Il 1° giugno scorso, all’indomani del parere definitivo espresso dal Consiglio di Stato e dopo un lungo silenzio nel dibattito sul nuovo Regolamento che disciplinerà la formazione iniziale degli insegnanti, intervenni su questo giornale per riaprire il confronto e sollevare il problema dell’ormai indifferibile emanazione del relativo decreto ministeriale. Fece seguito a quell’intervento un’interessante discussione alla quale parteciparono diversi interlocutori.
Sono passati due mesi da allora e non me ne vogliano coloro che stanno lavorando con impegno a un provvedimento certamente difficile da articolare, se torno sull’argomento lanciando un allarme non privo di fondamento, nella speranza di contribuire a una più rapida conclusione di questo travagliato percorso.
Nel luglio appena trascorso, con l’espressione dei pareri delle VII Commissioni di Camera e Senato, sono state completate le consultazioni di tutti gli organi che dovevano essere interpellati. Dalle indicazioni risultanti gli uffici del ministero hanno potuto operare gli ultimi adattamenti al testo, peraltro già noto nelle sue linee essenziali. Questione di giorni, si dice, di ore, ma l’attesa si prolunga ancora.
Sia che ciò dipenda dagli ultimi necessari aggiustamenti di coerenza giuridica, sia che dipenda dalle ultime verifiche che i dicasteri di Economia-Finanze e Pubblica Amministrazione devono fare sulle modifiche, la circostanza alimenta di fatto più di una preoccupazione: da un lato perché anno scolastico e anno accademico sono in fase di avvio senza che siano noti i tempi di emanazione del decreto e dall’altro perché le ultime vicende di cronaca parlamentare preludono a esiti di difficile previsione.
La contingenza del momento ci presenta, infatti, una fase di forte contrasto politico e di estrema fragilità istituzionale, e getta un’ombra di incertezza sulle effettive possibilità di portare a compimento alcuni dei procedimenti normativi in corso. In queste condizioni è legittimo temere che il Regolamento, se non emanato in tempi rapidi, rischi di interrompere il suo cammino a causa di improvvisi empasse governativi o perché superato da provvedimenti ritenuti politicamente più rilevanti.
Un’eventualità che penalizzerebbe pesantemente gli aspiranti insegnanti della scuola secondaria (di primo e secondo grado) che attendono di poter accedere a percorsi formativi abilitanti ormai da tre anni. L’ultimo accesso a tali percorsi risale, infatti, alle selezioni SSIS del 2007, dato che con l’art. 64 comma 4-ter del D.lgs. 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, furono sospese a partire dal 2008 le iscrizioni alle SSIS (formazione degli insegnanti della sola scuola secondaria). Le facoltà di Scienze della formazione primaria, alle quali compete formare gli insegnanti della scuola dell’infanzia e del primo ciclo, furono al contrario risparmiate dal provvedimento e poterono continuare ad accogliere, e ancor oggi lo fanno, iscritti ai loro corsi.
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Per completezza d’informazione, e per non incorrere in fraintendimenti già verificatisi in passato su formazione iniziale degli insegnanti e aumento del precariato nella scuola, è opportuno rammentare che entrambi i canali – formazione degli insegnanti di scuola dell’infanzia e primo ciclo da una parte, e formazione degli insegnanti di scuola secondaria dall’altra – sono sempre stati a numero programmato in funzione delle cattedre disponibili; un aspetto, quest’ultimo sul quale sarebbe opportuno aprire più di una riflessione, ma che non è il caso di affrontare in questa sede.
Alla luce di questa situazione e per scongiurare il rischio di un altro anno di sospensione forzata nell’offerta formativa per gli insegnanti, inviterei a considerare le due seguenti alternative:
A) o si portano a termine entro breve, come tutti si attendono, le procedure di emanazione del Regolamento, affrontando presto il nodo dei decreti attuativi successivi e dei passaggi amministrativi necessari (sul piano organizzativo nell’università e nella scuola; per la determinazione dei numeri degli accessi nelle singole classi di abilitazione; ecc.) che richiederanno i dovuti tempi;
B) oppure si interrompa la sospensione delle procedure di accesso alle SSIS permettendo alle Scuole di Specializzazione di riprendere la loro attività in modo da porre termine al vuoto determinato dall’assenza di normazione specifica e ristabilire la parità di trattamento fra aspiranti insegnanti dei diversi ordini scolastici.
Un breve approfondimento per spiegare la seconda azzardata ipotesi. L’art 64 comma 4-ter del D.lgs. 112/2008 convertito dalla legge 133/2008, nel disporre di fatto la chiusura dell’esperienza SSIS recita: 4-ter) Le procedure per l’accesso alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l’anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4.
Per completezza d’informazione, le lettere a) ed e) del comma 4 fissano alcuni dei criteri stabiliti per procedere ad una revisione dell’attuale assetto ordinamentale della scuola, e nello specifico:
a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti;
[…] e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi; […].
La revisione delle classi di abilitazione pare essere prossima alla sua definizione e la razionalizzazione degli organici è in atto da tempo: ritenere questi processi già compiuti è forse prematuro, tuttavia, non è fuori luogo pensare che le condizioni per sciogliere il nodo aperto con il comma 4-ter dell’art.64 potrebbero essere presto soddisfatte o superate da un dispositivo che di fatto lo preveda.
