La sentenza del Tar della Regione Lombardia depositata il 2 aprile scorso ha sancito l’annullamento di alcuni atti amministrativi relativi all’assegnazione della dote scuola rivolta agli studenti lombardi per l’a.s. 2013/2014. 

Il ricorso, parzialmente accolto, mirava a contestare il supposto effetto discriminatorio derivante dal sistema “dote scuola” che prevede l’erogazione del buono scuola solo in favore degli studenti delle scuole che applicano una retta di iscrizione o frequenza, finendo per agevolare l’accesso a scuole paritarie, contestando altresì che la misura del “buono scuola”, complessivamente inteso, fosse molto superiore a quella del “sostegno al reddito”, unica e diversa misura cui era consentito l’accesso ai ricorrenti. 



Il Tar non perde l’occasione per fare chiarezza sulla complessa architettura che regge le erogazioni alle famiglie. Il risultato? 1) la chiara affermazione di legittimità e di ragionevolezza complessiva del sistema dote e del buono scuola in particolare; 2) uno stringente richiamo alla razionalità e alla coerenza nell’esercizio della discrezionalità amministrativa nella programmazione delle misure di sostegno agli studenti meno abbienti e alla libertà di scelta delle famiglie. 



Circa la supposta incostituzionalità del diverso trattamento rivolto agli studenti delle scuole paritarie rispetto alle scuole statali – cui il ricorso chiaramente mirava – il Tar ha affermato che la scelta di prevedere uno specifico beneficio (il buono scuola), riservato agli studenti delle scuole sottoposti al pagamento di una retta è coerente con le norme generali e i principi fondamentali che governano la materia, richiamando, quali parametri di riferimento, gli art. 33 e 34 Cost. e i principi di cui sono espressione, quali la libertà di insegnamento, la libertà di scelta e l’autonomia scolastica, nonché ciò che la Corte costituzionale ha già indicato come “obiettivo prioritario”, ovvero l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita (sent. Corte Cost. 42/2003). È lo stesso Tribunale ad affermare che “la pluralità dell’offerta formativa è tale solo se i destinatari sono realmente posti nella condizione di accedere ai percorsi scolastici offerti dalle scuole private, perché solo così si tutela la libertà di scelta e si assicura la pari opportunità di accesso ai percorsi offerti dalle scuole non statali”.



Nondimeno, nell’esame puntiglioso del sistema Dote, il Tar ha rilevato (e da qui l’annullamento dei relativi atti) una disparità di trattamento e l’illogicità della scelta operata dall’amministrazione regionale con specifico riferimento alle misure volte al sostegno delle famiglie con redditi bassi (Isee fino a euro 15.458), ingiustificatamente differenziate negli importi attribuibili a seconda del tipo di scuola frequentata (statale o paritaria). Fino all’a.s. 2013/14, infatti, per gli studenti delle scuole paritarie era prevista l'”integrazione al reddito” quale componente (ulteriore ed aggiuntiva) del “buono scuola”. 

Per gli studenti delle scuole statali, invece, la parallela misura volta a sostenere i redditi più bassi era il “sostegno al reddito”, cui era possibile accedere con i medesimi scaglioni di Isee ma a cui corrispondevano importi più contenuti (compresi tra 60 e 290 euro). Rivenuta l’identità della finalità per le suddette misure (supportare gli studenti meno abbienti), a fronte del medesimo bisogno evidenziato da identici livelli di Isee, è risultata illogica l’erogazione di misure economiche quantitativamente diversificate tra loro, in dipendenza del solo tipo di scuola frequentata.

Occorre puntualizzare che l’annullamento si limita agli atti censurati nella parte in cui prevedono, per il “sostegno al reddito”, importi di valore inferiore rispetto alla speculare componente “integrazione al reddito” rivolta agli studenti delle paritarie. 

La nuova “Dote Maroni” modifica parzialmente l’assetto precedente, risultando, forse non casualmente, più allineata ai canoni di razionalità richiamati dalla Tar. Vengono confermate tutte le misure precedentemente previste dalla Dote, ma “scompare” l’integrazione al reddito quale componente aggiuntiva del buono scuola. Rimane così un’unica misura per i meno abbienti (cui accedono sia gli studenti delle paritarie che delle statali) la cui denominazione, tuttavia, è un richiamo al passato (e al futuro) “Contributo per l’acquisto di libri di testo e dotazioni tecnologiche”. Inoltre, viene riabbracciato il discusso parametro nazionale Isee per l’accesso a tutti i benefici, abbandonando il peculiare Indicatore regionale di reddito, che tutto sommato rappresentava un baluardo della capacità dell’ente regionale di saper adottare strumenti specifici nell’attuazione di proprie politiche. 

