Tar annulla bocciatura per troppe assenze a scuola perché “non è stata pregiudicata la possibilità di procedere alla valutazione”: grande eco per la vicenda che ha avuto luogo in Puglia. Ripercorriamo la questione per tappe. Un giovane, che frequenta la scuola media, è stato dichiarato non ammesso alla scuola superiore poiché aveva collezionato un numero di assenze superiore ad un quarto rispetto al monte orario curriculare. Lo studente ha trascorso in aula 685 ore con 335 ore di assenza. La madre però ha deciso di lottare per il figlio, impugnando così il Documento di Valutazione e facendo ricorso al Tar. Come sottolineato dal Quotidiano della Pubblica Amministrazione, ha dedotto che il Collegio docenti avrebbe potuto valutare le assenze del ragazzo come accadimenti che non impedivano di procedere alla fase valutativa e che inoltre la scuola non ha mai comunicato direttamente alla famiglia che il giovane aveva superato il limite di assenze previsto. Il ricoro è stato accolto con la sentenza del 25 maggio 2018 n. 899 della sezione II di Lecce, con lo studente che ha sostenuto le prove scritte ed orali nelle materie previste.
TAR ANNULLA BOCCIATURA PER TROPPE ASSENZE: ECCO PERCHE’
I giudici hanno sottolineato che la norma invocata dall’Istituto scolastico prevede che ai fini della validità dell’annata scolastica per procedere alla valutazione finale di ogni studente sia richiesta la frequenza ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato e che per casi eccezionali adeguatamente motivate le istituzioni scolastiche possano ricorrere a straordinare deroghe per il limite previsto. Spetta ai singoli Istituti prevedere le ipotesi di deroga, comprendenti anche motivi di salute. Come sottolineato da ilquotidianodellpa.it, l’art. 14, comma 7, del DPR n. 122 del 2009 prevede che la deroga al limite minimo di presenza “è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”. “La presenza scolastica va valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento dell’alunno ma se egli, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità”, la conclusione del Collegio.