Lo scorso 24 marzo 2013 il ministro Profumo ha firmato tre decreti ministeriali concernenti la formazione iniziale degli insegnanti.
Il primo di essi, rettificativo e integrativo del D.M. n. 249/2010, oltre a prevedere nuovi criteri di programmazione del numero dei posti dei docenti abilitati necessari per il funzionamento del sistema formativo nazionale, ha affiancato al Tfa ordinario percorsi abilitanti riservati (il cosiddetto Tfa speciale), come misura transitoria limitata.
Il secondo decreto riguarda proprio l’istituzione e l’attivazione dei Tfa speciali; mentre il terzo, non ancora pubblicato, concerne l’aggiornamento delle graduatorie di IIa fascia di istituto (adempimento, tra l’altro, previsto dalla normativa vigente ogni tre anni, con prossima scadenza nella primavera 2014).
Tale ulteriore intervento è stato voluto dal Miur innanzitutto per colmare un vuoto normativo (nella tabella vigente, in quanto preesistente al D.M. n. 249/2010, non era infatti prevista la valutazione del titolo di abilitazione che sarà conseguito da quanti stanno frequentando il Tfa ordinario, né tanto meno quello che sarà conseguito al termine del percorso abilitante speciale); in secondo luogo per differenziare i punteggi conseguiti tramite le due diverse tipologie di percorsi (ordinario e speciale).
Tre provvedimenti distinti, quindi, che costituiscono però un unico pacchetto normativo. Già questa tripartizione “formale” ci segnala una certa complessità d’intervento: può perciò essere utile provare a mettere un po’ di ordine – per quanto possibile e senza alcuna pretesa di esaustività – sulle norme che regoleranno l’attivazione e lo svolgimento dei cosiddetti Tfa speciali, tralasciando gli ulteriori elementi contenuti nei DM.
Chi può accedere ai Tfa speciali? – Ai sensi dell’art. 15 comma 1-ter del D.M. 249/2010 così come modificato, ai percorsi formativi abilitanti speciali possono partecipare «docenti non di ruolo, ivi compresi gli insegnanti tecnico pratici, che, sprovvisti di abilitazione ovvero di idoneità alla classe di concorso per la quale chiedono di partecipare e in possesso dei requisiti previsti al comma 1, abbiano maturato, a decorrere dall’anno scolastico 1999-00, fino all’a.s. 2011-2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale» (in quest’ultimo caso il servizio prestato nei Cfp è valutato solo se prestato per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione a decorrere dall’a.s. 2008-2009). Ai fini del calcolo è valido anche il servizio prestato nel sostegno. Inoltre «Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma, è valutabile il servizio effettuato per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero» (il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e Cfp).
Infine «gli aspiranti che abbiano prestato servizio in più anni e in più di una classe di concorso optano per una sola di esse (fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1)».
Quando si svolgeranno i Tfa speciali? − Ai sensi dell’art. 15 comma 1-bis del D.M. 249/2010 i percorsi riservati verranno attivati dalle università «fino all’anno accademico 2014-2015, così come confermato anche dall’art. 4 comma 1 del secondo decreto, dove si specifica che «I corsi si svolgono negli anni accademici 2013-2014 e 2014-2015. (…). In linea di massima le lezioni si terranno nelle ore pomeridiane e nell’intera giornata di sabato, fatta salva diversa articolazione fissata dagli atenei, in relazione a specifiche esigenze dei corsisti ed all’organizzazione di fasi intensive, da concentrare nei periodi di sospensione delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche».
Come si accede ai Tfa speciali? − Nonostante il comma 1-quater dell’art. 15 del D.M. 249/2010 preveda che «l’iscrizione ai percorsi formativi abilitati speciali non prevede il superamento di prove di accesso», c’è da sottolineare come, in realtà, una prova iniziale ci sia e non sia del tutto ininfluente sulla possibilità di concludere positiviamente il percorso e di raggiungere l’agognata abilitazione.
