Professor Onida, ogni discorso sulla parità scolastica, anche in senso economico, si scontra con l’interpretazione, ancora controversa, dell’articolo 33 della Costituzione, in particolare dove dice «senza oneri per lo Stato». Qual è il significato di questo punto?
Penso che, come da tante parti si è sostenuto, il significato più congruo da dare a questa interpretazione sia che il diritto di creare scuole non dà diritto ad usufruire di finanziamenti pubblici, ma appunto è un diritto che si deve esercitare senza oneri per lo Stato. Il che non significa che lo Stato non possa, in relazione a circostanze concrete, ad aspetti oggettivi, a utilità sociali, disporre e prevedere anche forme di finanziamento facoltativo. Questo mi sembra che sia il significato dell’articolo 33. Lo Stato è tenuto a istituire scuole di ogni ordine e grado, e quindi la scuola pubblica non è un optional, ma è necessaria, ed è ovvio che le risorse pubbliche devono innanzitutto essere impiegate per mantenerla. Ciò non esclude che ci siano forme di coinvolgimento anche finanziario delle scuole private, come del resto ci sono già oggi.
Il fatto che ci siano molti studenti che si iscrivono alle scuole private implica un risparmio per lo Stato: questo non influisce sull’interpretazione del comma citato?
Bisogna stare attenti, perché allora si potrebbe dire che lo Stato può astenersi dal fare le scuole, perché le fanno i privati e allo Stato basta dare un po’ di soldi, che sarebbero poi meno di quanto gli costerebbe per fare le scuole. Questo non è accettabile, perché lo Stato deve mantenere la scuola pubblica. L’art. 33 dice che lo Stato «istituisce» scuole, quindi deve istituirle. Poi c’è il diritto del pluralismo scolastico, il diritto cioè di enti privati di creare scuole, confessionali e non confessionali; così il sistema delle scuole private si affianca legittimamente a quello statale e, anzi, chi le crea fa un servizio. Dal punto di vista finanziario, poi, è un problema di politica delle risorse, di politica del bilancio. Lo Stato quindi deve fare le scuole pubbliche; poi però, essendoci le scuole private, può decidere (anche sulla base della considerazione che c’è un risparmio per lo Stato) di intervenire con i propri finanziamenti.
Ma quel è letteralmente il significato del termine “oneri”?
Gli oneri sono oneri finanziari. Non credo che si possa pensare che «senza oneri» voglia dire «purché non costi di più di quello che costerebbe mantenere gli stessi studenti della scuola pubblica». Non credo che si possa interpretare così. Anche perchè appunto il sistema della scuola pubblica è un sistema che deve esistere, e lo Stato ha l’obbligo di crearlo.
Il tema della libertà di scelta educativa delle famiglie ha un suo valore e un suo riconoscimento anche dal punto di vista costituzionale?
Certamente dal punto di vista costituzionale (e mi pare che ci siano anche nelle convenzioni internazionali sui diritti europei) è riconosciuto il diritto dei genitori di attuare libere scelte in campo educativo. Per cui corrisponde al dovere dello Stato assicurare questo diritto. Creare scuole è un diritto. Poi è un problema di cultura e quindi della società quello di preferire che gli alunni crescano in ambienti multiculturali, o invece preferire scuole, diciamo così, orientate. Questo è un problema che riguarda la società e la libertà delle scelte. Naturalmente, essendo scuole che assolvono un servizio scolastico pubblico, sono tenute ad essere conformi a standard minimi che lo Stato deve fissare.
Quando si distingue tra scuola pubblica e scuola privata forse non si tiene conto del reale significato del termine “pubblico”: anche le scuole istituite e organizzate da privati possono essere definite pubbliche?
C’è un senso oggettivo del servizio pubblico, non solo in campo scolastico, ma in tutti i campi: il servizio pubblico può essere reso anche da soggetti privati. Bisogna distinguere tra carattere privato del soggetto, e carattere pubblico del servizio che rende. Questo accade tipicamente per le università non statali, in cui il soggetto è un soggetto privato, con una sua autonomia statutaria, e il servizio che rende è un servizio pubblico: hanno le stesse funzioni delle università di Stato, e rilasciano infatti titoli di valore legale.
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