La semplificazione amministrativa, cioè snellimento dell’attività amministrativa e riduzione dei compiti incombenti sui cittadini (esibizione di certificati, autenticazioni di firme, ecc.), costituisce una delle tematiche centrali delle riforme amministrative dell’ultimo decennio. L’esigenza di semplificare l’attività amministrativa deriva, nell’ambito del dibattito politico-ideologico, dalla necessità di rispettare i vincoli di bilancio e dall’opportunità di delineare nuovi indirizzi verso una Pubblica amministrazione che rispetti – ad esempio per ciò che concerne i tempi di definizione dei procedimenti amministrativi – le linee di indirizzo in materia dell’apparato burocratico degli altri Stati europei.
Semplificare l’attività amministrativa significa quindi una Pubblica amministrazione che costi meno alla collettività, sia in termini di stanziamenti di bilancio che di costi complessivi (comprensivi delle ore-lavoro che l’acquisizione di inutili certificati o le code davanti agli uffici sottraggono a ogni cittadino), e soprattutto che lavori meglio (problema del rallentamento delle procedure relative alle pratiche che i cittadini o imprese presentano alla Pa).
In termini più generali, la semplificazione amministrativa costituisce poi uno dei mezzi per raggiungere due dei principi generali dell’attività amministrativa individuati dall’art. 1 della l. 241/90 e ss.mm.ii. e costituiti dall’economicità (intesa come minor dispendio possibile di risorse economiche) e dall’efficacia (intesa come rapporto tra il risultato che ci si prefiggeva di raggiungere e quello effettivamente raggiunto dall’azione amministrativa); semplificare è quindi il mezzo migliore per ottenere una Pubblica amministrazione che consumi minori risorse e che raggiunga gli obiettivi prefissi (problema della certezza dei tempi procedimentali e dei passaggi burocratici in merito all’esame della pratica). In alcuni casi le fasi procedimentali sono aumentate senza che vi sia la consapevolezza preventiva da parte dell’interessato; cioè nel momento in cui viene introitato un atto, un ricorso, ecc., il soggetto privato/pubblico non ha la certezza del numero delle fasi procedimentali e ne viene a conoscenza solo a mano a mano che la procedura va avanti.
La semplificazione amministrativa per risultare efficace deve affrontare, sia pure con modalità di approccio diverse, l’intero apparato amministrativo; particolare importanza hanno soprattutto gli interventi sul versante del procedimento amministrativo e sul versante dei rapporti tra Pa e cittadino. L’esigenza di semplificare l’azione amministrativa si delinea, quindi, come un elemento caratterizzante la produzione normativa del nostro legislatore. Conformemente al dettato costituzionale, che impone l’adozione di schemi organizzativi improntati da un lato al buon andamento e dall’altro alla stretta osservanza del principio di legalità, si è tentato di elaborare strumenti procedurali rispondenti a tali principi. Ne è derivata una tendenza a non considerare la fonte normativa primaria quale unica in grado di disciplinare i vari aspetti dell’apparato e dell’attività amministrativa, per rinviare alla potestà regolamentare il compito di normare in materia.
Il fenomeno ha assunto rilievo soprattutto in relazione alle cc.dd. leggi provvedimento, con cui ci si occupava di questioni che mal si attagliavano con i caratteri di generalità e astrattezza propri della norma di legge. Un primo vero tentativo di delegificazione è rinvenibile nella l. 23 agosto 1988, n. 400, di disciplina dell’attività di Governo e dell’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si è attuato un notevole potenziamento nell’utilizzo dello strumento regolamentare, nelle sue varie manifestazioni.
Il meccanismo previsto in tale normativa (art. 17, comma 2) richiede l’individuazione delle norme regolatrici della materia da parte della legge delegificante. Inoltre, la stessa disposizione prevede che la legge di delegificazione determini l’abrogazione delle norme vigenti a far data dall’entrata in vigore del regolamento. L’esigenza permanente” di semplificazione nasce da due fattori: il primo, comune ad altri ordinamenti, quale riflesso della pluralità e della natura degli interessi sull’organizzazione e sullo svolgimento dell’azione amministrativa, è costituito dal rapporto tra gli interessi con i moduli orizzontali e consensuali; il secondo, tipico dell’ordinamento italiano, è l’altissimo tasso di dispersione delle funzioni, dovuto a una loro irrazionale stratificazione nel tempo.
In un prossimo articolo cercheremo di analizzare gli istituti di semplificazione amministrativa adottati nel nostro Paese.
(1- continua)