L’esito del referendum online sull’abolizione del valore legale del titolo di studio (il 73% vi è affezionato e quindi non vuole abolirlo) era del tutto prevedibile.
Siamo un Paese dove corporativismo e statalismo hanno determinato a livello di massa una cultura che teme i valori della concorrenza, della competizione e del merito e trova nell’egualitarismo una comoda protezione contro i rischi della libertà.
Per gli imprenditori la questione del valore legale non si pone. Quando vengono assunte le persone si guarda al valore reale del loro titolo di studio e alle competenze. Il valore legale è dunque una questione che riguarda esclusivamente la Pubblica Amministrazione e le professioni regolamentate. Ma al tempo stesso l’esistenza del valore legale e il legame affettivo con cui viene guardato dalla maggioranza degli italiani costituisce un freno allo sviluppo. E per questo riguarda anche le imprese.
Quando nel maggio del 2011 cinquemila imprenditori si sono riuniti a Bergamo senza politici, nelle Assise nazionali, per dare voce al disagio e alla volontà di voltare pagina, tra le proposte più gettonate vi è stata l’abolizione del valore legale. Una sorta di bandiera di un’Italia einaudiana che vuole liberarsi dei lacci e lacciuoli che ne frenano lo sviluppo.
Ma vi sono anche a onor del vero motivi che spiegano questa affezione. Nelle intenzioni del legislatore, il valore legale del titolo di studio doveva essere una sorta di protezione per il consumatore di formazione, un “marchio di qualità” concesso dallo Stato alle scuole e alle università: lo Stato avrebbe dovuto garantire ai cittadini la qualità della formazione attraverso vincoli e regole sulle materie da insegnare, sul numero degli insegnanti e dei corsi, regolando così la formazione delle competenze professionali ai fini delle carriere. I cittadini che si servono di professionisti, le imprese e il settore pubblico che assumono laureati, sarebbero stati così garantiti sulla qualità delle competenze in base a curricula “certificati”. Il vero limite del valore legale sta nel suo uso formalistico che spesso ha ottenuto risultati opposti a quelli desiderati.
Oggi il valore legale non interferisce sostanzialmente sulla possibilità per le imprese di scegliere i collaboratori che si ritengono più idonei e dotati di competenze professionali. Il valore legale incide invece, in maniera significativa, nell’ambito della Pubblica amministrazione e delle professioni regolamentate, così come sulla qualità dell’offerta formativa e sulla concorrenza tra università. Anche le famiglie ormai sanno che spesso quello che conta veramente non è il valore legale ma il valore reale del titolo di studio.
È evidente che l’abolizione del valore legale del titolo di studio è un problema che riguarda solo indirettamente le università, perché la gran parte di quel “valore” è conferito alle lauree da norme sull’accesso alle professioni regolate o ai concorsi pubblici, oppure da regolamenti sui passaggi di carriera nelle amministrazioni statali. Abolire, o rivedere, queste norme non intaccherebbe in alcun modo né il valore scolastico dei titoli, né l’obbligo, per gli atenei, di operare in un regime di autorizzazione e riconoscimento pubblici.
Da tempo si sostiene che l’abolizione del valore legale del titolo di studio potrebbe portare un contributo decisivo per l’affermazione dei criteri di merito, in quanto i titoli ottenuti negli atenei migliori prevarrebbero su quelli degli atenei e corsi di laurea anche pubblici che altro non sono se non “diplomifici” erogatori di titoli quasi solo formali.
La distinzione tra valore scolastico ed extrascolastico della laurea, cardine dell’impianto previsto dal testo unico del 1933, è stata messa in discussione nei decenni successivi a partire dalle leggi sull’autonomia universitaria del 1989 (con la legge 168/1989 e con la legge 341/1990) generando una forte confusione.
In realtà quando si parla di “abolizione del valore legale” a livello giuridico si intende un intervento di chirurgia giuridica che modifichi le norme della “nebulosa” di cui parla Cassese, eliminando gli effetti non desiderati del valore legale (automatismi nella Pubblica amministrazione, etc.). Ed è evidente che si tratta di sostituire il “valore legale” con un sistema efficace di certificazione sul modello della Quality Assurance Agency for Higher Education inglese.
L’abolizione del valore legale della laurea non significa insomma privare il consumatore di formazione delle necessarie protezioni e comporta quindi l’introduzione nel nostro ordinamento, come già in quello anglosassone, di un sistema di “accreditamento” dei corsi di studio universitari costituito da agenzie indipendenti, composte da esperti del settore, capaci di valutarne la qualità e l’efficienza ed assicurare la verifica del “valore reale” dei corsi di studio universitari.
La progressiva sostituzione del valore formale del titolo con meccanismi di accreditamento dei corsi fu proposta nel 1997 dalla Commissione Martinotti, e poi sperimentata a partire dal 2002 su iniziativa del Cnvsu, ma non si è mai diffusa, e continua la tendenza a valutare agendo sugli input, cioè ridimensionando all’origine le risorse a prescindere dal merito, con un meccanismo a pioggia che oggi si cerca di disinnescare.
L’abolizione dei titoli di studio avrebbe effetti limitati, se parallelamente l’università non trovasse al suo interno la forza di potenziare le pratiche virtuose, e impiegare al meglio le risorse disponibili. Ripulire il quadro normativo da queste storture consentirebbe di lasciare liberi gli atenei di impostare la propria programmazione didattica con maggiori margini di autonomia, ma potrebbe anche creare più spazio per le lauree triennali, oggi ancora sottovalutate specie nel settore pubblico.
L’Italia soffre della carenza di percorsi universitari, o non universitari, professionalizzanti, focalizzati sulla formazione tecnico-scientifica che facilitino la transizione dei giovani nel mercato del lavoro.
Per essere competitiva a livello europeo, la formazione terziaria in Italia deve dunque integrare i livelli formativi più tradizionali (lauree lunghe e dottorati), con una gamma differenziata di nuovi percorsi formativi che facilitino un più rapido inserimento nel mondo del lavoro. Il percorso di differenziazione dell’offerta di formazione terziaria va completato sia mediante la diffusione di corsi di formazione terziaria non universitaria, sia mediante percorsi brevi di formazione professionalizzante di livello universitario (sul modello delle Scuole universitarie professionalizzanti svizzere). E gli Istituti Tecnici Superiori, nuovissime Scuole di Alta Specializzazione Tecnologica Post-Secondaria (di durata biennale) costituiscono una valida risposta alla necessità di colmare l’assenza di un canale di istruzione terziaria non universitaria nel nostro Paese.
Il mantenimento del valore legale ha poco senso in quanto il mercato del lavoro si indirizza sempre più verso la “sostanza” della formazione e pertanto si orienta verso la valutazione delle competenze e delle capacità dei laureati e sempre meno verso il semplice titolo di studio.
Dunque sostituire la nebulosa su cui si basa il valore legale dei titoli di studio con un efficiente sistema di accreditamento di corsi e titoli (compito che potrebbe essere assolto dall’Anvur), è un elemento necessario per il rilancio di una formazione di qualità fondata sulla effettiva creazione di competenze scientifiche e professionali spendibili sul mercato del lavoro.