Infatti all’art. 3 del secondo decreto, quello propriamente istitutivo dei percorsi speciali, troviamo disciplinata la “Prova di valutazione delle competenze in ingresso”: «Ai fini di valutare le competenze trasversali in ingresso ai percorsi, gli aspiranti sono sottoposti, prima dell’attivazione del primo percorso, a una prova nazionale, computer-based, unica per tutti i posti e le classi di concorso e per tutto il territorio nazionale, volta all’accertamento» delle capacità logiche (30 quesiti), di comprensione del testo (30 quesiti) e di conoscenza di una lingua straniera (10 quesiti), per un totale di 70 domande.
Il valore di tale prova iniziale viene però svelato al comma 4 dello stesso articolo 3 dove si stabilisce che tale prova «non costituisce sbarramento all’iscrizione, che è successivamente perfezionabile, ma il suo risultato è parte del punteggio di abilitazione» (corsivo nostro).
Tale prova, infatti, pur non essendo preclusiva (come nel Tfa ordinario), non solo concorre al punteggio finale (come si vedrà tra poco, per 35/100) ma incide fin da subito determinando l’ordine di accesso ai percorsi speciali degli aspiranti insegnanti. Infatti una volta determinato dalle università, d’intesa con il direttore dell’Ufficio scolastico regionale, «il contingente dei posti e il numero massimo di candidati da ammettere ai corsi per ciascun anno accademico» (art. 4 comma 3), «l’ordine di priorità per la frequenza dei corsi è determinato in base all’ordine dei risultati ottenuti nella prova [iniziale] di cui all’art. 3».
Ecco quindi l’importanza di questa prima prova che da un lato, pur senza escludere automaticamente nessuno, va a formare comunque un ordine di “ingresso”; dall’altro concorre − in maniera significativa − a determinare il punteggio finale di abilitazione (e quindi il raggiungimento della soglia minima di 60/100).
Come si svolgono i Tfa speciali? (cfr. Allegato A) − Lo svolgimento dei percorsi riservati è disciplinato dalla tabella 11-bis allegata al “secondo” decreto, dove si prevede un totale di 41 Cfu (crediti formativi universitari) (si considerano assolti i 19 Cfu relativi al tirocinio previsti dalla tabella 11 riguardante il Tfa ordinario) e sono indirizzati a: a) verifica e consolidamento della conoscenza delle discipline oggetto di insegnamento; b) all’acquisizione delle competenze digitali; c) all’acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
I 41 Cfu sono inoltre così suddivisi: 15 Cfu − Didattica generale e didattica speciale; 18 Cfu − Didattica delle discipline oggetto di insegnamento delle classi di concorso; 3 Cfu − Laboratori di tecnologie didattiche; 5 Cfu − Elaborato finale.
Da sottolineare che, come previsto all’art. 4 comma 4, «la frequenza dei corsi è obbligatoria. Le assenze sono accettate nelle percentuale del 10% di ciascun insegnamento». Per ogni gruppo di insegnamento sono previste una o più prove: per accedere all’esame finale i corsisti devono riportare una valutazione di almeno 18/30 in ciascuno degli insegnamenti previsti.
Come si consegue l’abilitazione tramite i Tfa speciali? − Il percorso si conclude con un esame finale, avente valore abilitante per la relativa classe di concorso, che consiste nella redazione, nell’illustrazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso. Nel corso dell’esame il candidato dimostra altresì la piena padronanza delle discipline oggetto d’insegnamento. Per conseguire l’abilitazione è necessario un punteggio di almeno 60/100.
Il punteggio di abilitazione, espresso in centesimi, è dato dalla somma dei seguenti punteggi (art. 4 allegato A):
A) risultato ottenuto nella prova iniziale, di cui all’art. 3 del decreto, per un massimo di 35 punti;
B) media ponderata degli esami riferiti ai singoli insegnamenti rapportata in cinquantesimi per una massimo di 50 punti;
C) valutazione dell’esame finale, massimo 15 punti.
Infine l’allegato A si conclude con la precisazione che «Il percorso speciale abilitante non è ripetibile. Il mancato superamento delle prove o un risultato inferiore a 60 centesimi nell’esame finale preclude la possibilità di conseguire l’abilitazione attraverso procedure riservate, ferma restando la possibilità di conseguire l’abilitazione attraverso i percorsi [ordinari] di tirocinio formativo attivo».