Niente di nuovo nelle recenti norme transitorie a.s. 2014-15 (nota 4969 del 25 luglio) sotto il sole del Clil per tutti i licei e gli istituti tecnici. Il modello proposto per i licei linguistici, come più volte annunciato da almeno un anno in numerosi eventi formativi, è stato importato a tutte le scuole: profilo del docente Clil, percorso di formazione distinto fra parte linguistica e metodologica, monte ore consigliato al 50 per cento, livello di competenza linguistica del docente Dnl (discipline non linguistiche) provvisoriamente a B2, reti di scuole per la diffusione delle best practices, jobshadowing, misure compensative in assenza di docenti Dnl … solo alcune indicazioni sono tanto nuove quanto attese, e riguardano l’esame di Stato, il cruccio di tutti i docenti.



Niente Clil nella seconda prova, quindi niente matematica allo scientifico (anche se nel corso di una riunione presso il Miur il dott. Margiotta ha indicato proprio la matematica come la materia più scelta); Il Clil rientrerà in quella parte dell’esame di Stato che ha “colore locale”, vale a dire nella terza prova e nel colloquio. Per la terza prova, che è redatta dai membri della commissione in base al Documento del consiglio di classe, sembrerebbe che ci sia un sostanziale via libera a domande aperte o chiuse, a seconda dei gusti dei docenti, anche sull’insegnamento Clil, mentre per il colloquio, fermi tutti: si interroga sul Clil solo se è presente in commissione il docente interno, cioè della classe stessa che viene esaminata.



Il motivo del solo docente interno al colloquio? Evitare al docente che ha erogato l’insegnamento Clil una misera figura perché il collega esterno ha magari completato il percorso di formazione Clil, o è un practioner comunque più competente di lui? Lasciare al docente interno la discrezionalità di chiedere (o non chiedere) il Clil che ha fatto, magari nell’ottica della valorizzazione degli studenti che avranno raggiunto risultati migliori nell’insegnamento Clil? Evitare al docente esterno una misera figura perché le sue competenze linguistiche orali potrebbero non risultare “all’altezza”, o peggio nulle, e quelle metodologiche, visti i ritardi nell’erogazione dei corsi metodologici, nulle, se il docente Dnl non ha, di sua spontanea iniziativa, partecipato ad un qualche momento formativo, si spera a costo zero (o quasi)? Propendo per l’ultima ipotesi.



Strano però che il legislatore si sia dimenticato per il colloquio orale di una risorsa che pur segnala altrove nel documento come assolutamente indispensabile al successo del Clil: il docente di lingue straniere, che dovrebbe concorrere alla progettazione dell’insegnamento Clil, hopefully non solo per le sue competenze linguistiche ma perché del suo dna professionale dovrebbe far parte proprio la coscienza che un codice linguistico è una forma culturale. 

In tutte le commissioni di tutto il nostro lungo stivale un docente di lingue straniere di solito è presente, interno od esterno che sia; come mai, dopo essersi dato da fare per aiutare il collega Dnl, soprattutto se, come accadrà spessissimo, si dovranno fare i “percorsi interdisciplinari” prospettati dall’ordinanza, non può essere individuata una sua modalità precisa di partecipazione al colloquio orale – anche lasciando al collega Dnl esterno la titolarità della valutazione finale, come previsto? 

Ad esempio si potrebbe pensare al caso di un docente di lingue esterno che interroga sull’insegnamento Clil svolto da un docente Dnl non presente in commissione, valorizzando, come da dettato dell’ordinanza, il lavoro svolto dagli studenti, oppure ad un case study sulla Egyptian revolution elaborato a partire dalla tesi di Crain Brinton in The Anatomy of Revolution (non tutto il volume, alcune parti ben individuate) presentato contemporaneamente al docente Dnl esterno e al docente di lingue interno.

Fantascienza? No, perché il mio nome è Ishmael, e questo è il racconto di quanto è già accaduto. Nel corso dell’esame di Stato 2013-14. Come diceva un certo anglista, “There are more things in heaven and earth, Horatio, / Than are dreamt of in your philosophy“. Hamlet (1.5). Meno “cose” non solo nella filosofia, a quanto pare, ma anche nella testa del legislatore.