Il Decreto legge 137/08 – vulgo “Decreto Gelmini” – è stato approvato martedì 23 settembre dalla Commissione cultura della Camera. Qui ci limitiamo ad una radiografia essenziale.
L’articolo 1 prevede sperimentazioni relative alle competenze di “Cittadinanza e Costituzione”, senza aggiungere ore.
L’articolo 2 stabilisce che qualora il “voto in condotta” sia inferiore a sei decimi – invece che a otto decimi, come nella precedente disciplina – impedisca l’ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi.
L’articolo 3 stabilisce che nella scuola primaria il giudizio analitico sia accompagnato alla valutazione numerica, mentre nella scuola secondaria di primo grado essa sostituisce del tutto il giudizio analitico. Tuttavia, in sede di esame finale di terza media sono previsti insieme: i voti decimali, la certificazione analitica dei traguardi delle competenze, il giudizio sintetico. Su questo punto strategico la presidente della Commissione Valentina Aprea si è impegnata a presentare in Aula un odg, al fine di accelerare la definizione degli standard per porre fine all’anarchia valutativa oggi trionfante.
Il comma 1 dell’articolo 4 reintroduce “il maestro unico”, specificando che, nella definizione dei regolamenti, l’articolazione del tempo-scuola deve essere prevista in funzione non soltanto delle esigenze di riorganizzazione didattica, ma anche delle esigenze dell’utenza. In ragione della domanda delle famiglie, vi potranno pertanto essere differenti articolazioni dell’orario scolastico. Il Decreto legislativo 59/04 aveva introdotto la differenza tra “apprendimenti fondamentali” non negoziabili e “apprendimenti opzionali” e “facoltativi”, prevedendo in 27 ore il tempo scuola necessario per i primi e 3 ore per gli altri, quelli di natura opzionale. Il decreto Gelmini rafforza la scelta del Decreto 59 – che peraltro aveva anche introdotto l’insegnante tutor quale insegnante prevalente del team – indicando in 24 ore il tempo scuola non negoziabile e quindi da considerare come unità organizzativa di base per l’acquisizione degli alfabeti essenziali della cultura e dei contenuti delle aree disciplinari di studio.
La questione, d’altra parte, era stata affrontata in modo dettagliato già dal “Quaderno Bianco sulla scuola”, curato dai Ministri dell’Economia e dell’Istruzione del Governo Prodi nel settembre 2007, al paragrafo 4.3. La caduta del governo ha impedito di trarne le conseguenze dovute.
L’articolo 5 del provvedimento prevede, tra l’altro, che l’adozione dei libri di testo avvenga con cadenza quinquennale (ma nella maggioranza si sta discutendo di un emendamento da presentare in Aula che porti a 6 gli anni).
L’articolo 6 attribuisce nuovamente all’esame di laurea in Scienze della formazione primaria, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal percorso, il valore di esame di Stato che abilita all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria (comma 1). Viene ripristinato ciò che la Moratti aveva introdotto e che Fioroni aveva abolito. Il comma 2 dell’articolo prevede che gli iscritti al 9° corso SISS possano entrare nelle graduatorie permanenti. Viceversa il 10° corso è stato sospeso, cioè abolito.
Il dibattito in Commissione è stato lungo e aspro, la materia del “maestro unico” è incandescente, il sindacato ha condotto una campagna aggressiva e mistificatoria. I deputati della maggioranza, comunque composita, sono esposti a forti pressioni nei loro territori di provenienza, e il governo è stretto dentro severi vincoli di bilancio. Non si può escludere da parte del governo l’uso di tutti i mezzi consentiti per varare il Decreto nella forma attuale, salvo gli emendamenti già previsti.