Per fare qualche considerazione sulle vicende conclusive dell’approvazione della Legge di bilancio 2019, che si sta consumando proprio a ridosso della fine dell’anno e con il rischio di dover ricorrere all’esercizio provvisorio, conviene partire da alcuni dati di fatto.

Primo: la Costituzione è chiara (articolo 72) nel chiedere che ogni disegno di legge sia esaminato da una commissione e poi dalla Camera (o dal Senato) e che sia quindi approvato articolo per articolo e con votazione finale.



Secondo: sono altrettanto chiari, nel testo della Costituzione, i termini del rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo: la fiducia è accordata o revocata con apposita mozione, e il voto contrario di una Camera su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni (articolo 94).

Tutto questo, però, soltanto sul piano astratto della teoria.



In concreto, partendo dal secondo aspetto, la prassi, a seguire codificata in norme regolamentari e legislative, ha introdotto la “questione di fiducia”, a disposizione degli Esecutivi essenzialmente allo scopo di compattare (o ricompattare) le maggioranze parlamentari e con finalità anti-ostruzionistica (votazione nominale, priorità su ogni altro voto, non emendabilità eccetera). Una scelta trasversalmente molto apprezzata, se è vero che tutti i Governi vi hanno fatto assai ampio ricorso (secondo un ordine di grandezza, tanto per avere un’idea, di un centinaio di volte a legislatura negli ultimi periodi).



Sul versante dell’iter di approvazione delle leggi, poi, si è affacciato e rapidamente imposto il cosiddetto maxiemendamento, che potenzia gli effetti di ricompattamento e anti-ostruzionistici. E vi si è fatto ricorso, in parecchie occasioni, proprio per l’approvazione delle leggi finanziarie e di bilancio, in una sorta di gara tra i Governi a inseguire i peggiori precedenti, con l’effetto, non trascurabile sul fronte della tecnica normativa e della chiarezza e conoscibilità dei testi, di produrre leggi di pochi o di un solo articolo, ciascuno composto di centinaia e centinaia di commi, riguardanti i temi più disparati.

Quasi quindici anni fa, nel dicembre 2004, il presidente della Repubblica Ciampi, in occasione del rinvio alle Camere della legge di riforma dell’ordinamento giudiziario, osservava “quanto l’analisi del testo sia resa difficile dal fatto che le disposizioni in esso contenute sono condensate in due soli articoli, il secondo dei quali consta di 49 commi e occupa 38 delle 40 pagine di cui si compone il messaggio legislativo”, richiamando l’attenzione del Parlamento su “un modo di legiferare – invalso da tempo – che non appare coerente con la ratio delle norme costituzionali che disciplinano il procedimento legislativo”.

Ebbene, le attuali vicende di approvazione della Legge di bilancio sono, dunque, in buona sostanza, una sorta di condensato di prassi e modi ormai radicati nel sistema politico-istituzionale: ricorso abnorme alla questione di fiducia, voto “in blocco”, maxiemendamenti, mancato svolgimento dell’esame referente, preclusione di una discussione specifica e di una congrua deliberazione sui singoli aspetti della disciplina introdotta eccetera. Ai quali la corsa contro il tempo che si sta svolgendo in queste ore alla Camera va aggiungendo ancora alcuni tasselli, con la commissione Bilancio di Montecitorio che ha dato il via libera alla trasmissione del provvedimento all’Aula senza nemmeno discutere e votare gli emendamenti presentati, dopo che l’aula del Senato aveva approvato pochi giorni prima di Natale, con modifiche, il disegno di legge di bilancio, rinnovando la fiducia al Governo, con l’approvazione di un emendamento interamente sostitutivo del testo precedente.

L’elemento di maggior novità, per l’occasione, è la raccolta di firme del gruppo parlamentare del Pd del Senato per un ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni tra poteri. L’appello alla Corte – si legge su www.democratica.com del 28 dicembre – sarebbe volto a far ristabilire le essenziali regole democratiche a fronte del fatto che “la maggioranza ha presentato un maxiemendamento con oltre 1.500 commi e ha impedito ai parlamentari di conoscerne i contenuti. Il testo è stato votato senza che nessuno sapesse cosa ci fosse scritto”.

L’ipotesi di un ricorso delle minoranze parlamentari non è però prevista nel nostro ordinamento e il tentativo, ancorché la Corte costituzionale non si sia mai pronunciata in maniera espressa, pare piuttosto ardito, alla luce della giurisprudenza formatasi nel tempo. Essa ha, tra l’altro, finora negato l’accesso al conflitto a singoli parlamentari, ed è ferma nel ritenere che soggetti e organi diversi dallo Stato-apparato possono essere parti di un conflitto tra poteri, ai sensi dell’articolo 134 della Costituzione, solo se titolari di una “pubblica funzione costituzionalmente rilevante e garantita”, mentre i partiti politici sono stati considerati organizzazioni proprie della società civile, con talune funzioni pubbliche, ma non poteri dello Stato.

Impregiudicata la sorte che potrà avere tale ricorso, una considerazione pare comunque potersi svolgere, fin d’ora. La sensazione che si ha è quella di essere di fronte, ancora una volta, alla realtà che ci tramanda il proverbio di origine contadina, per cui si chiude la stalla quando i buoi sono ormai scappati. Sensazione cui un’altra se ne può aggiungere: che ci si avveda del valore delle regole (e del significato di garanzia che esse rivestono) solo quando siano altri nelle condizioni di doverle rispettare.

Si dirà che questo è tipico della politica. Forse, ma di una politica un po’ mediocre, che delle regole costituzionali è spesso pronta a propugnare cambiamenti, e che del valore da esse rappresentato non pare in grado di cogliere il senso.