L’Inps ha comunicato gli importi dell’assegno per il nucleo familiare e di maternità riconosciuti dai Comuni per l’anno 2018. Il primo viene concesso ai nuclei familiari composti da un genitore e tre figli minori, con risorse patrimoniali e reddituali non superiori alla soglia Isee stabilita ogni anno. Per quest’anno, come abbiamo visto, è pari a 8.650,11 euro. I tre minori possono essere figli anche del solo richiedente o del solo coniuge, o essere in affido preadottivo. È invece indispensabile che nessuno dei tre figli minori risulti in affidamento presso terzi. La domanda va accompagnata da una Dsu valida, cioè la dichiarazione Isee. Il Comune, dopo aver accertato la sussistenza di tutti i requisiti, dispone il mandato di pagamento all’Inps, che liquida l’assegno con cadenza semestrale posticipata, entro il 15 luglio e il 15 gennaio. Quando si perde il diritto all’assegno? Lo spiega La Legge per Tutti: «Dal 1° gennaio dell’anno in cui è eventualmente superata la soglia Isee, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica una variazione della composizione del nucleo, tale da determinare una situazione che non rispecchia più i requisiti richiesti». (agg. di Silvana Palazzo)



COME FARE DOMANDA UFFICIALE

Per chiedere domanda ufficiale dell’assegno familiare e di maternità, l’Inps ha pubblicato sul suo portale uno speciale approfondito con tutte le indicazioni del caso e le eventuali FAQ generali. Innanzitutto, occhio a non confondere l’assegno per il nucleo familiare con l’ANF (la prestazione riconosciuta dall’Inps per i lavoratori dipendenti). Si tratta infatti di un bonus riconosciuto dai Comuni per tutte le famiglie con minori e redditi limitati. «La domanda si presenta entro il 31 gennaio dell’anno successivo, per esempio l’assegno per il 2017 poteva essere richiesto entro il 31 gennaio 2018. Il Comune, dopo essersi accertato dei requisiti, dispone il mandato di pagamento», si legge sul portale Inps. Per poter conoscere nel dettaglio come effettuare i vari passaggi per presentare correttamente la domanda ufficiale al proprio datore di lavoro, ecco qui il link utile con tutte le informazioni aggiornate. (agg. di Niccolò Magnani)



AGGIORNATI GLI IMPORTI

Assegno familiare e assegno di maternità 2018: l’Inps ha comunicato gli importi dei bonus famiglia concessi dai comuni. Rispetto allo scorso anno le prestazioni sono aumentate, con la variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati positiva (1,1 per cento), e sono stati aggiornati gli importi dell’assegno per il nucleo familiare e dell’assegno di maternità 2018, oltre chi ne ha diritto. Per il 2018, sottolinea La Legge Per Tutti, gli importi delle prestazioni riconosciute dal comune ammontano a: 142,85 euro al mese per 13 mensilità per l’assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni, con il valore Isee necessario per ottenere la prestazione integrali pari a 6.793,06 euro, per la prestazione in misura parziale invece 8.650,11 euro. Per quanto riguarda invece l’assegno di maternità, 713,10 euro riconosciuti dal Comune (342,62 euro per cinque mesi), con il valore Isee per ottenere la prestazione pari a 17.141,45 euro.



ASSEGNO DI MATERNITA’ 2018

L’assegno di maternità spetta per le nascite di nuovi bambini, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento. L’assegno in questione viene erogato dall’Inps (Istituto nazionale della previdenza sociale) e spetta anche senza la contribuzione versata da parte del genitore richiedente essendo un trattamento di assistenza, data la richiesta dell’Isee. Come sottolinea La Legge per Tutti, l’assegno spetta a cittadine italiane, europee ed extracomunitarie in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e residente nella Penisola. Spetta alle donne non occupate, alle donne occupate non aventi diritto a trattamenti economici di maternità e a coloro occupate aventi diritto a trattamenti economici di maternità di importo inferiore a quello dell’assegno (verrà erogato l’importo differenziale). La domanda di assegno di maternità deve essere presentata al Comune entro sei mesi dalla nascita del bambino e entro sei mesi dall’effettivo ingresso del minore in famiglia (adozione o affidamento).