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Ecco allora un possibile testo, alternativo al Regolamento, che porrebbe senz’altro termine alla lacuna normativa:
Decreto ministeriale n… del…
“Le procedure per l’accesso alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario sono riattivate a partire dall’anno accademico 2010-2011.”
Disposizione che se si rendesse necessario, in assenza della piena realizzazione di quanto previsto alle lettere a) ed e) del citato D.Lgs. 112/2008, potrebbe essere preceduta da: “In deroga a quanto previsto dall’ art 64 comma 4-ter del D.lgs. 112/2008 convertito dalla legge 133/2008 e in attesa dell’emanazione del decreto recante il Regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti …”
Poche righe che scompaginerebbero gli scenari fin qui ipotizzati in quasi tutti gli ambienti che si sono occupati della ridefinizione del modello di formazione degli insegnanti in questi due anni.
Una provocazione, certo, anche perché la tenuta sul piano giuridico del dispositivo sarebbe tutta da verificare e sarebbero richiesti altri necessari atti amministrativi di non semplice realizzazione (molte SSIS hanno già chiuso i battenti smobilitando anche fisicamente le strutture); tuttavia è un’ipotesi alimentata da un’attesa che sta disorientando un gran numero di soggetti.
In primo luogo gli studenti universitari aspiranti insegnanti nella scuola secondaria, che sono nell’impossibilità di accedere ai percorsi abilitanti anche nelle classi di abilitazione già oggi in sofferenza; quindi gli ex docenti accoglienti ed ex supervisori del tirocinio e coloro che aspirano alle analoghe funzioni nel nuovo modello, che non vedono possibilità di mettere a frutto le loro competenze formative; ancora, gli universitari che si sono occupati di formazione iniziale fino a due anni fa e coloro che potranno concorrere agli incarichi di docenza attivabili in futuro presso le facoltà; infine, i dirigenti scolastici, i presidi di facoltà e i funzionari dei vari uffici scolastici territoriali, che dovranno applicare le norme in questione e che attendono l’emanazione del decreto per avere chiare indicazioni su come muoversi e presentarsi pronti all’appuntamento con il nuovo modello.
Come ho già scritto e detto in altre occasioni, tuttavia, il nodo della formazione iniziale – e, mi si permetta, anche continua – degli insegnanti non dovrebbe preoccupare solo gli addetti ai lavori:
Esso dovrebbe interessare, assai più di quanto non accada oggi, cittadini e famiglie che, ignari di tutto questo travaglio, hanno tuttavia il diritto di pretendere una preparazione degli insegnanti fin dall’inizio adeguata ai tempi, di livello specialistico e altamente qualificata: nella scuola secondaria come in quella dell’infanzia e del primo ciclo. In gioco infatti non c’è solo la qualità del servizio scolastico, la riorganizzazione di sistema e l’efficienza amministrativa, che pure sono elementi di rilievo in questa partita, bensì, e prima di tutto, in gioco c’è una fetta importante della formazione dei nostri figli e la professionalità in ingresso delle risorse umane di uno dei principali fattori di sviluppo del Paese.
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Nella perdurante mancanza di un sistema ben definito che si faccia carico dei suddetti elementi, è attuale e concreto il rischio di tornare a inserire nelle classi di preadolescenti e adolescenti – età di estrema delicatezza formativa – neolaureati inesperti e non formati alla professione che, pur dotati delle conoscenze disciplinari specifiche, sarebbero del tutto impreparati quanto a conoscenza del contesto in cui operare, metodo didattico e strategie formative-educative efficaci. Ambiti nei quali si richiedono da tempo, in tutti i documenti che a livello internazionale sono stati prodotti, approfondite competenze da parte degli insegnanti, e che sono posti a fondamento stesso del nuovo Regolamento, che all’art. 2, comma 1 recita: “La formazione iniziale degli insegnanti di cui all’articolo 1 è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l’acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall’ordinamento vigente”.
Credo che si sia tutti d’accordo sul fatto che permettere ancora, sebbene in modo indiretto, che le competenze disciplinari degli insegnanti non siano affiancate dalle altre fondamentali e necessarie competenze, significherebbe riportare indietro di una ventina d’anni l’orologio della formazione iniziale degli insegnanti secondari in Italia (la riforma del sistema di formazione degli insegnanti fu introdotta in Italia dagli articoli 3 e 4 della legge 19 Novembre 1990 n. 341, seguita dal DPR 31 luglio 1996 n. 470 e dal D.M. 26 maggio 1998), e avrebbe la conseguenza di porsi al di fuori di un contesto europeo che prepara i suoi insegnanti con crescente attenzione e, in molti casi, accurata professionalità.
Una condizione che sono certo si vuole evitare in primo luogo da parte di chi sta cercando di fare il possibile affinché il provvedimento termini il suo cammino e diventi presto disposizione normativa.
L’esortazione, al di là della provocazione, è dunque e nuovamente quella di levare le voci, intervenire, chiedere, spingere affinché aumentino le informazioni a disposizione sul tema e la consapevolezza della gravità della situazione e delle soluzioni più opportune da adottare per qualificare adeguatamente i nuovi docenti e per contribuire, tutti, a rendere la scuola più efficace nel raggiungimento dei suoi obiettivi e capace di rispondere alla forte domanda di qualità nella formazione dei cittadini.