L’art 1, comma 180 della legge 13 luglio 2015 n. 107 ( La Buona Scuola) prevede che ”Il governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di ……”.
Considerato che la legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2015, e che il comma 212 della medesima legge ne prevede l’entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale -senza cioè alcuna ”vacatio legis”- i diciotto mesi sono scaduti il 16 gennaio.
Il comma 182 prevede ancora che ”i decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati, su proposta del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle Finanze nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza unificata di cui all’art 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successivemodificazioni. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega previsto al comma 180, o successivamente, quest’ultimo è prorogato di novanta giorni”.
Da quanto precede risulta che:
-il termine previsto dal comma 180 è scaduto il 16 gennaio 2016. Entro tale termine, infatti, si chiudeva la forbice temporale di diciotto mesi concessa dal Parlamento al Governo in materia;
-i decreti legislativi in esame, entro tale termine, avrebbero dovuto essere formalmente ”adottati”.
La c.d. ”prima lettura” effettuata dal Consiglio dei Ministri, il 14 gennaio 2017, non sembra soddisfare il requisito richiesto dalla legge.
Ed infatti la delega al Governo da parte del potere Legislativo (si tratta di norme ”primarie”) è Costituzionalmente possibile, oltre che sulla base di ”principi e criteri direttivi”, solo nell’ambito di termini certi (art 76 Cost.).
Considerare soddisfatta la condizione temporale in una situazione in cui non è stato acquisito il ”parere” della Conferenza unificata di cui all’art 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, nè quello delle Commissioni parlamentari significherebbe che non esiste più un termine finale certo per la conclusione della procedura di approvazione dei decreti delegati, termine invece necessario per la nostra Costituzione, in quanto, altrimenti, il Parlamento si priverebbe, senza limiti temporali, della propria esclusiva competenza in materia legislativa. Del resto il richiamato comma 182 recita testualmente che ”i decreti legislativi..sono adottati, previo parere della Conferenza unificata..”, parere che, allo stato, non risulta acquisito.
Quindi il 14 gennaio il Governo non ha adottato i decreti ma solo, in prima lettura, il loro ”schema”, perchè, se non altro, mancava il parere della Conferenza Unificata. In realtà il Ministero non ha interrotto i termini con ”l’adozione dei provvedimenti” ma ha solo correttamente esercitata la facoltà concessa dall’art 1, comma 182, della legge n. 107/2015, che prevede una proroga di novanta giorni quando il parere delle Commissioni Parlamentari sia richiesto nei trenta giorni precedenti alla scadenza delle deleghe. Ciò significa che i decreti legislativi vanno comunque adottati entro il 17 aprile (90 giorni dal 16 gennaio, data di trasmissione al Parlamento dei decreti legislativi, tenuto conto che il 16 cade di domenica), a pena di decadenza di tutti i provvedimenti concretamente attuativi della legge 107/2015.
Resta comunque fuori il decreto sul Testo Unico, che, per essere predisposto in tempo, almeno come ”schema”, avrebbe presupposto già completato l’iter degli altri decreti legislativi. Per il T.U., pertanto, la proroga non si applica e si dovrà necessariamente rinnovare una legge di delega ”ad hoc”, considerata l’opportunità e l’urgenza di una ”sistemazione” coerente dell’intero ordinamento scolastico. D’altra parte il Ministero non aveva altra strada, tenuto conto che l’ipotesi di una proroga dei termini più lunga con il ”milleproroghe”, pur ipotizzata, non era percorribile sia per i tempi di conversione dello stesso decreto legge -che superavano il termine di decadenza delle deleghe- sia per la stessa natura del ”milleproroghe” che è un decreto legge e quindi di dubbia idoneità Costituzionale a disciplinare deleghe legislative.
La ”responsabilità” del ritardo è semmai del precedente Governo che ha costituito i gruppi di redazione dei decreti solo il 4 marzo 2016 (la legge di delega era del luglio 2015) e non ha successivamente operato le necessarie scelte tempestive.
Sottolineo, tuttavia, che anche i residui 90 giorni costituiscono un tempo strettissimo per acquisire il parere della Conferenza unificata e delle Commissioni Parlamentari, sia perchè le Commissioni Parlamentari esprimeranno il loro parere presumibilmente solo alla fine dell’iter relativo al parere della Conferenza unificata, sia perchè la Regioni, in molti casi, chiederanno probabilmente di trasformare il ”parere” in ”intesa”.
Ciò senza contare la necessaria esclusione da tale iter della preventiva acquisizione del parere del Consiglio di Stato, pur non obbligatorio ma all’inizio auspicata, che determinerà una minore ”forza” giuridica in sede di eventuale contenzioso in Corte Costituzionale. Circa la ristrettezza dei termini in decorrenza va inoltre considerato che, dopo la recente sentenza della Corte Costituzionale sulla legge della dirigenza (riforma Madia), almeno per alcuni dei decreti legislativi -ad esempio quelli relativi all’Istruzione Professionale o alla formazione 0/6 anni- appare probabile, come sopra rilevato, che il ”parere” della Conferenza Unificata dovrà essere trasformato in ”intesa”, atto ben più problematico da definire.
Ciò, soprattutto, tenuto conto delle recenti posizioni di alcune Regioni (Veneto, Lombardia e Puglia) sulla presunta illegittimità costituzionale di alcune parti della legge 107/2015 e delle recentissime prese di posizione dell’On. Aprea -già Sottosegretaria all’Istruzione- la quale, nel corso della sua audizione in Commissione Cultura della Camera, ha ipotizzato l’incostituzionalità parziale del decreto legislativo sull’Istruzione Professionale, chiedendo addirittura l’abolizione di tale ordine di istruzione statale quale scuola secondaria di secondo grado, ipotesi questa, peraltro, paventata da molti dirigenti scolastici già in relazione all’attuale testo del decreto legislativo.
Al di là delle diverse posizioni, resta il fatto che si tratta di una materia assai complessa e forse non definibile in poche settimane, se non con un’intelligente azione di ascolto e mediazione.