In un recente dibattito organizzato presso l’Università degli Studi di Trento, ho avuto modo di evidenziare i tratti essenziali dello strumento giuridico “fondazione” quale possibile evoluzione dell’attuale sistema universitario.

In primis, preme ricordare che l’art. 16 del d.l. n. 112 del 2008 prevede espressamente che le università “possono” trasformarsi in fondazioni di diritto privato, attribuendo così alla libera scelta dei singoli atenei l’opzione indicata. A tacere di altri aspetti già evidenziati dal contributo di Nicola Rossi, questa specifica previsione sembra risultare coerente non solo con le dovute e necessarie valutazioni di impatto organizzativo, gestionale e finanziario che ogni singolo ateneo dovrà mettere in campo, ma soprattutto – a mio avviso – in linea (forse non del tutto coscientemente) con precedenti disposizioni normative riguardanti il tema delle fondazioni universitarie.



Invero, la legge n. 388 del 2000 (e s. m.) ha previsto la possibilità di costituire fondazioni disegnate per svolgere attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca e all’acquisizione di beni e servizi funzionali all’attività istituzionale degli atenei. Il “salto di qualità” compiuto dall’art. 16 è rappresentato dal fatto che, mentre nella precedente disciplina il legislatore aveva inteso “offrire” uno strumento “accessorio” alle università, l’attuale proposta prevede la possibile trasformazione dell’intero impianto “storico” di gestione e di amministrazione degli atenei italiani. Due approcci che tuttavia non sono in contrasto.



Confermando la necessità di colmare le lacune presenti nel disegno riformatore in argomento, si permetta di seguito di segnalare alcuni tratti inconfondibili delle fondazioni, così come individuati dall’art. 16, in specie allo scopo di registrarne la “prossimità” istituzionale e di finalità con l’assetto vigente.

L’art. 16 individua le fondazioni quali persone giuridiche di diritto privato, alla stregua di quelle operanti in altri settori (sanità, assistenza, cultura, ecc.), sottoponendone il controllo al Ministero della Istruzione e Ricerca Scientifica.

Dal punto di vista tributario, la disposizione identifica le fondazioni quali “enti non commerciali”, nozione che attrae le stesse nel novero degli enti non profit. Conseguentemente, anche per le fondazioni in parola vige il divieto di distribuzione di utili. Il legislatore prevede poi un regime di favor fiscale a favore delle fondazioni: a) i contributi e le liberalità sono considerati esenti e interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante; b) gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.



Da ultimo, si segnala la possibilità di costituire fondazioni di partecipazione: più stakeholders, pubblici ovvero privati (imprese), potrebbero dunque prendere parte alla governance (da modulare ovviamente) delle università trasformate. Di fronte a questa possibilità, il dibattito fa registrare spesso un timore di “controllo” da parte delle imprese che così avrebbero agio ad indirizzare (rectius: condizionare la ricerca). Ci sembra al contrario, che laddove effettivamente disponibile, il capitale privato potrebbe supportare la realizzazione delle finalità istituzionali e pubbliche (a favore della comunità, locale, nazionale ed internazionale) proprie delle università, secondo gli accordi e le priorità stabilite di concerto tra autorità accademiche e potenziali finanziatori.