Venerdì 16 dicembre scade il pagamento di Imu e Tasi 2016. Un conto salato sembra in arrivo per imprese e Partite Iva. Secondo la Cgia di Mestre, infatti, gli albergatori pagheranno circa 6.000 euro a immobile, più dei 4.000 che saranno chiamati a versare coloro che possiedono un grande magazzino commerciale. Per le grandi industrie l’esborso medio sarà di poco superiore ai 3.200 euro, mentre gli artigiani e i piccoli imprenditori con un capannone dovranno sborsare circa 2.000 euro, il doppio di quanto mediamente pagheranno liberi professionisti che hanno uffici e studi privati. Infine i commercianti e gli artigiani con un laboratorio saranno chiamati a versare meno di 500 euro all’erario. Tutte queste cifre restituiscono un quadro poco confortante, considerando che dal 2011, ultimo anno in cui si è versata l’Ici, per gli immobili commerciali e produttivi le imposte sono salite anche del 145%.
A due giorni dalla scadenza del pagamento di Imu e Tasi 2016 gli italiani cercano tutti gli ultimi consigli e atti operativi per poter pagare al meglio e senza errori la tassa sulla seconda casa e sugli immobili destinati ad abitazione principale per le categoria di lusso a livello comunale. Se siete cittadini di Milano, il Comune ha emesso sul suo sito ufficiale un breve iter e riassunto per aiutate i cittadini a compilare al meglio il pagamento e a calcolare il giusto importo delle tasse sulla case. «Nella sezione “Servizi on line” del sito del Comune di Milano è presente un calcolatore che permette agli utenti di determinare l’importo dovuto, di compilare e stampare l’F24 per il pagamento. Se non sono avvenuti cambiamenti nel corso del 2016, il totale dell’imposta da pagare risulterà uguale a quello dell’anno scorso. L’utilizzo del modello F24 è gratuito per il contribuente e la consegna del modulo compilato può essere effettuata presso le banche, gli uffici postali e gli intermediari ENTRATEL abilitati (Caf, Commercialisti, ecc.). Il modello F24 consente di utilizzare i crediti erariali in compensazione del dovuto IMU/TASI», scrive il Comune di Milano sul suo sito istituzionale ricordano poi anche le novità che dal 1 gennaio 2016 sono intervenute nel settore Imu e Tasi. «Dal 1° gennaio 2016 gli immobili destinati ad abitazione principale non sono più soggetti al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), fatta eccezione per i beni classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali sono dovuti sia TASI, sia IMU. Nella pagina dedicata all’Imposta sugli Immobili è possibile trovare tutte le informazioni riguardanti tra l’altro le modalità di calcolo, le aliquote ed eventuali detrazioni e esenzioni».
Settimana di pagamento di Imu e Tasi 2016 questa per i proprietari di casa. Secondo i calcoli fatti dalla Uil, come riporta La Stampa, “per una seconda casa l’esborso medio sarà di 1.070 euro su tutto l’anno ma nelle grandi città si arriva a punte di 2 mila euro. Alla cassa saranno chiamati 25 milioni di proprietari che verseranno 10 miliardi di saldo”. Per quanto riguarda le imprese, in base a quanto calcolato dalla Cgia, il saldo sarà di 5 miliardi a dicembre: “l’associazione ha stimato che le misure della Stabilità del 2016 hanno portato un beneficio da 4,3 miliardi ai proprietari di immobili ora esentati”. Riguardo poi al calcolo del saldo, per conoscere la cifra da versare entro venerdì prossimo 16 dicembre, si deve calcolare l’importo dovuto per l’intero anno (aliquote più eventuali sconti) in base alle delibere valide per il 2016 e poi sottrarre quanto pagato a giugno. Uno dei siti internet che aiutano a calcolare Imu e Tasi 2016 è, sottolinea il quotidiano, www.amministrazionicomunali.it: qui si può anche stampare l’F24 per il pagamento in Posta o tramite homebanking.
Su Imu e Tasi di questo 2016 la data di scadenza è fisata per il 16 dicembre prossimo: ma cosa succede se per qualsivoglia motivo (dimenticanza o simili) questa data viene “saltata”? Stando al regolamento fissato dal ministro delle Finanze, «Se si saltasse la scadenza del 16 dicembre, è sempre possibile mettersi in regola con il pagamento. Dal 2016 è previsto che con il ravvedimento spontaneo per i ritardi fino a 14 giorni si applica la sanzione giornaliera dello 0,1% (in luogo dello 0,2%), per quelli da 15 a 30 giorni sale all’1,5% (invece del 3%), mentre per i ritardi da 31 a 90 giorni si applica la sanzione dell’1,67% (invece del 3,33%)». Non solo, oltre a quanto stabilito con le somme e le mini sanzioni, sono dovuti anche tutti gli interessi legali, fissati nella misura dello 0,2% annuo dal 2016.
