Il 28 gennaio 2016, il Consiglio dei Ministri ha approvato il “Disegno di legge: Delega al Governo recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016)”. Quando si parla di povertà, si parla di un problema economico, ma anche di occasioni, di percorsi, ad esempio per i giovani, quindi una materia complessa, che va affrontata sia dal punto di vista economico che da quello politico-sociale.



La povertà, come noto, è in costante aumento è sta diventando sempre più un’emergenza sociale. Per ridurre il fenomeno, che interessa fasce via via più ampie della popolazione, il Consiglio dei ministri nel disegno di legge delega ad hoc qui in esame ha previsto una serie di disposizioni che danno all’esecutivo il compito di approntare le misure giudicate più efficaci per contrastare la questione.



L’obiettivo del governo, ancora una volta, è quello di razionalizzare i molteplici interventi attivati nei territori per arrivare a un Piano nazionale che affianchi al sostegno economico i servizi alla persona. In breve, costruire “strumenti di contrasto in linea con il potenziamento del sistema di welfare del programma di governo”.

Vediamo in sintesi cosa prevede il Ddl:

A) l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale;

B) la razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale, nonché di altre prestazioni anche di natura previdenziale, sottoposte alla prova dei mezzi, inclusi gli interventi rivolti a beneficiari residenti all’estero, fatta eccezione per le prestazioni legate alla condizione di disabilità e invalidità del beneficiario;



C) il riordino della normativa in materia di sistema degli interventi e dei servizi sociali.

Il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi. Riguardo il punto a):

Introduzione di un’unica misura nazionale di contrasto alla povertà (sostegno economico condizionato all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa volto all’affrancamento dalla condizione di povertà);

Definizione dei beneficiari e del beneficio nonché delle procedure di determinazione dei beneficiari e dei benefici medesimi, nei limiti delle risorse complessivamente ed effettivamente disponibili nel “Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale” (articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 2013);

Previsione, mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015. n. 208, di una graduale estensione dei beneficiari e/o incremento del beneficio, a partire prioritariamente dai nuclei familiari con figli minorenni e, quindi, dai soggetti con maggiore difficoltà di inserimento e ricollocazione sul mercato del lavoro, sulla base delle risorse che affluiscono al Fondo per effetto degli interventi di razionalizzazione;

Previsione che alla realizzazione dei progetti personalizzati di attivazione e inclusione concorrano, ove compatibili, le risorse afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali previsti dall’Accordo di partenariato per l’utilizzo dei fondi strutturali comunitari;

Definizione di principi generalizzati di presa in carico delle persone in condizione di fragilità, inclusi i beneficiari della misura, sulla base, in particolare, di una valutazione multidimensionale del bisogno; una progettazione personalizzata da parte dei servizi competenti dei comuni e degli ambiti territoriali assicurando la piena partecipazione dei beneficiari; una attenta definizione degli obiettivi e monitoraggio degli esiti.

Per quanto riguarda il punto b):

Razionalizzazione delle prestazioni, superando differenze categoriali e introducendo principi di universalismo selettivo nell’accesso, secondo criteri unificati di valutazione della condizione economica in base All’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee);

Previsione che le eventuali economie per la finanza pubblica derivanti dalla razionalizzazione di cui al presente comma siano destinati all’incremento del finanziamento del “Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale”.

In merito al punto c):

Previsione di un organismo nazionale di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione delle Regioni, delle Province autonome e delle autonomie locali e dell’Inps, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale;

Razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa;

Rafforzamento della gestione associata nella programmazione e gestione degli interventi a livello di ambito territoriale e definizione di principi generali per l’individuazione degli ambiti medesimi;

Promozione di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti o organismi competenti per l’inserimento lavorativo, la salute, l’istruzione e la formazione; attivazione delle risorse della comunità e, in particolare, delle organizzazioni del terzo settore e del privato sociale impegnate nell’ambito delle politiche sociali;

Rafforzamento del Sistema informativo dei servizi sociali, del Casellario dell’assistenza e integrazione con i sistemi informativi sanitari e del lavoro.

Nel testo del Ddl in commento (art. 1 comma 5), infine, si legge che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi di cui all’art. 1 comma 1, il Governo potrà adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entreranno in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

In conclusione, la predetta norma sul contrasto alla povertà è strettamente connessa con quanto deciso nella Legge di stabilità. La platea e le risorse del piano povertà si basano, infatti, sulla Legge di stabilità. Ma alle risorse già previste in essa si potranno aggiungere quelle che potranno essere reperite dalle amministrazioni competenti (dunque Ministero del lavoro ed enti locali).

Ci si augura che il predetto intervento del Governo, basato sul principio dell’inclusione attiva, ovvero assistenza, né stabile, né permanente, ma complessiva alla persona in stato di povertà affinché la stessa con un progetto personalizzato possa essere inserita nel mondo del lavoro e possa uscire da quella condizione, sia il primo passo per invitare tutti, ma soprattutto i giovani, a rafforzare le competenze culturali, formative, professionali e quindi a compiere ogni sforzo per trovare un’occupazione e migliorare lo status quo.