento dell’imposta entro 14 giorni la sanzione che dovrà essere versata in caso di ravvedimento sarà pari a 1/10 di 1/15 del 30% per ogni giorno di ritardo, pari cioè allo 0,2% per ogni giorno di ritardo”.