Per inciso, le censure rivolte al diverso indicatore reddituale sono state respinte dal Tribunale, il quale ha affermato che lo strumento “si caratterizza per l’impiego di parametri di calcolo migliorativi rispetto a quelli previsti dall’Isee nazionale, perché tengono conto della composizione, della condizione del nucleo familiare e della presenza di persone con fragilità”.

Tuttavia, i correttivi introdotti alla Dote paiono per lo più esser stati adottati sulla scorta della contrazione delle risorse finanziarie disponibili, come dimostra il fatto che l’utilizzo dell’Isee esclude un certo numero di famiglie che prima beneficiavano del buono scuola e che risultano ora esclusi dal sostegno al reddito sia gli studenti della scuola primaria che quelli della secondaria di II grado, dalla classe terza in poi.

Che tali provvedimenti siano stati adottati da una regione storicamente molto sensibile al diritto all’istruzione e alla libertà di scelta porta inevitabilmente la riflessione sul contesto attuale in cui stiamo vivendo e che sta chiamando tutti i livello di governo a compiere scelte importanti, compresa quella di rendere effettivo o meno quel diritto costituzionalmente riconosciuto che è la libertà di scelta delle famiglie in ordine all’istruzione dei figli. 

L’esiguità delle risorse finanziarie (che sta sferzando pesantemente lo Stato sociale) si scontra con l’esigenza di garantire i diritti fondamentali: i vincoli alla disponibilità di risorse (posti anche, ma non solo, dall’Ue) hanno determinato e stanno determinando un arretramento delle tutele e delle prestazioni rivolte ai cittadini in tutti i settori del welfare, come noto. Meno noto è il dibattito attorno alle soluzioni che potrebbero essere intraprese nei vari settori, posto che, quantomeno per i diritti e le libertà fondamentali, il semplice “taglio dei costi” non può essere giustificato a lungo con la litania del “Ce lo chiede l’Europa”. 

Particolarmente interessante, per il settore scolastico, il dibattito avviato attorno al concetto di costo standard, inteso quale parametro di riferimento da adottare per il finanziamento del sistema pubblico di istruzione (scuole statali e non). Il meccanismo (da non confondersi con il costo medio per studente) è di facile intuizione e certo accattivante, in quanto ancorerebbe a uno standard il trasferimento delle risorse a tutte le scuole pubbliche (in omaggio alla parità scolastica, a condizione naturalmente che siano rispettati “gli obblighi delle scuole non statali” posti dalla legge al fine di assicurare “un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali” – art. 33 Cost.). Per vero, il meccanismo era già stato introdotto con il cosiddetto federalismo fiscale, quale parametro che, affiancato al fabbisogno standard, dovrebbe quantificare il finanziamento (integrale e a carico dello Stato) dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep) concernenti i diritti sociali, attraverso la classificazione delle spese relative specifici diritti sociali: sanità, assistenza e istruzione. La riforma, che ha subito una battuta di arresto con l’emergere della crisi, pare essere in lenta ripresa e per ora l’unico settore per il quale sono già stati determinati i Lep è la sanità.

Il costo standard, pur con le difficoltà di determinazione concreta che diversi interlocutori hanno sottolineato (cfr. Andrea Gavosto, Fondazione Agnelli), potrebbe aprire la strada ad un’analisi puntigliosa e approfondita di costi e spese, quantomeno in vista di una loro razionalizzazione. Più in generale, l’attenzione dovuta alle risorse disponibili potrebbe mettere in evidenza se esse sono oggi utilizzate per realizzare l’effettivo esercizio del diritto all’istruzione, in cui è compresa la libertà di scelta, ed essere l’occasione per individuare quali costi e spese siano davvero necessari per compierlo, concentrando le risorse su esse e non su altro, quali programmi e attività ministeriali della cui opportunità si potrebbe almeno discutere (vedi ad es. i 10 mln di euro sull’educazione al gender).

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