Non sempre il dibattito sul referendum costituzionale si svolge con oggettività e competenza, come invece ha giustamente invocato, in più occasioni, Luciano Violante. Da questo punto di vista il documento predisposto dalla Fondazione per il Sussidiarietà ha il merito di avere avviato un equilibrato dibattito. Ma non sempre l’esempio è stato seguito, sia dai sostenitori del Si che da quelli del No. Spesso, soprattutto sui siti internet, circolano anche affermazioni infondate, a volte dovute a semplice disinformazione, che non trovano riscontro nel testo della riforma.



Ad esempio, si è sostenuto che la riforma porterebbe ad un pieno rilancio dell’autonomia scolastica e potenzierebbe la possibilità per le Regioni di innovare autonomamente nel campo dell’istruzione e della formazione professionale. Ci si appoggia, in questa affermazione su alcuni articoli del nuovo testo. Più precisamente, sull’art. 117, II comma, che fra l’altro assegna alla competenza esclusiva statale “n) disposizioni generali e comuni sull’istruzione; ordinamento scolastico“; sull’art. 117, III comma “Spetta alle Regioni la potestà legislativa … salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario“; sull’art. 116, III comma “Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, …. o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all’istruzione e formazione professionale“. 



Alla luce di queste disposizioni introdotte dalla riforma costituzionale si prefigurerebbe — si sostiene — una nuova fase per l’autonomia scolastica e per la legislazione regionale. 

L’affermazione è però priva di fondamento. Le cose non stanno in questi termini e un semplice confronto con l’attuale testo lo dimostra con chiarezza. Il sistema del riparto delle competenze in materia di istruzione, infatti, si compone oggi dei seguenti articoli. L’art. 117, II comma, che assegna allo Stato la competenza esclusiva su “n) norme generali sull’istruzione“; l’art. 117, III comma, che aggiunge: “Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: …. istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale” (per la formazione professionale quindi, per l’effetto congiunto dell’esclusione dalla potestà concorrente e della clausola di residualità del IV comma dello stesso art. 117 Cost., è riconosciuta una competenza primaria alle Regioni). Dal confronto tra il nuovo e il vecchio testo si dimostra quindi, con tutta evidenza, che già quello attuale riconosce l’autonomia delle istituzioni scolastiche e che quello novellato si limita a riprodurne semplicemente l’affermazione. 



Per quanto riguarda poi le competenze regionali non sembra cambiare nulla nella sostanza, posto che lo Stato oggi ha competenza riguardo alle norme generali e ai principi fondamentali (perché alle Regioni è assegnata una competenza concorrente) e domani allo Stato rimarrebbe assegnata la competenza sulle norme generali e comuni in materia di istruzione. 

Del tutto infondata è poi l’affermazione che la riforma aumenterebbe le possibilità di differenziazione. Il testo attuale dell’art. 116, III comma, già prevede infatti la possibilità per le Regioni di ottenere competenze ulteriori sia riguardo alle norme generali sull’istruzione, sia riguardo alla legislazione statale recante i principi fondamentali. L’attuale art. 116, III comma Cost. infatti recita: “Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 [cioè tutte le materie concorrenti e quindi anche la materia istruzione] e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) [ norme generali sull’istruzione] e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato …“. 

Anche su questo punto, dal confronto tra il vecchio e il nuovo testo, quindi, emerge che non cambia nulla. Anziché un potenziamento, quanto piuttosto una decisa trasformazione in peius della posizione costituzionale delle Regioni anche nella materia dell’istruzione, si evidenzia, invece, considerando che a favore dello Stato la riforma fa militare la clausola di supremazia di cui al nuovo art. 117, IV comma: “Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale“. Si tratta della cosiddetta clausola di supremazia, emblematicamente definita dalla dottrina come “clausola vampiro”, che consentirà alla legge dello Stato di travalicare — semplicemente invocando la sussistenza di un interesse nazionale (id est dell’indirizzo politico della maggioranza) — qualsiasi competenza regionale, comprese quelle in materia di istruzione: altro che fermarsi alla statuizione di norme generali e comuni! Anche sopra i modelli regionali virtuosi la riforma fa quindi pendere quindi la spada di Damocle di un deciso riaccentramento di competenze: considerando le ataviche tendenze del nostro legislatore nazionale, troppo spesso propenso allo statalismo e fare di ogni erba un fascio, c’è poco da stare tranquilli. 

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