Da ormai una settimana il modello 730 precompilato può essere inviato direttamente all’Agenzia delle Entrate, con o senza modifiche. Con il calendario predisposto nello speciale “730 facile” de Il Sole 24 Ore ricordiamo le altre date importanti per la dichiarazione dei redditi. Entro il 16 giugno vanno versati gli eventuali saldo e primo acconto per i contribuenti senza sostituto di imposta. Il 7 luglio è invece l’ultimo giorno per la presentazione del 730 precompilato. Entro il 16 luglio si possono versare gli eventuali saldo e primo acconto per i contribuenti senza sostituto di imposta, con una maggiorazione dello 0,4%. Il 30 settembre è invece l’ultimo giorno utile per presentare l’Unico precompilato e per comunicare al sostituto di imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore. C’è tempo poi fino al 25 ottobre per presentare un 730 integrativo tramite Caf o professionista abilitato.
Da quasi un mese per i contribuenti italiani c’è la possibilità di visionare e scaricare dal sito dell’Agenzia delle Entrate oppure da quello dell’Inps, il modello 730 precompilato oppure l’Unico precompilato a seconda del proprio inquadramento. Tanti i dati che sono già presenti nel modello anche se tuttavia ci sono alcune spese che devono essere inserite anche perché ci sono diverse novità in ottica detrazioni e bonus. Tra le novità più interessanti ci sono quelle relative alle detrazioni relative a mense scolastiche anche nel caso il servizio sia gestito dall’amministrazione comunale locale. Rimanendo in ottica istruzione e formazione, c’è stata l’introduzione di uno sconto fiscale per le spese d’iscrizione ai corsi delle università telematiche rimanendo all’interno del tetto massimo previsto. Sono diventate deducibili anche le spese sostenute per l’installazione nei condomini dei contabilizzatori di calore ed ossia strumenti che permettono di misurare l’effettivo consumo di energia da parte delle singole unità immobiliari. Stando a quanto stabilito dalla stessa Agenzia delle Entrate, le spese sostenute per l’acquisto e la loro installazione rientra nel bonus per le ristrutturazione pari al 50% per un importo massimo di spesa di 96 mila euro.