Il ministero dell’Istruzione italiano negli ultimi anni è riuscito ad inanellare un numero spaventosamente grande di contenziosi amministrativi che lo hanno visto soccombere in modo sistematico. Accanto a questo, ormai non si contano le rettifiche plurime alle disposizioni applicative che si susseguono a ritmo serrato con uno o più dispositivi correttivi; ultima in ordine di tempo la vicenda dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, che ha visto nell’arco di 24 ore inseguirsi due note di precisazioni interpretative con la seconda a smentire parte della prima.
Tra i tanti svarioni degli ultimi anni, sta arrivando al definitivo redde rationem quello del defunto Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (Cnpi), il cosiddetto “parlamentino” della scuola italiana. Pronipote dell’ottocentesco “Consiglio Superiore” della pubblica istruzione istituito nel 1847 dal Regno di Sardegna, è diventato organo di natura elettiva e trovato la sua ultima formulazione nel DPR n. 416/1974 – uno dei “decreti delegati” –, poi raccolta negli artt. 23, 24 e 25 del Testo Unico della legislazione scolastica, il dlgs n. 297/1994.
Le ultime elezioni dell’organo si sono svolte nel 1996; si sarebbero dovute ripetere cinque anni dopo, ma a causa dell’andirivieni di riforme che ha caratterizzato le alternanze politiche alla guida del Paese nel primo decennio del secolo il rinnovo non c’è mai stato. L’unica riforma compiuta degli organi collegiali della scuola ad essere registrata in Gazzetta Ufficiale è contenuta nel dlgs n. 233/1999. È tuttora vigente, ma non è mai stato applicato in quanto in contrasto con la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001.
Vuoi per brevità dei mandati, vuoi per ignavia degli amministratori, la questione fino ad oggi è rimasta irrisolta; anno dopo anno, dal 2002 in poi, il Cnpi è stato prorogato nella sua composizione del ’97 fino al 31 dicembre 2012; perdendo tra l’altro per strada membri (pensionati, non sostituiti per esaurimento delle liste) e funzioni (consiglio di disciplina dei presidi prima e dei docenti poi). Dal 1° gennaio 2013 ci si è trovati di punto in bianco in un “limbo” amministrativo, tanto pericoloso quanto trascurato dal Miur. Il vecchio Cnpi non era più in grado di operare, mentre del nuovo Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (Cspi), normato all’art. 2 del dlgs n. 233/1999, non era stata nemmeno emanata l’ordinanza per le elezioni. Per contro, è lo stesso decreto a precisare, all’art. 8, che il Cnpi sarebbe dovuto rimanere in carica – ed operare – fino all’insediamento del Cspi.
Un gran pasticcio, che ha portato ad una situazione di stallo inaccettabile dal punto di vista normativo perché le competenze del Cnpi restavano sospese, mentre quelle – sostitutive – del Cspi non potevano subentrare. Tanto più che una delle competenze principali del Cnpi era (ed è ancora…) quella di «fornire pareri obbligatori in ordine alle disposizioni di competenza del ministro della pubblica istruzione». Quali?
Molte: dai concorsi ordinari per docenti e dirigenti scolastici alla valutazione dei titoli di accesso alle graduatorie (come ad es. la modifica delle classi di concorso per l’insegnamento), dal calendario scolastico nazionale ai programmi di formazione e verifica finale dei corsi per il conseguimento dell’abilitazione (Tfa e Pas compresi); per non parlare poi di riforme ordinamentali e di valutazione degli alunni, come espressamente richiesto all’art. 8 del DPR n. 275/1999 (Regolamento dell’autonomia), e di tutte le sperimentazioni a carattere ordinamentale, ex-art. 11 dello stesso decreto.
Il Tar del Lazio e il Consiglio di Stato ora hanno messo con le spalle al muro ministero e ministro. La sentenza pronunciata dal Tar nell’ottobre scorso accoglieva il ricorso presentato dalla Flc-Cgil riconoscendo l’inerzia del Miur e ordinava al ministro pro-tempore di emanare, entro 60 giorni, l’ordinanza per le elezioni del Cspi; in caso di inadempienza, sarebbe stato attivato un Commissario ad acta con altri 60 giorni a disposizione. Il ricorso, subito presentato dal Miur al Consiglio di Stato, è stato respinto a fine febbraio, con la conferma dell’inadempienza del ministero. Sono armai trascorsi più di sei mesi dalla sentenza del Tar e non è ancora stato fatto nulla.
Intanto, le conseguenze di questa situazione di stallo si sono già fatte sentire. Lo stesso Consiglio di Stato, il 6 marzo scorso, ha sospeso il proprio parere sullo schema di decreto che modifica il DM n. 81/2013 nella parte riguardante i Pas (dove si riconosce utile anche il servizio prestato nell’a.s. 2012/13 e si estendono i corsi all’a.a. 2015/16) e i prossimi Tfa (istituzione della graduatoria unica nazionale per l’ammissione ai corsi); motivazione: «l’assenza dei pareri, non marginali, di organismi quali il CNAM e il CNPI, …dovuta alla mancata ricostituzione (o quanto meno proroga) di entrambi gli organismi». Il parere potrà essere dato dal Consiglio di Stato solo dopo… «la ricostituzione di entrambi i soggetti» e l’espressione dei rispettivi pareri.
È questo il vero motivo dei ritardi nell’avvio del secondo ciclo di Tfa, il cui bando – aveva assicurato il Miur a gennaio – sarebbe stato emanato entro il mese successivo. Nuovi Tfa e Pas a rischio, quindi, ma non solo questi; infatti, anche le sperimentazioni nazionali come quella dei licei quadriennali, adottate senza lo specifico parere previsto dal DPR n. 275/99, e tutta la normativa pregressa del 2013 per la quale è prescritto il parere del Cnpi.
Ora il ministro Giannini è proprio alle strette: deve trovare una soluzione rapida se vuole dare seguito alle promesse fatte ed evitare un altro mare di contenziosi.
Le vie che il Miur sembra intenzionato a percorrere sono sostanzialmente due.
La prima è l’esecuzione della sentenza del Tar: indire le elezioni del Cspi secondo quanto richiesto dal DM n. 233/99, ricondizionando però la componente elettiva che lo lega ad organi collegiali territoriali non più ricostituibili a causa del nuovo Titolo V. La seconda, sicuramente più spicciativa, è quella di varare una fase transitoria nella quale le competenze consultive obbligatorie del Cnpi vengano affidate al Forum delle Associazioni professionali; in attesa di una riforma organica degli organi collegiali coerente col nuovo quadro costituzionale. In entrambi i casi occorrono modifiche legislative, che però potrebbero essere facilmente inserite in uno dei dispositivi che riguardano la scuola attualmente all’esame delle Camere.
Delle due, la seconda è di certo quella più rapida da attuare, ma è anche la più corretta dal punto di vista della materia da trattare. Ha inoltre il pregio di dare finalmente un riconoscimento adeguato alle associazioni professionali, che nel vecchio Cnpi erano marginalizzate dalla supremazia sindacale.