Atteso per il 1° dicembre 2015, dopo la pubblicazione del decreto della revisione delle classi di concorso il 26 febbraio scorso è stato finalmente bandito l’atteso concorso scuola 2016 che dovrà portare all’immissione in ruolo di circa 64mila docenti (63.712) per far fronte all’ordinario turnover del prossimo triennio e per tentare di fornire alle scuole gli insegnanti di cui hanno bisogno per coprire le cattedre rimaste scoperte nonostante il poderoso piano straordinario di assunzioni.



Diversi sono gli aspetti innovativi di questa procedura del concorso scuola, alcuni dei quali già previsti dalla legge 107/2015 “Buona scuola”.

In primo luogo, il concorso scuola 2016 è su base regionale, per cui gli aspiranti docenti concorreranno sui posti messi a disposizione per ciascuna regione, che dovrà essere scelta al momento della presentazione della domanda, salvo il caso che i partecipanti non siano abilitati anche per altri gradi per cui potranno scegliere due regioni differenti. 



In secondo luogo, le conseguenti graduatorie di merito avranno una durata triennale e potranno contenere al massimo un numero di soggetti non superiore al 10% dei posti banditi. 

In terzo luogo, per espressa previsione della stessa legge 107/2015, il concorso scuola è riservato ai soli abilitati ed a coloro che possiedono il titolo di specializzazione  per  le  attività  di  sostegno didattico agli alunni con disabilità. 

Infine, non può partecipare al concorso scuola il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali, evitando così di consentire il passaggio ad una nuova classe di concorso con la stessa procedura concorsuale.



Diverse sono già state le polemiche che accompagnano le prove, soprattutto con riferimento alla prova in lingua straniera e alle conseguenze dell’accorpamento delle classi di concorso (che passano da 168 a 113 a seguito del recente DPR 19/2016), fermo restando che quella che ha sollevato maggiori critiche rimane la scelta di riservare l’accesso al concorso scuola ai soli abilitati.

Il primo rilievo riguarda la possibilità di accesso al concorso scuola 2016 da parte di coloro che hanno conseguito il diploma magistrale entro l’anno 2001/2002. In questo modo, il ministero implicitamente riconosce il valore abilitante del diploma magistrale, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, ma non ne prevede l’automatico inserimento nelle graduatorie a esaurimento (Gae), come prospettato in qualche sentenza.

Inoltre, l’aver stabilito che il possesso del titolo di abilitazione debba coincidere con la scadenza per la presentazione delle domande (30 marzo), precluderà l’accesso alla procedura concorsuale a coloro che stanno attualmente frequentando i corsi di abilitazione e che non sono ancora terminati. Per pochi mesi, gli abilitati di quest’anno dovranno attendere l’eventuale prossimo concorso scuola che presumibilmente si svolgerà tra almeno tre anni. Inoltre, azzerando la graduatoria di merito del concorso scuola 2012 i circa 2mila vincitori del concorso 2012 per l’infanzia, esclusi dal piano straordinario di assunzioni che ha non ha riguardato la scuola dell’infanzia, pur risultando vincitori non sono stati immessi in ruolo e ora dovrebbero partecipare a un nuovo concorso per l’assunzione.

Per di più, questa situazione pone forti dubbi sul raggiungimento dello stesso obiettivo principale di questo primo concorso, ovvero la capacità di coprire le cattedre rimaste vacanti dal precedente piano assunzionale straordinario per assenza di abilitati, come ad esempio nel caso della matematica, considerato che lo scorso anno, nonostante l’immissione in ruolo di circa 55mila nuove unità di personale, compreso l’organico del potenziamento, le scuole sono dovute ricorrere a docenti non abilitati (circa 27mila sulle 100mila supplenze di quest’anno) per assegnare le supplenze necessarie a coprire le cattedre rimaste vacanti. 

Peraltro, il ministero avrà potuto determinare il numero dei posti da bandire per ciascuna  Regione solo in base ai posti vacanti in organico di diritto. In altre parole, il concorso bandito non ha potuto ovviamente considerare i posti effettivi che rimarranno vacanti in ciascuna Regione; pertanto si tratta solo di attendere la grande mobilità straordinaria — quella della legge 107 riservata agli immessi in ruolo fino al 2014/15, a cui si aggiungerà quella per gli ultimi assunti — che travolgerà la scuola italiana, con un assestamento di organici che potrebbe durare per tutto l’anno scolastico 2016/2017; molto peggio di quanto sia già accaduto quest’anno. 

Visto che la cosiddetta “Buona Scuola” si sta sempre più riducendo all’attuazione della più grande immissione in ruolo di insegnanti di cui la scuola non aveva bisogno, anche con questo concorso si rischia di attuarla nel modo peggiore.