Chi deve liquidare l’I.V.A. sa bene che, a periodi alterni, bisogna comunicare i propri dati all’Agenzia delle Entrate competente. Proprio oggi, lunedì 18 settembre 2017, scade il termine per presentare la liquidità relativa al secondo trimestre dell’anno solare 2017. Questo significa, all’atto pratico, che la scadenza è relativa ai mesi di aprile, maggio e giugno. Vediamo quindi in cosa consiste questa semplice ma necessaria dichiarazione. I soggetti passivi di I.V.A. emettono in un periodo di tempo le cosiddette fatture attive e passive. Quelle attive sono quelle che il soggetto emette ai clienti, mentre quelle passive sono quelle ricevute dai fornitori. Facciamo un esempio pratico: se compriamo materiale di cancelleria e riceviamo fattura, quella sarà chiamata passiva, mentre se un cliente ci paga per un servizio quella che emtteremo sarà una fattura attiva. Con questa presentazione sarà possibile conteggiare l’I.V.A. a credito e quella a debito. Ogni due mesi in seguito alla conclusione di ogni trimestre bisognerà presentare la liquidazione I.V.A.



QUALI SONO LE POSSIBILI SANZIONI

Chi non presenta in tempo la liquidazione I.V.A. dell’anno in corso in tempo, sarà soggetto a pagare delle sanzioni come chiaramente espresso dalla legge. La stessa cosa avverrà, come è chiaro, se le comunicazioni presentate risulteranno essere errate. Chi commette degli sbagli, comunque, potrà tranquillamente rimediare tramite il classico ravvedimento operoso. In base alle tempistiche di invio, la sanzione base di 500 euro potrà essere diminuita a seconda dei casi. Se, ad esempio, un soggetto passivo di I.V.A. presenta la domanda entro 90 giorni dalla data di scadenza vedrà ridotto l’importo di 1/9. Se lo fa entro l’anno successivo, lo sarà di 1/8, 1/7 se entro il secondo, 1/6 oltre il secondo e 1/5 se il ravvedimento operoso avviene dopo che la violazione è stata comunicata. Per evitare di ricevere sanzioni è bene segnarsi sul calendario (se possibile già da subito) quali saranno le prossime ‘date calde’. Per quanto riguarda la liquidazione I.V.A., quindi, potrete scrivere le date del 30 novembre 2017 e del 28 febbraio 2018.

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