La proposta di una scuola media, distinta dai successivi percorsi della scuola secondaria, ha una lunga gestazione. Essa è emersa per la prima volta all’inizio del secolo scorso nel quadro del riformismo giolittiano
Nel 1905 la Commissione Reale istituita dall’allora Ministro della PI on. Bianchi propone che dopo la scuola elementare, appena riformata dalla Legge Orlando (1904), venga istituito un corso quadriennale unico, senza latino, che si sostituisca al ginnasio e alle scuole tecniche inferiori previsti dalla Casati e che dia la possibilità di proseguire gli studi nei tre differenti indirizzi: scuola normale, istituto tecnico, liceo, a sua volta articolato in moderno e classico.
Questa scelta, maggioritaria nella Commissione, trovò forti e motivate opposizioni, tra cui sono particolarmente interessanti quelle emerse nella sinistra liberale e socialista.
Salvemini e Galletti ad es. obiettano che questa scuola non può essere contemporaneamente “scuola preparatoria alla prosecuzione degli studi e scuola complementare fine e se stessa” sottolineando anche che questa situazione sarebbe “innaturale rispetto alle condizioni degli allievi…inaccettabile dal punto di vista pedagogico perché (questa scuola è) costretta a scegliere tra le diverse attese o a diventare un ibrido in grado di scontentare tutti”. Si rileva inoltre che essa nasce per “difendere la scuola classica dall’attacco della scuola tecnica”, fortemente in crescita per il modificarsi delle condizioni economiche in particolare nel nord dell’Italia. Viene ribadita l’opposta esigenza di mantenere i corsi professionali ‘aperti’ verso l’alto per mantenere una loro specifica dimensione culturale.
La riforma Gentile (RD 1923) rappresenta un tentativo di conciliare le due opposte tendenze.
Essa conferma la specifica identità dei diversi percorsi di istruzione, distinguendo un grado inferiore e uno superiore.L’obbligo scolastico viene portato a 8 anni, cinque di scuola elementare più tre di una qualunque scuola secondaria (con esame di ammissione al primo anno) se si intende proseguire negli studi, o di scuola complementare (dopo qualche anno diventata avviamento al lavoro) se si intende concludere così il proprio curricolo.
Il vero grande cambiamento avviene con la Carta della Scuola presentata da Bottai al Gran Consiglio del Fascismo nel 1939.
Tra le molte innovazioni proposte, tutte volte a dare finalmente al sistema scolastico italiano una impostazione coerente alla ideologia del regime, solo due vennero realizzate: l’Ente Nazionale per l’Istruzione Media e Superiore (ENIMS) «organo di propulsione, coordinamento e controllo di tutta la scuola non regia di questi due ordini» e, nel 1940, la ‘scuola media unica’, con l’insegnamento del latino, che sostituisce il triennio iniziale di tutti i corsi di scuola secondaria previsti dalla riforma Gentile.
«La scuola media, con i primi fondamenti della cultura umanistica e con la pratica del lavoro, saggia le attitudini degli alunni, ne educa le capacità e, in collaborazione con le famiglie, li orienta nella scelta degli studi e li prepara a proseguirli». Ad essa si accede con un esame di ammissione e si chiude con un esame di licenza il cui risultato «…si esprime con uno dei seguenti giudizi: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente, affatto insufficiente» che propongono «…un giudizio complessivo e motivato: 1° sulle capacità generali e sul profitto di ciascuna disciplina; 2°sull’energia e continuità del volere; 3° sulla disposizione a proseguire gli studi; 4° sulle qualità morali dimostrate, anche in rapporto alle attività svolte nelle organizzazioni giovanili».
Alla SMU si affiancavano, per il completamento degli otto anni di obbligo scolastico, la scuola di avviamento al lavoro, volta alla preparazione della mano d’opera per l’industria, e la scuola artigiana volta al completamento del percorso scolastiche delle popolazioni rurali.
Nel 1962 la legge 1859 istituisce la nuova Scuola Media Unica con il compito di rendere uguale l’istruzione obbligatoria prevista dalla Costituzione. L’avviamento e la scuola post-elementare vengono abolite.
Ciò avviene dopo un duro confronto con quanti, anche in difesa dei maestri, ritenevano opportuno mantenere in unico contenitore, la tripartizione del percorso triennale obbligatorio successivo alla istruzione elementare.
Occorre notare che in molte delle scelte compiute pongono questa legge in continuità con le linee di riforma della precedente legge sulla scuola media e che la legge contiene anche indicazioni pressanti per una sua compiuta e rapida estensione su tutto il territorio nazionale e a tutti i ragazzi.
