La vicenda del concorso per dirigenti scolastici in Lombardia sembra giunta al suo epilogo: l’Ufficio scolastico della Lombardia ha infatti iniziato il 19 luglio scorso ad ottemperare al disposto della sentenza del Consiglio di Stato che ha posto fine ad un iter processuale iniziato il 17 luglio 2012 quando, accogliendo le doglianze di un gruppo di ricorrenti, il Tar della Lombardia annullava le prove scritte del concorso a causa della trasparenza delle buste che, in astratto, ledeva il principio cardine in un concorso pubblico, l’anonimato.
Negli uffici milanesi è arrivata pertanto da Roma Carmela Palumbo, direttore generale del Miur, una sorta di “commissario ad acta”, per dare avvio alle operazioni di ricostituzione dei plichi contenenti gli elaborati scritti (trasmesse addirittura in diretta streaming) che dovranno successivamente essere ricorretti da una nuova commissione. È una situazione paradossale ed inedita: mai era accaduto che un concorso fosse ritenuto valido nella sostanza ma annullato nella forma. Viene infatti confermata la validità degli scritti, ma astrattamente considerato violato il principio dell’anonimato, il che impone la ricorrezione.
La sentenza dei giudici di Palazzo Spada sta facendo discutere moltissimo, e non solo nel mondo della scuola. La complessità della procedura prescritta e la sua delicatezza sono confermate dal fatto stesso che la Palumbo ha disposto che, dopo due sessioni svoltesi negli uffici dell’Usr, le operazioni riprendano mercoledì 24 presso l’Istituto Steiner. Forse il commissario ha rilevato gli estremi di un possibile conflitto di interesse? Forse perché alcuni di coloro che hanno ottenuto l’annullamento delle prove siedono in quegli stessi uffici?
Di certo i 406 insegnanti proclamati idonei dalla commissione esaminatrice hanno concluso ormai drammaticamente un anno durissimo, reso ancora più gravoso dall’essere stato preceduto da un lungo periodo di studio e di esami: una specie di incubo che è bene riassumere per sommi capi.
In Lombardia i posti messi a concorso erano 355 e i concorrenti sono stati, all’inizio, circa 4000. Le prove si sono svolte il 12 ottobre (prova preselettiva) e il 14 e 15 dicembre 2011 (due prove scritte, affrontate da 964 candidati); il 19 aprile 2012 viene pubblicato l’elenco degli ammessi alle prove orali (476 docenti in tutto). Dal mese di maggio 2012 al 29 giugno si svolgono le prove orali, alla conclusione delle quali risultano idonei 406 docenti. Tuttavia l’Usr Lombardia esita a pubblicare la graduatoria definitiva di merito e, nonostante una sua nota emanata a fine giugno in cui dichiarava il calendario di massima delle operazioni che prevedeva la pubblicazione della graduatoria di merito intorno al 5 luglio, ciò non accade. Il 2 luglio il Tar Lombardia avrebbe infatti dovuto esprimersi su un ricorso pendente circa l’ammissione agli orali di 104 candidati esclusi (tra i quali anche dipendenti dell’Usr stesso), ma in quella data l’udienza viene rinviata al 17 luglio. L’Usr non provvede però a pubblicare la graduatoria ormai dovuta agli idonei, ma attende ed ammette in autotutela agli orali un gruppo di ricorrenti. Purtroppo il 18 luglio il Tar Lombardia annulla le prove concorsuali.
Inizia l’incubo: i 406 idonei si ritrovano senza graduatoria, senza una posizione giuridica rilevante e tale da poter permettere loro di costituirsi in giudizio al Consiglio di Stato. Il gruppo si organizza e sceglie un avvocato unico per affiancare in adiuvandum l’amministrazione. Il 3 agosto il CdS emana una sospensiva che permette all’Ufficio scolastico di pubblicare finalmente la graduatoria di merito e viene fissata un’udienza pubblica il 28 agosto per stabilire o meno la validità della sospensiva ed entrare nel merito del dibattimento. Solo il giorno prima però la graduatoria diviene definitiva; se l’Usr avesse accelerato i tempi avrebbe potuto nominare i nuovi dirigenti in autotutela, ma questo non accade e il 29 agosto il CdS rigetta l’istanza cautelare rinviando l’udienza di merito al 20 novembre.
A questo punto l’incubo si trasforma in un calvario. A novembre i giudici nominano un “esperto” per la perizia delle buste e fissano l’udienza a gennaio, ma il perito rinuncia all’incarico costringendo i magistrati ad una nuova nomina e ad un nuovo rinvio al 22 marzo, prorogato ancora al 30 aprile su richiesta del nuovo perito che necessita di più tempo; in quella data è inaspettatamente proprio l’Avvocatura dello Stato a disertare l’aula, delegando una collega (che nulla sapeva) e costringendo ad un ulteriore rinvio, che viene concesso al 4 giugno 2012.
