Ci sono cose che uno lascia quasi alla fine perché dovrebbero essere semplici; poi, a vederle da vicino, non sono quello che sembravano. Mi riferisco a un possibile prossimo adempimento a carico del contribuente, entro il 16 maggio, termine ultimo per presentare la dichiarazione, diciamo generalmente, di “esenzione” (consci che non è affatto la parola giusta) del pagamento del canone Rai: una delle novità della Legge di stabilità 2016 è il pagamento del canone in bolletta, che ha fatto tanto discutere. Come ha detto il premier lo scorso mese di ottobre, si tratta certamente dell’imposta più evasa dagli italiani, da qui l’idea di piazzarlo in bolletta, così almeno lo pagano tutti (o quasi) per non restare al buio. Tra le intenzioni del governo c’era anche quella di semplificarne il pagamento a beneficio dei contribuenti. Naturalmente, si concede di non pagare il canone, ad esempio perché non si ha un televisore, a condizione di presentare una specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate.



Cominciamo dalla legge. Oltre alla presenza di “un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l’impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici” (così recita la norma del 1938), da quest’anno la detenzione di un apparecchio TV, presupposto per il pagamento del canone, si presume nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo di residenza anagrafica. Alla presunzione si può ovviare presentando, su modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate, “esclusivamente una dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”, che, in caso di falsità, comporta conseguenze penali. Non è, insomma, una cosa che uno può fare a cuor leggero e, quando si conoscono le possibili conseguenze, uno va in confusione e comincia a dubitare persino che 2+2 continui a fare 4.



Prendiamo il caso più semplice, benché forse il più raro: niente televisore. In questo caso la dichiarazione sarebbe sicura e facile da rendere, barrando l’opzione A del modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate: “dichiara [il sottoscritto] che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della famiglia anagrafica”. Dopo le note di chiarimento del ministero dello Sviluppo economico si è appreso con gran sollievo di tutti che computer, smartphone e tablet sono generalmente fuori dalla categoria degli apparecchi TV, ma se avete, poniamo, acquistato un nuovo schermo, di ultima generazione, per il vostro PC, attirati solo dai colori, dalle dimensioni e dallo sconto allettante del negozio, rischia di essere automaticamente dotato di tutti i componenti tecnici necessari per ricevere il segnale digitale terrestre o satellitare e può essere, quindi, a tutti gli effetti fiscali, un apparecchio TV.



Poiché il canone è comunque dovuto una volta sola in relazione agli apparecchi detenuti “nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica”, chi possiede, oltre alla propria dimora (“A”), una seconda casa (“B”) può stare tranquillo perché non paga due volte, in teoria. In base agli esempi forniti dall’Agenzia, una coppia di coniugi, con apparecchi televisivi in entrambe le abitazioni e utenze elettriche a uso domestico intestate una, dove risiedono, al marito e l’altra, nella seconda casa, alla moglie, per evitare il doppio addebito quest’ultima può compilare il quadro del modello indicando il marito quale intestatario dell’utenza per la quale è dovuto il canone: “Resta da valutare – precisa l’Agenzia – la situazione dell’abitazione “B” per la quale c’è un’utenza elettrica di tipo residenziale dove non è residente alcun componente della famiglia”. Che significa? Che si decide caso per caso? Disgraziatamente se i due coniugi hanno residenze diverse (uno in “A” e l’altro in “B”) il canone si dovrebbe pagare per entrambe le abitazioni, perché “sono presenti due distinte famiglie anagrafiche”, anche se di fatto vivono sotto lo stesso tetto.

Oltre agli esempi di scuola, ci sono poi alcuni casi curiosi: il titolare di un bad and breakfast – che mi immagino imbufalito – chiede cosa deve fare se è titolare di un unico apparecchio televisivo a disposizione anche degli ospiti per il quale già paga un canone speciale; deve rendere la dichiarazione di non detenzione di apparecchio TV per evitare anche l’addebito in bolletta a uso domestico, con aggravio dei costi della struttura. Che Dio gliela mandi buona!

E gli anziani all’ospizio, con un casa di proprietà, utenza elettrica a loro intestata ma senza televisione? Anche loro  devono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione. E chi glielo spiega? Per evitare complicazioni inutili e stare tranquilli credo che, nella maggior parte dei casi, vada a finire come al solito: si paga e basta.