Momenti di tensione questa mattina ala Nuova Fiera di Roma dove migliaia di ragazzi si sono ritrovati per sostenere la prima prova scritta dell’esame da avvocato 2014. Poco prima dell’inizio del test, qualche candidato arrivato leggermente in ritardo è rimasto all’esterno della struttura a seguito della chiusura dei cancelli: sono quindi scattate le proteste, con gli aspiranti avvocati rimasti fuori che chiedevano a gran voce di poter entrare per sostenere la prova. Dopo qualche minuto la situazione è tornata alla normalità e sul posto è adesso presente un presidio della polizia.
E’ attualmente in corso presso le sedi delle Corti d’Appello di tutta Italia l’esame 2014 di abilitazione alla professione di avvocato. Oggi, martedì 16 dicembre, è in programma la prima prova scritta in cui sono state proposte due tracce in materia di diritto civile, mentre domani (17 dicembre) sarà la volta di diritto penale e infine giovedì (18 dicembre) è previsto il terzo scritto in cui i candidati dovranno scegliere tra diritto privato, amministrativo o penale. Migliaia di aspiranti avvocati sono dunque alle prese con questa prima prova che è considerata la più temibile: avranno sette ore a disposizione per svolgere una delle due tracce proposte, con la possibilità di consultare i codici annotati con la giurisprudenza (per l’ultimo anno). L’esame è un passaggio delicatissimo e non affatto semplice per tutti gli aspiranti avvocati: basti pensare che l’anno scorso circa il 50% dei candidati è riuscito ad accedere alla prova orale che segue quelle scritte. Per fare alcuni esempi, l’anno scorso a Firenze ha superato il test scritto quasi il 50% dei partecipanti (il 49,96%), mentre a Bari ce l’ha fatta solamente il 23,36%. Meglio a Bologna, dove lo scritto è stato superato dal 43,64% degli aspiranti avvocati, mentre a Brescia è passato all’esame orale il 37,74%. Ancora meglio a Genova (41,35%), a Milano (44,12%) e a Palermo (55,67%), mentre lo stesso non si è potuto dire di Roma (25,72%).
(appartamento in finita locazione con citazione in giudizio)
Tizio, proprietario, concede in locazione un appartamento a Caio che lo adibisce ad abitazione propria e della propria famiglia. In prossimità della scadenza del contratto tizio intima licenza per finita locazione e cita in giudizio Caio per la convalida. All’udienza fissata per la convalida Caio compare personalmente e non si oppone e il giudice convalida la licenza, fissando per il rilascio la data del 10/01/2014. Caio non adempie e tizio gli notifica quindi il 20/02/2014 atto di precetto; in data 31/03/2014 l’ufficiale giudiziario notifica a Caio preavviso di rilascio per la data del 20/07/2014. Caio il 10/05/2014 si reca in vacanza per alcuni giorni con la sua famiglia e in data 20/05/2014, al suo rientro, verifica di non essere in grado di rientrare nell’appartamento utilizzando le chiavi in suo possesso. Interpella quindi tizio il quale gli spiega di avere provveduto egli stesso a cambiare la serratura della porta d’ingresso. Pur offrendo la restituzione dei beni di Caio ancora presenti in casa, tizio dichiara di non essere disposto a consegnargli le nuove chiavi in quanto egli ritiene di avere agito legittimamente in virtù del titolo esecutivo. Assunte le vesti del difensore di Caio il candidato illustri le questioni sottese al caso in esame, evidenziando in particolare quali iniziative possa intraprendere il proprio assistito al fine di riprendere il godimento dell’immobile in questione.
Sentenza di riferimento per soluzione traccia: Sentenza n. 18486 – 2014
(costituzione di una servitù prediale)
Tizio, proprietario di un terreno, concede a Caio, proprietario del fondo confinante, di parcheggiare la propria autovettura su una porzione del suo terreno. Per formalizzare tale accordo gli stessi stipulano una scrittura privata in cui si legge che Tizio dichiara di costituire su una determinata porzione del suo fondo una servitù di parcheggio a beneficio del fondo di Caio, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro. Caio inizia dunque a parcheggiare la propria autovettura sul terreno di Tizio. Dopo circa 2 anni Tizio vende il proprio terreno, nel frattempo divenuto edificabile, alla società Alfa , facendo espressa menzione nel contratto della servitù a suo tempo costituita a favore di Caio. Divenuta proprietaria, Alfa decide di costruire sul terreno un albergo di ampia cubatura che dovrebbe comprendere anche l’area destinata al parcheggio di Caio. Alfa tuttavia trova l’opposizione di Caio, che intende continuare ad usufruire del terreno per parcheggiarvi la propria autovettura in considerazione della servitù a suo tempo costituita a vantaggio del suo fondo e che egli ritiene opponibile ad Alfa non solo perché non costituisce un diritto reale, ma anche perché espressamente menzionata nel contratto stipulato tra Tizio e Alfa. Assunte le vesti del legale della società alfa, il candidato illustri le questioni sottese al caso in esame, evidenziando in particolare i profili relativi ai requisiti per la valida costituzione di una servitù prediale.
Sentenza di riferimento per soluzione traccia: Sentenza n. 23708 – 2014