“Tutte le code vengono al pettine”. “Il pettine spettina le code”. “Per mettere ordine alle code ci vuole il pettine”. “Ci vuole il pettine per sistemare le code”. Le battute dopo la sentenza della Consulta (n. 41/2011) si sono sprecate, per far capire che d’ora in poi – nelle graduatorie dei docenti precari – ognuno ha diritto di entrare con il proprio punteggio, inserendosi – appunto – a pettine, anziché essere collocato in fondo alla graduatoria, in coda.
Ma, quasi contemporaneamente alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale (7 febbraio 2011), che non lascia dubbi sulla legittimità degli inserimenti in base al punteggio posseduto, è uscita un’altra sentenza (n. 3032 dell’8 febbraio 2011), emessa dalla Corte di Cassazione che ha affermato che i ricorsi contro le graduatorie non devono essere presentati al Tar bensì al Tribunale civile. Significa che la sentenza della Consulta, su ricorso del Tar Lazio, non è valida e che la procedura da seguire per chiarire il bisticcio coda-pettine avrebbe dovuto essere un’altra?
Le cose stanno un po’ diversamente, ma hanno bisogno forse di qualche chiarimento, ripercorrendo le fasi principali di questa lunga storia, che rischia di diventare infinita con l’ipotizzato blocco per un altro anno.



Prologo – La finanziaria 2007 dà vita alle graduatorie ad esaurimento – Nella prima finanziaria Prodi si decide di trasformare le graduatorie permanenti dei docenti in graduatorie provinciali ad esaurimento, prevedendo un piano pluriennale di immissione in ruolo dei docenti precari (150 mila in tre anni).



Capitolo 1 – Nasce il decreto delle code – Aprile 2009. Viene emanato un decreto ministeriale che, probabilmente su richiesta sindacale, dà facoltà ai docenti già iscritti nella graduatoria ad esaurimento della propria provincia di chiedere l’ulteriore iscrizione in graduatorie di altre tre province. Ad evitare terremoti nelle graduatorie esistenti, il ministero scrive (probabilmente sotto dettatura sindacale) che l’iscrizione ad altre graduatorie comporta l’inserimento in coda, dopo i vecchi iscritti della provincia richiesta. È comprensibile che il sindacato e il ministero intendano rispettare i diritti acquisiti dei docenti già iscritti a fronte di quelli che emigrano da fuori provincia.
 



Capitolo 2 – Partono i ricorsi per l’inserimento a pettine – Un sindacato che organizza il personale precario, l’Anief, non condivide il principio dell’accodamento e organizza ricorsi al Tar Lazio per ottenere il riconoscimento della piena valutazione nelle graduatorie esterne con attribuzione di tutto il punteggio posseduto (titoli e servizi). Il tribunale amministrativo del Lazio accoglie i ricorsi e dispone le prime ordinanze di sospensiva per consentire l’inserimento a pettine dei docenti precari ricorrenti. Ma il ministero che, proprio sulla base delle graduatorie con coda, sta per effettuare le nomine dei docenti per le supplenze annue e per le immissioni in ruolo, resiste alle ordinanze del Tar, che diffida il Miur e prepara il commissariamento contro l’amministrazione inadempiente.

Capitolo 3 – La legge salva-precari in soccorso delle graduatorie – Autunno 2009. Nella legge salva-precari (n. 134/2009) finalizzata a contenere gli effetti negativi dei tagli di organico, viene inserita una norma di interpretazione autentica delle precedenti norme sulle graduatorie ad esaurimento che legittima gli inserimenti in coda per gli iscritti provenienti da altre graduatorie esterne, vanificando così le pronunce del Tar. Intanto vengono effettuate le nomine dalle graduatorie senza pettine.
Ad adiuvandum il sindacato Gilda, contrario alle pronunce del Tar a favore degli inserimenti a pettine e nell’intento di difendere migliaia di docenti già iscritti che finirebbero per essere scalzati dal loro posto, avvia una procedura di impugnativa davanti alla Corte di cassazione per impedire ai tribunali amministrativi di intervenire sulle graduatorie in quanto, trattandosi di contratti lavorativi e di rapporto di lavoro, la competenza dovrebbe essere rimessa al giudice del lavoro. Pettine definitivamente mandato in archivio e code salve? Forse, ma…

Capitolo 4 – Il Tar Lazio solleva dubbi di legittimità delle code – Primavera 2010. L’Anief non si dà per vinto e il Tar, investito da migliaia di ricorsi, emette un’ordinanza con la quale solleva dubbi di legittimità costituzionale davanti alla Consulta contro l’interpretazione autentica data dalla legge salva-precari che ha negato la valutazione del punteggio intero a favore degli inserimenti in coda alle graduatorie. Per il secondo anno scolastico vengono effettuate nomine di docenti in supplenza annua o di ruolo secondo le graduatorie salvate con le code dalla legge salva-precari.
Intanto si avviano le procedure per arrivare ai dibattimenti davanti alla Corte costituzionale e alla Corte di cassazione, che dovranno discutere rispettivamente della eventuale illegittimità delle code e della eventuale non competenza dei tribunali amministrativi nel trattare ricorsi sulle graduatorie.

