Al termine della riunione del Consiglio dei ministri del 29 aprile, il Presidente del consiglio e il ministro dell’Economia hanno presentato i provvedimenti approvati, tra i quali il decreto legge con le misure di rimborso per chi aveva investito in obbligazioni subordinate delle quattro banche poste in risoluzione il 22 novembre 2015 (Banca popolare dell’Etruria e del Lazio, Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti).



Dopo molti rinvii, la presentazione del decreto fissa alcuni dei paletti che gli investitori attendevano di conoscere circa la possibilità di ottenere un ristoro, a seguito dell’azzeramento del valore delle obbligazioni acquistate. Ma restano diverse ombre, che potrebbero essere chiarite dopo la lettura del testo del decreto legge presentato. Per il momento, il comunicato stampa del governo riferisce che “coloro che hanno acquistato le obbligazioni entro il 12 giugno 2014, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della Direttiva per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie (BRRD) da parte delle istituzioni dell’Unione europea, possono richiedere indennizzi automatici o accedere alla procedura arbitrale. Coloro che hanno investito in obbligazioni successivamente a tale data possono accedere alla procedura arbitrale prevista dalla legge di stabilità per il 2016”.



È prevista, in particolare, la possibilità di richiedere al Fondo di solidarietà un indennizzo automatico e forfettario per chi, oltre ad avere acquistato le obbligazioni entro il 12 giugno 2014, si trova in almeno una delle seguenti condizioni: (i) patrimonio mobiliare di valore inferiore a 100.000 euro al 31 dicembre 2015; (ii) ammontare del reddito lordo ai fini Irpef nell’anno 2015 inferiore a 35.000 euro.

Se ricorrono le suddette condizioni, l’importo dell’indennizzo forfettario è pari all’80% del corrispettivo pagato per l’acquisto delle obbligazioni, al netto di oneri e spese, connessi alle operazioni di acquisto, e della differenza tra rendimenti ottenuti e tasso sui Btp, secondo correttivi che hanno lo scopo di evitare ingiustificati vantaggi economici per chi ha incassato cedole relativamente generose.



Rispetto ai paletti, che da qualche parte pur si dovevano porre, soltanto la scelta della data del 12 giugno 2014 è stata spiegata. Poco si è saputo, invece, su come siano stati fissati gli altri paletti. Così, potrebbe lasciare perplessità il riferimento ai redditi dell’anno 2015, dato che le relative dichiarazioni verranno presentate quest’anno. Viceversa, usando i redditi del 2014 – l’anno della BRRD – si sarebbe potuto fissare un paletto più fermo. Ci si può anche chiedere, tra l’altro, perché non si sia fatto riferimento a una media dei redditi di più anni, che forse sarebbe stato più coerente con un investimento obbligazionario (normalmente pluriennale).

Del resto, come ricordato in conferenza stampa, sono girate tante cose (e cifre) con riguardo all’atteso decreto indennizzi. Per esempio, sembrava che lo spartiacque sarebbe stato posto all’ottobre 2013; in una recente audizione alla Commissione finanze del Senato, il presidente della Consob aveva indicato il 2008 come anno di svolta rispetto a un’era geologica completamente diversa da quella attuale; esponenti di governo avevano proposto meccanismi di progressività, ai fini dei ristori, che avrebbero potuto essere ben diversi da quelli presentati.

Secondo conteggi provvisori del governo, con quei paletti circa la metà dei 10.559 obbligazionisti colpiti dall’azzeramento potrebbe accedere all’indennizzo forfettario fino all’80% di quanto investito (curiosamente, ritorna il numero 80 anche in questo intervento). Ci sarebbero, invece, 158 persone che, avendo acquistato i titoli dopo il 12 giugno 2014, avrebbero come unica strada quella di rivolgersi all’arbitro.

La presentazione del decreto potrebbe far ritenere che anche per l’altra metà degli obbligazionisti possa valere un qualche meccanismo di indennizzo forfettario, in alternativa all’arbitrato. Se così è, si eviterebbe di deludere chi, sulla base delle indiscrezioni circolate, sperava che tutto il lavoro fatto dal governo in questi mesi avrebbe portato qualcosa di più e alleggerito ulteriormente le procedure di indennizzo. Ma l’interpretazione che se ne dà sembra ammettere la possibilità dell’indennizzo forfettario senza arbitrato soltanto per coloro che rientrano nei paletti presentati al termine del Consiglio dei Ministri. Rimarrebbero fuori dagli automatismi non solo coloro che hanno acquistato i titoli dopo il 12 giugno 2014, ma anche gli investitori con un reddito lordo nel 2015 superiore a 35.000 e un patrimonio mobiliare al 31 dicembre 2015 di valore superiore a 100.000 euro.

Ci sono poi, su questo, altre zone d’ombra. Il riferimento al valore del patrimonio mobiliare al 31/12/2015 significherebbe che non rientrerebbero nel conteggio solo gli investimenti in strumenti delle banche fallite il 22 novembre (tipicamente depositi e obbligazioni) e facilmente verificabili ai fini dei rimborsi. Come sottolineato nella conferenza stampa, i risparmiatori sceglievano fra depositi e obbligazioni della banca. In generale, il conflitto di interessi era soprattutto nei rapporti che avevano la banca come controparte (non sul tutto il patrimonio mobiliare).

I dubbi verso le misure presentate, già espressi da qualcuno, potrebbero non essere del tutto infondati, sebbene qualche passo avanti sia stato fatto.

 

(Virgilio Dantini)

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