Aumenta la preoccupazione del personale della scuola finora impiegato con contratti a tempo determinato, sebbene il provvedimento del governo sia ispirato principalmente a risolvere la loro situazione occupazionale. Però, il rischio maggiore che molti corrono non è quello di non poter essere assunti con nuovi contratti a tempo determinato, dopo averne superato la durata complessiva di 36 mesi, per effetto della loro successione anche non continuativa (art. 12 del ddl).
Possono essere sicuramente più pesanti le conseguenze che deriveranno dalla modalità di attuazione del piano straordinario di assunzione e dalle sue enunciate conseguenze. Peraltro, l’analisi di questi rischi aiuta anche a fare luce sulle altre norme di organizzazione del personale scolastico e sulla stessa sentenza della Corte di Giustizia europea, finora utilizzata come ragione principale per l’imponente piano di immissioni prima annunciato e poi ridimensionato dallo stesso Governo.
Secondo l’ultima versione non ufficiale del testo del ddl, per il prossimo anno scolastico 2015/2016, il Miur è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia (art. 8). A differenza di quello precedente del ministro Gelmini, prorogato dal ministro Carrozza, questo piano straordinario prevede la copertura di tutte le cattedre disponibili e vacanti in un solo anno scolastico e non in un triennio. Inoltre, si estende all’organico dell’autonomia, finalizzato alle esigenze curricolari, extracurricolari, educative ed organizzative che le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo dovranno esprimere con i nuovi Piani triennali dell’offerta formativa (art. 2, comma 3), incluse quelle relative al monte orario degli insegnamenti e composto dai posti comuni, quelli di sostegno e quelli per il potenziamento dell’offerta formativa. Pertanto, il numero di insegnanti che saranno immessi in ruolo per il prossimo anno scolastico sarà sicuramente superiore all’attuale numero di classi disponibili e vacanti e sarà determinato entro il 31 maggio 2015.
Con questo piano straordinario di assunzioni, saranno assunti a tempo indeterminato i vincitori del concorso pubblico per titoli del ministro Profumo e gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente (Gae), secondo le specifiche ed articolate modalità e fasi, indicate dallo stesso ddl (art. 8, comma 3, 4, 5, 6, 7, 8).
Per coloro che non saranno assunti a tempo indeterminato per esaurimento delle cattedre disponibili e vacanti dell’organico dell’autonomia, pur avendo vinto concorsi e pur essendo stati iscritti nelle Gae, lo stesso art. 8 del ddl prevede che queste graduatorie perdano efficacia dal 1° settembre 2015, ai fini di ogni assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata e per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria. Inoltre, dalla data di entrata in vigore del ddl saranno anche soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all’anno 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.
Infine, è previsto che la prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo (art. 5 del DM 13 giugno 2007, n. 131) continui ad essere efficace fino all’anno scolastico 2016/2017, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore del ddl e non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni.
In estrema sintesi, tranne che per il personale docente della scuola dell’infanzia e del personale educativo, i vincitori di concorso e gli iscritti nelle Gae che non saranno assunti con questo piano straordinario potranno accedere ai ruoli del personale docente della scuola statale esclusivamente mediante nuovi concorsi pubblici nazionali, su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all’approvazione della successiva graduatoria concorsuale, purché entro 3 anni.
Finito il piano straordinario di assunzioni, per costoro non ci saranno altre possibilità d’impiego nella scuola, se non per le supplenze temporanee non coperte dall’organico dell’autonomia. Infatti, per queste supplenze, non vale né quanto prevede lo stesso ddl (art. 12) che esclude che si possa impiegare personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali a tempo determinato per più di 36 mesi, né la famosa sentenza della Corte di Giustizia europea, perché entrambe si riferiscono agli incarichi per la copertura di posti vacanti e disponibili. Invece, salvo modifiche al testo del ddl, per le supplenze temporanee continua ad operare la norma speciale della disciplina del contratto a tempo determinato del ministro Gelmini, che esclude l’applicazione del limite dei 36 mesi di durata massima dei contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed Ata, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed Ata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato (art. 10, comma 4-bis, dlgs 368/01).
Peraltro, la norma che limita l’uso del contratto a termine a 36 mesi non sarà sicuramente operativa per il prossimo anno scolastico, perché tutte le cattedre disponibili e vacanti saranno già coperte con il piano straordinario. Non lo sarà nemmeno nei prossimi anni, se si terranno i concorsi, previsti dalla delega contenuta nello stesso ddl.
Guardare all’articolo 12 del ddl come il rischio maggiore è come guardare il dito e non la Luna che indica.