Il 9 novembre scorso si è tenuta a Roma l’assemblea ordinaria della Federcasse relativa all’esercizio luglio 2017-giugno 2018. La giornata è iniziata con la trasmissione di un filmato riguardante il periodo della Costituente e con la presentazione dell’articolo 45 della Costituzione: “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato”.



Successivamente gli interventi hanno parlato con favore della scelta (in realtà è stata una vera e propria imposizione) fatta dalle banche del mondo cooperativo di entrare in un gruppo che viene guidato da una società per azioni.

Queste parole mi hanno lasciato sbalordito: come è possibile che ci si arrampichi su una parete liscia per giustificare gli interventi legislativi che hanno snaturato la natura cooperativa e di mutualità delle banche rappresentate nel consesso? Invero gli stessi interventi si sono basati sull’assunto che in Italia ha prevalso la scelta economica della globalizzazione e, siccome questa indebolisce le forme cooperativistiche e mutualistiche, era necessario modificarne questo modello proiettandolo verso una forma che consentisse alle banche interessate di sopravvivere nel nuovo ordine economico.



Con questa affermazione non ci si accorgeva (ma l’emozione del filmato proiettato all’inizio induceva i partecipanti a non riflettere al riguardo e quindi hanno applaudito) di dichiarare implicitamente che la globalizzazione rappresenta una forma organizzativa della società che contrasta con l’articolo 45 della Costituzione, perché non consente agli organismi costituiti in forma cooperativa e con scopi mutualistici di sopravvivere e che perciò consentire alle banche di credito cooperativo di snaturarsi confluendo in una società per azioni significava proprio entrare in un mondo che fa del profitto la propria ragione di esistere.



Queste riflessioni sulla palese incostituzionalità, peraltro, trovano conforto nelle parole di Valerio Onida, presidente emerito della Corte costituzionale, che in un convegno organizzato a Napoli qualche mese fa dall’Università Parthenope aveva snocciolato tutta una serie di violazioni costituzionali contenute nel combinato disposto dei due provvedimenti legislativi riguardanti le banche in argomento, l’ultimo dei quali approvato con legge 108/2018, anche se in quella occasione non era emerso che la globalizzazione rende impossibile l’esistenza degli organismi di cui è riconosciuta la funzione sociale e dei quali la legge ne deve promuovere e favorire l’incremento.

I profili di incostituzionalità sono diversi:

1) l’obbligo delle banche di credito cooperativo di entrare in un gruppo che a sua volta è guidato da una società per azioni non avente le caratteristiche cooperative a mutualità prevalente snatura gli organismi obbligati a parteciparvi contrastando l’articolo 45 già richiamato;

2) il voto capitario presente nelle banche cooperative non esiste nella capogruppo, per cui la filosofia della capogruppo stravolge il modo di operare in loco rispetto alle determinazioni di maggiore rilevanza economica, che avvengono altrove e che pertanto contrastano con numerosi articoli della Costituzione;

3) la libertà di iniziativa economica delle Bcc orientata da finalità di interesse pubblico verrebbe minata costringendole ad accettare la finalità del profitto della capogruppo e ciò contrasta con quanto protetto dall’articolo 41 della Costituzione; invece si verifica esattamente l’opposto;

4) poiché le banche di credito cooperativo svolgono la loro funzione sociale a livello locale, costringerle in una struttura orientata non solo all’intero territorio nazionale, ma anche sovranazionale, significa violare anche l’ultimo comma dell’articolo 118 della Carta costituzionale che stabilisce “
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;

5) l’obbligo imposto alle banche locali di confluire in un gruppo interregionale viola l’articolo 117 della Costituzione, che indica come materie di legislazione concorrente: 
quelle relative a casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. 
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Pertanto questa riforma impone alle Regioni di non poter attuare la loro competenza concorrente, perché le Bcc sarebbero degli organi operativi di gruppi nazionali;

6) la legge abolisce surrettiziamente i richiamati articoli della Costituzione per tutti quei soggetti che volessero procedere alla costituzione di un nuovo organismo bancario improntato ai requisiti della cooperazione e mutualità in sede locale, perché i vincoli posti li proiettano in una dimensione palesemente differente.

Bisogna chiedersi perché il legislatore abbia compiuto tante violazioni quando, se l’interesse fosse stato la salvaguardia della stabilità del sistema delle banche più piccole, si sarebbe potuto intervenire più facilmente in altro modo? Come mai l’apparato della presidenza della Repubblica non è riuscito a rilevare i profili di incostituzionalità rilevati dal presidente emerito della Corte costituzionale?

L’intervento legislativo appare promuovere il trasferimento all’estero della proprietà di queste strutture economiche, così come è avvenuto con la riforma delle banche popolari, che le ha obbligate a perdere la propria natura con la trasformazione in società di capitale al superamento dei volumi minimi di attività.

Al riguardo, mi preme sottolineare che dal punto di vista economico trasferire a non residenti la proprietà delle banche accelera il processo di crisi del sistema economico italiano e questo intervento legislativo estende la contendibilità a tutto il credito cooperativo consentendo alla capogruppo di ricorrere a capitali persino di provenienza estera.

Per questo motivo guardo con favore all’intervento correttivo proposto dall’attuale compagine governativa, che mira a eliminare l’obbligo di adesione al gruppo unico bancario. Tuttavia mi preme evidenziare che esso appare tardivo, a meno che non preveda la nullità delle decisioni prese o quantomeno lo spezzettamento dell’entità della capogruppo in strutture autonome a carattere regionale con governance cooperativa in modo da non sottrarre alle Regioni quelle prerogative che le competono in base alla Costituzione.

Efficace la proposta di far perdere valore alle azioni speculative che incidono sullo spread, neutralizzandone gli effetti per le banche in argomento, attraverso la possibilità di mantenere i titoli in portafoglio senza modificarne la valutazione in funzione dei capricci del mercato. Infatti, se come risparmiatore acquisto dei titoli di Stato per ricavarne una rendita periodica e non sono assolutamente interessato alle fluttuazioni di Borsa di quei titoli, analogamente non si dovrebbe imporre alle banche di rilevare perdite o utili solo perché il mercato è sottoposto a quei capricci di carattere speculativo. Anzi, un maggior grado di libertà dovrebbe essere concesso a tutte le banche, consentendo veramente di incidere nello spuntare le armi ai sostenitori degli spread: un’arma di ricatto, che dovrebbe essere perseguita penalmente.

Infine, un’ultima notazione: per la costituzione di un organismo creditizio vi è un requisito da osservare, occorre un capitale minimo in relazione al piano programmatico di attività presentato all’organo di Vigilanza. L’istruttoria della Banca d’Italia, quindi, deve entrare nel merito e perciò pretendere che il minimo di capitale debba essere graduato in relazione alle caratteristiche e difficoltà del territorio. La serietà del lavoro non deve limitarsi pertanto ai soli requisiti formali. Se qualcuno dovesse essersi limitato al rispetto solo della forma chiaramente ci ritroveremmo a subire gli effetti negativi della fragilità dei nuovi organismi. In questo caso la legge, così come è stata concepita, tende a scaricare sugli organismi sani le mancanze di persone temerarie e di chi non ha preteso la coerenza che la legge allora esistente pretendeva.