Siamo alle solite. Non c’è notizia che riguardi la scuola paritaria che non abbia come reazione il tentativo di trasformarla sempre in una modalità di informazione che punti a gettare discredito sul settore. La decisione del Ministero di ottemperare alle decisioni prese dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, emanando il 24 giugno scorso la circolare 4334, ha una sua correttezza di fondo che va aldilà del rispetto di una sentenza.
Troppo spesso, pur legge 62/2000 vigente, sono state varate norme che non hanno tenuto conto fino in fondo del principio di parità e delle legittime caratteristiche che, secondo legge, debbono e possono avere le scuole paritarie.
Uno dei pilastri su cui si fonda il diritto e la libertà di istituzione delle scuole, costituzionalmente sancito, è l’autonomia organizzativa troppo spesso dimenticata anche dal Legislatore che tende a leggere l’articolo 1 della legge di parità: “ll sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali“, come un invito all’uniformità più che alla valorizzazione delle diversità, aventi come obiettivo comune un buon servizio di formazione ed istruzione.
In questo senso le norme organizzative previste per le scuole di Stato non possono essere trasferite tout court alle scuole paritarie. Se il Ministero per problemi economici fissa parametri di alta densità di alunni nelle classi, creando le polemiche che tutti abbiamo letto in questi giorni, non possiamo pensare che le stesse norme debbano essere applicate dalle scuole paritarie.
Molte piccole istituzioni, religiose e laiche, investendo in risorse umane ed economiche forniscono un ottimo servizio a studenti e famiglie del loro territorio, scegliendo di mantenere funzionanti classi con pochi studenti. E’ una loro libertà encomiabilmente applicata.
Questa situazione evidenzia il problema di fondo ossia quanto sarebbe importante che il Legislatore, per chiarezza interpretativa, separasse le Norme Generali (valide per tutte le Istituzioni Scolastiche) da quelle organizzative (valide solo per le Istituzioni gestite dallo Stato).
Ritengo, infine, una forzatura collegare questa giusta scelta a problemi di irregolarità contrattuali che non sono la norma nelle scuole paritarie, ma la parte di malcostume esistente, purtroppo, in ogni settore di natura economica.