È l’udienza definitiva, in cui si fronteggiano sinteticamente due tesi contrapposte: l’avvocato a tutela degli idonei sostiene che l’astratta possibilità del dolo non possa inficiare la procedura e fonda la sua tesi anche su quella parte della perizia del perito dove si dichiara che le buste per opacità sono, secondo i requisiti di legge, atte a preservare la privacy; gli avvocati dei ricorrenti ribadiscono quanto sostenuto dal Tar Milano e riprendono la perizia laddove descrive come, con intenzionalità e non secondo un uso comune, si possono leggere i nominativi contenuti (ad esempio, facendo aderire la busta contro la superficie di una lampada da tavolo). I giudici ascoltano come sfingi impenetrabili e chiudono la seduta mentre gli interessati rimangono in attesa della pubblicazione della sentenza, una sorta di oracolo che si è palesato, finalmente, giovedì 11 luglio scorso.
Quale è stata dunque la decisione del Consiglio di Stato? Ha rigettato gli appelli e le opposizioni di terzo, parzialmente accogliendo la sentenza del Tar di Milano e ha prescritto all’amministrazione, in rispetto del principio di economicità, di non far ripetere le prove scritte, ma di sostituire le buste con altre adeguate a mantenere l’anonimato, e nominare una nuova commissione con il compito di procedere a una nuova valutazione degli elaborati di tutti i candidati che hanno superato la prova preselettiva. Le operazioni, appena avviate, certamente non potranno concludersi prima dell’avvio del prossimo anno scolastico, che inizierà senza poter contare sui dirigenti scolastici che aspetta da tempo.
Alcune considerazioni su una vicenda che per il cittadino comune ha assunto i tratti di una farsa.
Innanzitutto non è inutile sottolineare che la sentenza ribadisce quello che gli idonei hanno dovuto con fatica, nei giorni immediatamente a ridosso della sentenza del TAR di Milano, chiarire alla pubblica opinione: i giudici di Palazzo Spada non contestano irregolarità circostanziate, favoritismi o corruzione, ma hanno preferito sostenere l’astrattezza della norma. Coloro che sono risultati idonei al concorso l’hanno dunque ottenuto solo attraverso lo studio e le proprie capacità e non hanno fatto altro che seguire scrupolosamente la procedura che la Pubblica Amministrazione ha prescritto loro. Non si è trattato dunque di “furbetti”, ma di docenti motivati e capaci, che hanno voluto far sapere a tutti le proprie ragioni con continui rapporti con i mass media, lanciando persino un appello pubblico in difesa della scuola lombarda che ha raccolto online più di 20.000 adesioni. In Lombardia sono infatti circa 470 (su 1200 complessive) le scuole senza un Dirigente titolare, affidate ormai da anni alla responsabilità di reggenti che in condizioni difficilissime cercano di affrontare i complessi problemi didattici, educativi e gestionali che il sistema di istruzione pone quotidianamente.
In secondo luogo da questa vicenda emerge lo scenario di una pubblica amministrazione allo sbando, incapace di gestire un processo vitale per la qualità che offre ai cittadini come quello della selezione e dell’arruolamento delle risorse umane necessarie. Questa osservazione vale innanzitutto per il livello territoriale, l’Usr Lombardia, che prima ha gestito malamente il concorso o e poi non ha saputo gestire la situazione di crisi, ma l’ha subita. Anche il livello centrale della nostra burocrazia non brilla: il ministro Profumo non ha mai trovato l’occasione di incontrare gli idonei, nonostante le ripetute richieste in tal senso; lunedì 15 luglio scorso il ministro Carrozza ha invece accolto una delegazione di ormai ex-idonei adirati e preoccupati a seguito della pubblicazione della sentenza. Durante l’incontro i docenti hanno preannunciato l’apertura di una causa per il risarcimento dei danni (la sentenza dice chiaramente che la responsabilità è della Pa); hanno chiesto, senza avere risposte chiare, come verrà effettuata la ricorrezione e se sarà necessario, in caso positivo, sostenere nuovamente le prove orali; sono stati manifestati al titolare del dicastero i timori che possano aprirsi altri ricorsi nel caso in cui un compito ritenuto positivo dalla precedente commissione non lo sia più, o lo sia con un voto differente dalla nuova commissione. Il ministro ha ascoltato e ventilato una soluzione di tipo normativo, rimanendo però assai generico in proposito.
Un’ulteriore considerazione è riferibile al potere della giustizia amministrativa che appare assai distante, poco coerente, opaco alle esigenze del cittadino: in differenti regioni (ed esempio l’Emilia Romagna) lo stesso argomento della trasparenza delle buste non è stato nemmeno accolto dai Tar locali, perché intempestivo; il percorso giudiziario è stato irto di contraddizioni e rinvii; le sezioni del CdS hanno in cause differenti sposato ora la tesi dell’astrattezza del principio da rispettare, ora quella più pragmatica della necessità di dimostrare un concreto illecito.
Pare quasi che i giudici abbiano voluto affermare ad ogni costo il loro potere di custodi della norma astratta e che si sia tutelato un blocco conservatore, che non vuole il cambiamento, soprattutto se ha pure un rilievo meritocratico.
Infine, è necessario stigmatizzare una mentalità ormai comune secondo la quale i diritti del singolo vengono affermati in modo strumentale e opportunistico, senza avere un minimo di considerazione per il bene comune: in un concorso pubblico perciò l’importante non è tanto studiare ed essere preparati, ma trovare il cavillo per il quale sia possibile fare ricorso.