La scadenza per versare la prima rata della Tassa sui servizi indivisibili (anticipando il 50% del totale) è fissat per giovedì 16 ottobre scade il termine entro il quale versare la prima rata della Tassa sui servizi indivisibili. Ma non tutti sono chiamati al pagamento del tributo, visto che qualcuno l’ha già effettuato e qualcun altro corrisponderà l’intera somma entro il 16 dicembre (data, questa, che vale per tutti). La confusione in materia è tanta e per gli stessi contribuenti il pagamento di questa “nuova” imposta è un rompicapo, tra scadenze, caos aliquote e detrazioni. Abbiamo così contattato Arianna Zeni, commercialista e ricercatrice presso Eutekne Spa, per fare chiarezza su chi dovrà pagare l’imposta immobiliare.
Il 16 ottobre si paga la prima rata della Tasi, ma non tutti sono tenuti a versarla. La confusione in materia è tanta. Districhiamoci in questo labirinto…
Entro il 16 ottobre devono versare l’imposta i contribuenti che possiedono degli immobili nei comuni che hanno deliberato entro il 10 settembre le aliquote e le detrazioni Tasi. In seguito, entro il 18 settembre queste delibere sono state pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze. A questo punto uno si chiede: io devo versare entro il 16 ottobre oppure no?
Per scoprirlo cosa deve fare?
Andare sul sito www.finanze.it e cliccare sulla dicitura “fiscalità locale”, poi su “Iuc-Imposta unica comunale (Imu-Tari-Tasi)” e farsi guidare nel procedimento, che non è nulla di complicato, anzi. Qui si inserisce il nome del rispettivo comune per andare a verificare quando si è tenuti al pagamento. Scrivendo, ad esempio, Milano si legge che la delibera Tasi è stata pubblicata il 28 agosto: in questo caso la prima rata va pagata entro il 16 ottobre. Questa è la prima cosa da fare. Poi, nel momento in cui la verifica è stata eseguita ed è stato appurato che si è tenuti a pagare entro il 16/10, occorre leggere la delibera, perché ciascuna ha disciplinato il tributo in maniera diversa. Faccio un altro esempio.
Prego.
Il comune di Torino ha stabilito che per gli immobili sui quali viene calcolata e pagata l’Imu non debba essere versata anche la Tasi. La difficoltà dei contribuenti – e anche dei professionisti – sta proprio nell’andare a scrutare ogni singola delibera comunale.
E le modalità di calcolo?
In generale, la base imponibile è la stessa dell’Imu, quindi di fatto l’aliquota della Tasi si applica sul medesimo importo previsto dall’Imposta municipale unica. Ecco, nel caso in cui il comune non abbia ancora deliberato e/o non sia stata pubblicata ancora la relativa delibera, si dovrà versare in un’unica soluzione entro il 16 di dicembre; in questa eventualità dovrebbe essere applicata l’aliquota di base pari all’uno per mille. C’è un però…
Quale?
Secondo indiscrezioni, non confermate, che abbiamo ricevuto, dovrebbe essere firmato nei prossimi giorni un decreto legge che potrebbe contenere qualche proroga, ma non è ancora chiaro. Al momento, quindi, le cose stanno come detto sopra.
Per il calcolo occorre conoscere le aliquote da applicare. E anche qui c’è un po’ di confusione…
Per quanto concerne l’aliquota occorre, anche qui, avere sotto gli occhi la delibera comunale e fare i calcoli. Il Comune di Milano, altro esempio, ha deliberato delle detrazioni per le abitazioni principali che variano in funzione della rendita: più questa aumenta, meno si può detrarre. Ed è bene ripetere che in materia di abitazioni principali e relative pertinenze, l’Imu non deve essere più versata.
Il Corriere della Sera ha presentato un paradosso riportando uno studio condotto dalla Cisl: Tasi più cara dell’Imu 2012 per le case piccole, mentre per le rendite catastali elevate l’imposta è inferiore.
Ho letto, ma non sono del tutto d’accordo con quanto scritto. In realtà, come già ampiamente sottolineato, è necessario andare ad analizzare ogni singola delibera comunale. Per esempio, ho visionato delibere di comuni che hanno previsto detrazioni fino ad azzerare la Tasi per gli immobili (come appartamenti piccoli) fino a 500 euro di rendita catastale. È dunque sbagliato generalizzare: è vero che la norma, di per sé, non ha previsto delle detrazioni, ma certi comuni hanno garantito delle agevolazioni.
Ma sarebbe stato così difficile rendere il tutto un po’ meno confusionario?
Certo che no, visto che di fatto la Tasi altro non è che l’Imu, essendo applicata sulla stessa base imponibile. È cambiato solo il nome, ma la sostanza è la stessa. Una differenza è che la Tasi non si applica ai terreni agricoli. Insomma, si poteva benissimo modificare la disciplina Imu – in tema di aliquote massime imponibili dagli enti locali -, senza introdurre questa nuova imposta. Ma si è trattato di una scelta politica che faceva parte della campagna elettorale. Concludo con una precisazione per evitare ulteriore confusione.
Prego.
Quando un immobile viene locato è previsto che l’inquilino debba saldare la Tasi per un importo dal 10% al 30% dell’imposta dovuta. Tante persone si trovano in difficoltà perché non conoscono la rendita catastale dell’immobile, per cui devono rivolgersi al proprietario. In merito a questo caso, a Torino (sempre per esemplificare) l’inquilino non deve versare nulla.
Perché?
Perché per il proprietario dell’immobile di cui stiamo parlando si tratta di una seconda casa e il capoluogo piemontese in materia ha deliberato l’aliquota massima per l’Imu: 10,6 per mille. Di conseguenza è stato stabilito che su questi stessi immobili nulla debba essere versato a titolo di Tasi.
(Fabio Franchini)