Il dibattito sulla scuola continua intenso sui contenuti ancora da definire, sull’applicazione ancora incerta dell’autonomia, sulla normativa ancora inesistente degli organi collegiali, e – via via – su quanto il pacchetto delle riforme attuate ed in divenire possono incidere sulla realizzazione di un sistema scolastico adatto e rispondente alle esigenze culturali, educative e formative delle nuove generazioni.



C’è un aspetto tuttavia che è volutamente taciuto: la gratuità dell’obbligo scolastico e formativo. E questo è sorprendente, perché costituisce norma costituzionale. È aspetto che riguarda non soltanto la scuola statale, ma anche la scuola paritaria, proprio in virtù dell’accesso della scuola non statale – considerata dalla legge scuola avente funzione pubblica – nel sistema scolastico pubblico nazionale (inserimento dettato appunto dall’applicazione della Legge 62/2000).



Purtroppo il dibattito su questo aspetto sembra glissare. Il problema però esiste e va risolto. La gratuità è un diritto per tutti: nascondere questo problema non significa per nulla eliminarlo. Il problema resta e va affrontato!

Gli articoli 30 della Costituzione e 2 del Protocollo Addizionale alla Convenzione dei Diritti dell’Uomo (Legge della Repubblica n°848 del 1955), nonché la Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 1984, rilevano chiaramente che i genitori hanno il diritto di istruire e educare i figli, e di scegliere liberamente la scuola che corrisponde al loro ideale educativo.



Un diritto ampiamente riconosciuto. Ne consegue che la gratuità della scuola dell’obbligo deve essere attuata sia per gli alunni della scuola statale che per gli alunni delle scuole paritarie; essa è, infatti, assicurata dall’art. 34 della Costituzione, senza eccezione alcuna: “La scuola – tutta la scuola – è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”.

Mentre però, nel nostro Paese, la scuola statale si vede riconoscere la gratuità in quanto lo Stato ha preventivamente inserito la spesa relativa nel suo bilancio, e di conseguenza provvede direttamente al sostegno del costo necessario, nessuna norma “certa” di spesa è prevista per rendere gratuito l’obbligo scolastico e formativo per quanti scelgono un’istituzione pubblica non statale (i sostegni per la scuola paritaria sono del tutto inadeguati).Non va dimenticato che il diritto alla gratuità della scuola dell’obbligo è un diritto soggettivo spettante ai fanciulli (agli alunni) ed ai loro tutori naturali (i genitori): tale diritto non ha nulla a che vedere col diverso diritto riservato ad Enti e privati di istituire scuole (e con presunto divieto del “senza oneri”).

In quest’ottica si pone il diritto di vedersi riconosciuta appieno la gratuità. La previsione di spesa da parte dello Stato per la frequenza presso scuola paritarie è del tutto giustificata e legittima quanto quella per le scuole statali. La singola persona ha, infatti, il diritto di scegliere la struttura ove adempiere l’obbligo scolastico, e la scuola dell’obbligo deve essere gratuita, indipendentemente dalla scelta che il cittadino liberamente e legittimamente fa.

Al principio costituzionale di “uguaglianza sostanziale”, consegue il diritto che siano rimossi gli ostacoli di ordine economico che impediscono, di fatto, la libertà di scelta (art.3). Con le nuove normative, tale gratuità deve esser estesa a tutti fino a 18 anni, proprio in virtù dell’obbligo imposto.

 

Pertanto, deve essere inserita nel bilancio dello Stato la previsione di spesa relativa agli allievi tutti che si iscrivono alla scuola pubblica statale e alla scuola pubblica paritaria non statale. E poiché buona parte delle entrate colle quali sono finanziate le pubbliche spese deriva da introiti di natura tributaria cui concorrono tutti indistintamente i cittadini, il genitore che intende iscrivere il figlio alla scuola paritaria non deve essere costretto a sopportare un ulteriore onere oltre a quello già sostenuto mediante l’imposizione fiscale.

La previsione della gratuità della scuola dell’obbligo costituisce un impegno di spesa dello Stato nei confronti del cittadino e perciò dei genitori che iscrivono i figli alla scuola dell’obbligo. È un impegno cui lo Stato non può sottrarsi.

 

La gratuità dell’obbligo è un diritto per tutti, senza eccezioni: infatti, la gratuità corrisponde al diritto del singolo di essere istruito e formato, e non v’è ragione per ritenere che tale diritto venga meno ove l’alunno o la sua famiglia preferiscano, ai fini dell’adempimento dell’istruzione obbligatoria, la scuola paritaria. In quest’ottica va letta anche la sentenza della Corte costituzionale n° 454/1994 che, superando i presunti limiti del “senza oneri…”, riconosce il diritto alla gratuità sottolineando che “l’adempimento dell’obbligo scolastico non è necessariamente legato alla frequenza delle scuole pubbliche (statali)”.

 

Il problema cruciale della gratuità è evidentissimo corollario della obbligatorietà: nell’anno 2010 nessuno può pensare seriamente ad un obbligo scolastico e formativo imposto dallo Stato con l’onere al cittadino di pagarsi le spese relative. Si tratterebbe di un assurdo incomprensibile, lesivo della libertà delle persone, che – paradossalmente – hanno anche il diritto all’ignoranza. La gratuità è quindi conseguente alla obbligatorietà: libertà di scelta della scuola, obbligatorietà dell’istruzione e della formazione, gratuità della medesima, sono legati indissolubilmente dai precetti dettati dalla nostra Costituzione.

 

Ecco perché vanno ritenute fortemente incompiute le norme costituzionali e monco il dibattito in corso. Ecco perché chiaramente palese risulta l’inadempienza dello Stato italiano nei riguardi della scuola pubblica paritaria e discriminatorio l’atteggiamento politico e sociale nei riguardi dei cittadini che legittimamente la scelgono.

 

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