Con la scadenza dell’Imu e della Tasi 2016 da qui a due giorni – ricordiamo ancora il 16 dicembre come data ultima per il pagamento – numerose sono le domande che circolano online e tramite i propri commercialisti su quale siano le cifre reali di questo pagamento sempre piuttosto complesso per il normale cittadino medio: tra le varie domande rilevate sui vari portali di calcolatori virtuali delle tasse sulla seconda casa, frequente è la semplice domanda “ma qual’è la cifra minima imponibile da pagare per Imu e Tasi?”. A questa risposta ci ha pensato direttamente il sito ufficiale Finanze.it che riporta la seguente dicitura: «Il pagamento delle imposte locali, comunque, non è dovuto nel caso in cui l’importo complessivo da versare al Comune per tutti gli immobili posseduti sia inferiore ai 12 euro, fatta salva la possibilità per i comuni di fissare importi più bassi». Per i vari paesi dove la cifra da pagare sia più bassa di 12 euro va da sé che non dovrà essere versata alcuna tassa sulla casa.
Si avvicina a grandi passi la scadenza per Imu e Tasi 2016, prevista per il prossimo 16 dicembre. In questi giorni quindi si attiverà una vera immersione nel mondo del numeri, per il calcolo dell’importo di Imu e Tasi. Fortunatamente chi non ha intenzione di effettuare il calcolo da solo può avvalersi di tanti strumenti disponibili online, dei calcolatori virtuali che permettono di determinare l’ammontare dovuto inserendo alcuni dati. Sarà possibile infatti calcolare l’importo del saldo di Imu e Tasi 2016 grazie al calcolatore presente su diversi siti sul web. Per quanto riguarda le seconde case, sottolinea una notizia Ansa, occorre controllare le aliquote. Dovrebbero esserci poche variazioni, dato che solo i Comuni che hanno dichiarato dissesto sono interessat1 da un aumento. Il consiglio in questo caso è di verificare le delibere, che potrebbero subire una diminuzione, avvalendosi del sito ufficiale delle autorità www.Finanze.it.
Scade venerdì prossimo 16 dicembre il pagamento dell’Imu e Tasi 2016. I proprietari di immobili dovranno versare entro questa settimana il saldo delle tasse per la casa. Si tratta di una scadenza che non riguarda però i proprietari della prima casa, visto che sono stati esentati dal pagamento: a loro quindi non spetta né Imu né Tasi, cioè l’imposta sui servizi indivisibili. E, come ricorda La Stampa, neanche gli inquilini, che risiedono nell’immobile affittato devono pagare, tranne nel caso in cui l’abitazione sia di lusso. Quest’anno poi ci sono anche altr due novità che riguardano il pagamento dell’Imu e Tasi 2016: la riduzione del 50% di Imu e Tasi per gli immobili concessi in comodato ai figli (o ai genitori) e lo sconto del 25% per le seconde case date in affitto con canone concordato. Per quanto riguarda le aliquote è bene verificare l’importo stabilito dal proprio Comune prima di andare a pagare: i Comuni non possono aumentare le aliquote, se non in caso di dissesto finanziario, ma possono diminuirle. Per essere sicuri dell’aliquota per il pagamento dell’Imu e Tasi 2016 si può utilizzare il sito www.finanze.it.
Non tutti devono pagare il saldo dell’Imu e Tasi 2016 la cui scadenza è prevista per venerdì prossimo 16 dicembre. Ci sono infatti tanti italiani che non avendo pagato la prima rata non dovranno di conseguenza nemmeno versare il saldo delle tasse sulla casa. Si tratta, come riporta La Stampa, dei proprietari delle prime case e dei proprietari dei terreni agricoli: per queste due categorie da quest’anno non è prevista né l’Imu né la Tasi 2016. C’è però da fare un distinguo: le case e ville di lusso (A/1, A/8 e A/9) continuano a dover pagare l’imposta e inoltre per i cittadini residenti all’estero e iscritti all’Aire l’esenzione vale per una sola unità immobiliare. Pagamento con sconto del 25% sull’imposta invece per gli immobili affittati con canone concordato: lo sconto poteva essere applicato già nell’acconto pagato a giugno ma chi non l’ha fatto può applicarlo al saldo. Queste sono le tipologie di affitto con lo sconto: “i contratti agevolati, della durata di 3 anni più 2 di rinnovo; i contratti per studenti universitari oltre i 6 mesi; i contratti transitori (da 1 a 18 mesi) se stipulati nei Comuni in cui il canone dev’essere stabilito dalle parti applicando gli Accordi territoriali (aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania; Comuni confinanti con tali aree; altri Comuni capoluogo di provincia)”.