Elemento imprescindibile per la poter pagare le cartelle esattoriali con scadenza fissata ad oggi è il bollettino Rav: solo con quel modulo, riferito alla rata in scadenza ricevuto insieme alla Comunicazione delle somme dovute, è possibile saldare la propria cartella tasse e dare così luogo alla “rottamazione” permessa per legge. Tale bollettino Rav deve essere pagato successivamente alla presentazione della domanda di adesione alla Definizione agevolata. Come spiega il Sole 24 ore, il bollettino che riporta l’indicazione della rata in scadenza al 30 aprile 2018, può essere pagato entro il 31 luglio 2018, come previsto dalla Legge. Lo ricordiamo ancora una volta, è molto importante: il mancato (per intero o in parte) pagamento entro il termine del 7 dicembre fa perdere tutti i benefici della rottamazione e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà a quel punto riprendere in mano le procedure di riscossione originarie. (agg. di Niccolò Magnani)
I TRE CANALI PER L’ADESIONE
Secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione oltre alla scadenza fissata per oggi della “prima” rottamazione delle cartelle, è stato fissato il prossimo termine unico per la domanda di rottamazione “bis” e sarà il 15 maggio 2018. Unico il termine, tre i canali possibili attraverso cui inoltrare l’adesione: come spiega il servizio Faq diffuso dall’Agenzia delle Entrate, il primo servizio è il «Fai D.A. te», ossia la sezione ad accesso libero sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it che consente di compilare e inviare la domanda di adesione, tramite pc, tablet e smartphone (allegando il documento di riconoscimento). In secondo luogo, è disponibile la casella di posta elettronica certificata (pec), da cui è possibile inviare il modulo DA 2000/2017, insieme alla copia del documento di identità, alla casella pec della Direzione regionale dell’agenzia delle Entrate-Riscossione di riferimento. Da ultimo, aperti gli sportelli di agenzia delle Entrate-Riscossione presenti sul territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia), a cui può essere consegnato il modulo DA 2000/2017. (agg. di Niccolò Magnani)
PERCHÈ BISOGNA PAGARE ENTRO OGGI?
Giovedì 7 dicembre scadenza fiscale importante con la scadenza fissata per la rottamazione delle cartelle. Alla rottamazione sono riammessi i contribuenti decaduti per mancato pagamento dell’unica rata del 31 luglio 2017 (o delle due rate di luglio ed ottobre), con il numero dunque fissato per oggi, 7 dicembre. Da sottolineare come la rottamazione delle cartelle cosiddette della “prima edizione”, con la domanda presentata entro lo scorso 21 aprile, può essere ritenuta valida dall’Agenzia delle Entrate solo se tutti gli importi saranno versati per intero. La rottamazione consiste di avere sconti consistenti sulle cartelle dovute alle agenzie delle entrate, riduzione degli importi dovuti che spesso può arrivare a superare il 50% dell’importo complessivo, visto che vengono completamente cancellate le sanzioni precedentemente addebitate, compresi gli interessi di mora e di dilazioni e compresi gli omessi pagamenti dei contributi previdenziali.
LA SCADENZA DELLE RATE
E’ molto importante per ricordare come la rottamazione sia valida solo pagando gli importi dovuti alle Agenzia delle Entrate rispettando tassativamente i termini di scadenza. In caso di mancato o insufficiente pagamento, la rottamazione non produce in realtà alcun effetto sugli importi e riprendono a decorrere quelli che sono i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi in oggetto della dichiarazione. Dunque, tempismo e completezza nel versamento sono fondamentali: per chi ha scelto un pagamento a rate, il 70% delle somme dovute dovranno essere versate nel 2017 e il restante 30% nel 2018. Ci sono interessi del 4,5% da calcolare sugli importi, a partire dal primo agosto del 2017. Se pagate entro oggi, le tre rate da versare a luglio, settembre e novembre saranno considerate regolarmente saldate. Le rate relative all’anno 2018 sono invece state fissate a luglio (prorogata dunque in estate la scadenza precedentemente prevista ad aprile) e a settembre.