Fisco e casa, cosa fare? Per spiegare come comportarsi con locazioni, cedolare secca, imposte da pagare ed eventuali proroghe e detrazioni, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida in cui vengono illustrati i vari passaggi da seguire per i contratti di affitto tra privati. Si ricorda innanzitutto che la registrazione dei contratti di locazione a uso abitativo “è obbligatoria, qualunque sia l’ammontare del canone pattuito, tranne nei casi in cui la durata del contratto, non formato per atto pubblico o scrittura privata autentica, non superi i 30 giorni complessivi nell’anno”. Il vademecum prosegue dunque con la registrazione del contratto senza cedolare secca: per quanto riguarda le imposte da pagare, quando non è possibile (o non si desidera) scegliere il regime fiscale della cedolare secca, per la registrazione dei contratti di locazione a uso abitativo sono dovute “l’imposta di registro, pari al 2% del canone annuo, moltiplicato per le annualità previste” e “l’imposta di bollo, che è pari, per ogni copia da registrare, a 16 euro ogni 4 facciate scritte del contratto e, comunque, ogni 100 righe”. Se le parti decidono di stipulare un contratto pluriennale, possono scegliere di pagare l’imposta di registro “in un’unica soluzione per l’intera durata del contratto” oppure “annualmente, entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità”. C’è poi la cedolare secca, “una modalità di tassazione dei canoni d’affitto alternativa a quella ordinaria e che, a certe condizioni, può essere scelta dal locatore”. Consiste nell’applicare al canone annuo di locazione un’imposta fissa, in sostituzione dell’Irpef e delle relative addizionali, dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo. Gli immobili per i quali si può scegliere il regime della cedolare sono “le unità locate per fini abitativi appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 – uffici o studi privati) e quelle per le quali sia stata presentata domanda di accatastamento in una di queste categorie. Sono esclusi, quindi, gli immobili che, pur avendo i requisiti di fatto per essere destinati ad uso abitativo, sono iscritti in una categoria catastale diversa”. Vengono infine riportate le varie sanzioni previste: per l’omessa o tardiva registrazione del contratto si dovrà pagare dal 120% al 240% dell’imposta di registro dovuta, mentre in caso di occultamento anche parziale del canone bisognerà sborsare dal 200% al 400% della differenza tra l’imposta di registro dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato.



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