Il ministero dell’Istruzione apre per la prima volta quest’anno i Tfa per le classi di abilitazione A021 (Discipline pittoriche), A022 (Discipline plastiche), A028-A025 (Arte e immagine, Disegno e storia dell’arte); per l’insegnamento delle discipline artistiche alla secondaria di primo grado, al liceo artistico e al liceo scientifico. 



I vecchi percorsi abilitanti dell’accademia di belle arti (Cobaslid, il corrispettivo delle vecchie Ssis) sono chiusi dall’a.a. 2008/2009. Da allora, nessun diplomato all’accademia ha potuto abilitarsi per intraprendere la strada dell’insegnamento. Nella prima edizione del Tfa (2012/2013) le stesse classi di abilitazione sopra menzionate non erano state contemplate, e nella seconda edizione (di cui si stanno svolgendo i test preliminari in questi giorni) si scopre, durante le pratiche, che il titolo di accesso rilasciato dall’accademia non è ancora valido ai fini dell’ammissione al tirocinio. 



La spiegazione? Si tratta della tormentata vicenda dell’equipollenza dei titoli di studio accademici ai titoli universitari, una vicenda mai risolta dal sistema universitario italiano. In sintesi: i titoli rilasciati dalle istituzioni Afam (Alta formazione artistica e musicale, ndr) hanno sì valore di laurea (sono equipollenti in senso verticale, hanno cioè lo stesso valore intrinseco), ma non sono mai stati completamente equiparati in senso orizzontale (corrispondenza tra singoli diplomi accademici e lauree universitarie). Per esempio, un diploma accademico in Pittura o Scultura ha sì valore di laurea, ma non è equiparato a nessun titolo universitario, come potrebbe essere una laurea in Storia dell’arte. O meglio, il Parlamento ha formulato la legge necessaria (legge 24 dicembre 2012, n.228 in SO n. 212 alla GU n. 302 del 29-12-2012) la quale conteneva anche i principi da seguire per produrre le necessarie «tabelle di corrispondenza» per le equiparazioni, ma queste ultime erano «da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore» della legge stessa. Il che semplicemente non è avvenuto. 



Cosa comporta questo? Che centinaia di aspiranti insegnanti delle materie artistiche sono ora «ammessi con riserva» ai Tfa, che vuol dire che faranno “come se” fossero ammessi regolarmente, studiando a più non posso, cercando di superare le selezioni e facendo le oltre 400 ore di tirocinio previste… salvo essere accompagnati dal dubbio costante di poter da un momento all’altro vedersi esclusi per “mancanza di normativa sufficiente”.

C’è di più: non solo i titoli accademici non sono ancora completamente equipollenti a quelli universitari, ma i titoli rilasciati dai bienni specialistici delle stesse istituzioni sono ancora sperimentali. Questo significa che il ministero e le istituzioni non hanno ancora provveduto a rendere ordinamentali i bienni specialistici, cosa che era da compiersi «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore» della stessa legge 228/2012 (art.1 comma 105). Ciò significa che i titoli sono rimasti “sperimentali” per oltre dieci anni, cioè dall’A.A. 2003/2004 in cui furono avviati. 

I commi 102-107 dell’art. 1 della legge 228/2012 rappresentano un passaggio importante per il futuro delle istituzioni Afam: affrontano il problema dell’equipollenza in maniera diretta ed precisa. È mancato però l’ultimo passaggio operativo, interrottosi per ragioni a noi ignote: occorre che sia immediatamente preso in considerazione e portato a termine, per evitare che noi (quasi) insegnanti ci si trovi esclusi da una strada tanto faticata quanto desiderata.

Francesco Fornasieri,
Elisabetta Tagliabue

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