«“In attuazione all’art.34 della Costituzione l’istruzione obbligatoria successiva a quella elementare è impartita gratuitamente nella scuola media, che ha la durata di tre anni ed è scuola secondaria di 1° grado. La scuola media concorre a promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l’orientamento dei giovani ai fini della scelta della attività successiva» (art.1).
«Entro il 1° ottobre 1966 la scuola media sarà istituita in tutti i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti ed in ogni altra località in cui si ravvisi la necessità dell’istituzione stessa…». Vengono inoltre istituite classi di aggiornamento per il recupero della scolarizzazione (art.11) e classi differenziali per l’inserimento degli handicappati (art.12)
La riforma prevista dalla legge 1859 rappresenta però solo l’inizio di un percorso che avrebbe dovuto coinvolgere tutta l’istruzione secondaria (cfr i risultati della Commissione Biasini che dieci anni dopo propone l’unificazione dell’intero percorso dell’istruzione secondaria).
Questo percorso, come è noto, troverà ostacoli insormontabili, ma ciò non toglie che ugualmente l’intervento legislativo proceda al perfezionamento del modello attraverso una serie di norme emanate alla fine degli anni settanta (n.348/77 modica la legge togliendo le opzionalità, lavori maschili e femminili, ecc.; n.517/77 sulla valutazione dell’alunno abolizione degli esami di riparazione scuola dell’obbligo) che culmina, con i nuovi programmi (DPR 50/79 “Programmi, orari di insegnamento, prove di esame per la scuola media statale») che, anche nella forma, appaiono come una vera e propria “riforma didattica”.
Dalla premessa generale, di cui è significativa anche solo la articolazione:
1. Il dettato costituzionale
(si citano per esteso gli artt. 34 – istruzione obbligatoria e gratuita – e 3 – compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale…- ).
«Al raggiungimento di questi fini è diretta e ordinata la scuola media nella sua impostazione educativa e didattica, nelle sue strutture, nei suoi contenuti programmatici».
2. Gli interventi legislativi, richiamati analiticamente
L.1859/62 «ha istituito la scuola media unica, obbligatoria, gratuita, secondaria di primo grado».
L.348/77 «ha perfezionato il processo di unificazione eliminando il principio della facoltatività, estendendo in pari tempo l’area delle discipline obbligatorie tutte aventi uguale valore e dignità e introducendo notevoli innovazioni nella impostazione dell’educazione linguistica, … scientifica, … tecnica».
L.517/77 «ha rafforzato la capacità democratica delle strutture della scuola media, ponendo al centro dei suoi interventi la programmazione educativa e didattica dalla quale discendono nuovi criteri di organizzazione del lavoro scolastico, nuovi strumenti valutativi e corrispondenti iniziative di integrazione e sostegno».
3. Principi e fini generali della scuola media
A- «scuola della formazione dell’uomo e del cittadino … in quanto si preoccupa di offrire occasioni di sviluppo della personalità in tutte le direzioni … favorisce, anche mediante l’acquisizione di conoscenze fondamentali specifiche, la conquista di capacità logiche, scientifiche, operative e delle corrispondenti abilità e la progressiva maturazione della coscienza di se e del proprio rapporto con il mondo esterno».
B. «scuola che colloca nel mondo … (in quanto) … aiuta l’alunno ad acquisire…riconoscere … comprendere …»
C. «scuola orientativa … in quanto favorisce l’iniziativa del soggetto per … conquistare la propria identità … operare scelte realistiche … fondata su una verificata conoscenza di se».
D. «scuola secondaria nel quadro della istruzione obbligatoria … si colloca all’interno del processo unitario di sviluppo della formazione, che si consegue attraverso la continuità dinamica dei contenuti e delle metodologie, … Come tale non è finalizzata all’accesso alla scuola secondaria superiore … pur costituendo il presupposto indispensabile per ogni ulteriore impegno scolastico».
I limiti di una impostazione che intende coprire e controllare tutti gli aspetti della crescita e della conoscenza sono già allora evidenti come pure l’asfitticità in cui il quadro normativo obbliga l’atto dell’insegnamento. Le spinte che dalla scuola media sono arrivate alla scuola elementare prima (programmi del 1985 e Legge 148 del 1990) e alla scuola secondaria (sperimentazioni Brocca per il biennio e “Progetto 92” proposto da Martinez per l’istruzione tecnica e professionale) hanno contribuito in modo rilevante a segnare uno scenario in cui interrogativi e problemi appaiono nettamente dominanti rispetto a risposte e risultati.