Capitolo 5 – Arrivano le sentenze – Febbraio 2011. Atto I. Arriva il 7 febbraio 2011 la sentenza della Consulta, che valuta il merito dei criteri per la determinazione delle graduatorie e dichiara l’illegittimità degli accodamenti, in quanto la legge salva-precari non poteva fornire un’interpretazione autentica di una precedente norma (finanziaria 2007), dandovi anche effetto retroattivo. La sentenza n. 41/2011 si limita a valutare il merito della questione e non discute sull’eventuale competenza del giudice che ha sollevato la questione.
Atto II. Arriva il giorno dopo, l’8 febbraio 2011, la sentenza 3032 della Corte di cassazione che, confermando un precedente orientamento, attribuisce al Tribunale ordinario (giudice del lavoro), anziché a quello amministrativo (Tar) la competenza a trattare eventuali ricorsi contro le graduatorie dei docenti.
Qualche docente, dunque, vuole ricorrere contro l’accodamento di graduatoria? Ricorra al giudice del lavoro, anziché al Tar. Tutto questo significa che la sentenza della Consulta sulla legittimità del pettine sia da rigettare o non possa essere applicata, perché conseguente ad una pronuncia del Tar, anziché ad un intervento del giudice del lavoro? Niente affatto, perché la Consulta ha valutato il merito del problema (coda o pettine), non la competenza del giudice che doveva agire (amministrativo o civile). La sentenza della Corte costituzionale dovrà essere applicata nei confronti dei ricorrenti; il Tar che li ha difesi darà esecuzione alla pronuncia, chiedendo all’Amministrazione scolastica di provvedere a darvi attuazione.
Dopo la sentenza della Corte di cassazione i docenti precari che vorranno avvalersi della sentenza della Consulta per invocare anche per sé l’inserimento a pettine, dovranno rivolgersi, dunque, al tribunale ordinario, anziché a quello, molto più costoso, del Tar.

Epilogo – Come si sistema tutto? – Primavera 2011. Quando arriverà l’ordinanza di esecuzione della sentenza, il ministero dell’Istruzione dovrà procedere a sanare l’intricata vicenda. Sembra che, prima di emanare un nuovo provvedimento di attuazione voglia procedere con i piedi di piombo per evitare nuovi ricorsi. Probabilmente chiederà (o ha già chiesto) pareri all’Avvocatura dello Stato e, soprattutto, al Consiglio di Stato. Con tutta probabilità l’anno scolastico sarà salvato e non vi saranno cambiamenti di nomina in corso d’anno. Ai 10mila (forse 12-15mila) vincitori del ricorso dovrà essere assicurata la nomina giuridica, se non hanno altri rapporti di lavoro in corso. Questo varrà anche per nomine dello scorso anno.                                      

Un discorso diverso è invece quello che riguarda l’aspetto economico. Se la nomina non è stata coperta da un rapporto di lavoro, il docente avrà diritto all’integrazione stipendiale o all’intera retribuzione non corrisposta. Ma dovrà difendere il suo diritto in sede civile con un altro ricorso…
Per procedere a questa eventuale revisione delle nomine, dovranno prima di tutto essere integrate le attuali graduatorie con le code sulla base degli inserimenti a pettine degli aventi diritto (vincitori del ricorso) e poi, sulla base delle nuove graduatorie, verificare l’eventuale diritto alle nomine in ruolo o in supplenza annua.

Se poi arriveranno altri ricorsi accolti dai Tribunali, tutto rischierà di diventare una “macelleria amministrativa” per gli uffici scolastici territoriali (ex-provveditorati agli studi), mentre gli uffici legali e le organizzazioni sindacali avranno clienti e pane per i loro denti…

Fuori sacco – La proroga di validità delle graduatorie – In questo intrico è tutto ancora da decifrare l’effetto della proroga di validità delle graduatorie per un anno (deciso con il milleproroghe) che il Pd ha ritenuta illogica, contraddittoria e incostituzionale, anche se all’interno del testo viene fatta salva la sentenza della Consulta…
Questa però, in attesa di chiarimenti, è un’altra storia. Infinita.